Cassazione Civile, Ordinanza n. 25544/2024 del 24/09/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (amministrazione finanziaria)
La controversia
A seguito di verifica della Guardia di Finanza, l'Ufficio ha notificato a una società un avviso di accertamento per il recupero di ritenute non versate all'erario, relative a somme corrisposte nell'anno 2010 a dipendenti in esecuzione di accordi transattivi. La società ha impugnato l'atto, ma sia la CTP sia la CTR hanno respinto il ricorso. In cassazione la società ha dedotto, con il primo motivo, violazione dell'art. 64 del d.P.R. n. 600/1973, sostenendo che il sostituto d'imposta non sarebbe solidalmente obbligato al pagamento delle ritenute a titolo di acconto quando non le abbia proprio operate alla fonte. Con il secondo motivo ha denunciato nullità della sentenza per violazione dell'art. 112 c.p.c., lamentando l'omessa pronuncia su alcuni motivi di appello, in particolare sulla dedotta mancanza di un criterio legale per la pretesa tributaria.
La decisione
La Corte ha rigettato il ricorso. Ha corretto la motivazione della sentenza impugnata, precisando che nel sistema della ritenuta d'acconto la mancata effettuazione della ritenuta da parte del sostituto non elimina l'obbligo di versare all'erario la somma corrispondente, ferma la rivalsa verso il sostituito; tuttavia ha escluso che, nel caso concreto, il vizio di violazione di legge fosse configurabile sulla base di una diversa ricostruzione dei fatti. Quanto al secondo motivo, lo ha dichiarato inammissibile per difetto di autosufficienza e comunque infondato, ritenendo che non vi fosse omessa pronuncia, poiché la reiezione integrale dell'appello implicava il rigetto anche delle questioni non espressamente trattate. La società ricorrente è stata condannata alle spese e al pagamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 64 d.P.R. n. 600/1973
Il sostituto d'imposta è obbligato al versamento delle imposte trattenute o da trattenere; la mancata effettuazione della ritenuta non elimina l'obbligo di pagamento verso l'erario, salvo il diritto di rivalsa verso il sostituito.
art. 360, comma 1, nn. 3 e 4, c.p.c.
Sono i parametri impugnatori invocati per denunciare, rispettivamente, violazione di legge e nullità della sentenza per omessa pronuncia.
art. 112 c.p.c.
La doglianza di omessa pronuncia è infondata quando la decisione di rigetto complessivo dell'appello comporta il rigetto implicito delle questioni non esaminate espressamente.
art. 384, ultimo comma, c.p.c.
La Corte può correggere la motivazione della sentenza impugnata mantenendone fermo il dispositivo.
art. 380-bis.1 c.p.c.
La causa è stata trattata in camera di consiglio secondo il rito camerale semplificato previsto dalla norma.
art. 57, comma 1, D.Lgs. n. 546/1992
È richiamato per evidenziare che in cassazione non era chiaro se le censure fossero nuove rispetto ai motivi originari di primo grado, a fronte del divieto di ius novorum in appello.
art. 13, comma 1-quater, D.P.R. n. 115/2002
In caso di rigetto dell'impugnazione sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 13, comma 1-bis, D.P.R. n. 115/2002
È il parametro di commisurazione dell'ulteriore contributo unificato dovuto in caso di soccombenza.
artt. 23 e seguenti d.P.R. n. 600/1973
Regolano il meccanismo della ritenuta alla fonte e pongono l'obbligo di versamento a carico del sostituto.
art. 35 d.P.R. n. 602/1973
È richiamato dalle Sezioni Unite per distinguere i casi in cui opera la solidarietà nei confronti del sostituito quando il sostituto non abbia effettuato le ritenute né i relativi versamenti.
Massime di principio
- Nel sistema della ritenuta d'acconto, l'omessa effettuazione della ritenuta da parte del sostituto non fa venir meno l'obbligo di versamento verso l'erario della somma corrispondente, restando salvo il diritto di rivalsa nei confronti del sostituito.
- La pretesa erariale verso il sostituto viene meno solo se il rapporto tributario sia già stato regolarmente definito dal sostituito, quale reale soggetto passivo dell'imposta.
- In materia di sostituzione d'imposta, va distinta la posizione del sostituito, soggetto passivo del tributo, dall'obbligazione autonoma di versamento posta dalla legge a carico del sostituto.
- Il vizio di omessa pronuncia non ricorre quando la decisione di rigetto integrale dell'impugnazione presupponga logicamente il rigetto delle questioni non affrontate espressamente.
- Il motivo di ricorso per violazione di legge non può fondarsi su una ricostruzione dei fatti diversa da quella accertata dal giudice di merito; la censura deve muovere dalla fattispecie come accertata in sentenza.
- Nel ricorso per cassazione, la denuncia di omessa pronuncia richiede autosufficienza, con trascrizione o chiara sintesi dei motivi non esaminati e indicazione degli atti processuali in cui sono contenuti.
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