Cassazione Civile, Ordinanza n. 33228/2022 del 10/11/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (proprietario)
La controversia
La controversia nasce da infiltrazioni d'acqua rilevate su una parete perimetrale di un fabbricato di proprietà della resistente. A seguito di accertamento tecnico preventivo, la proprietaria danneggiata agì con rito sommario contro le proprietarie di due fondi confinanti, chiedendo sia l'accesso ai loro terreni ex art. 843 c.c. per eseguire lavori di riparazione e impermeabilizzazione del muro, sia il risarcimento dei danni. Il primo giudice accolse entrambe le domande; in appello fu invece escluso il diritto di accesso per l'esecuzione dei lavori sul fondo altrui, mantenendo però la condanna risarcitoria. Le soccombenti principali ricorsero per cassazione con due motivi: con il primo denunciarono nullità della sentenza d'appello per motivazione apparente/inesistente, per adesione acritica alla decisione di primo grado, omessa risposta ai motivi di gravame, contraddittorietà interna e travisamento dei risultati della C.T.U.; con il secondo denunciarono violazione di legge nella ritenuta sussistenza dei presupposti della loro responsabilità risarcitoria, sostenendo che le infiltrazioni derivassero da diverse cause, tra cui lo stato del fabbricato danneggiato e la sua ristrutturazione. La resistente propose ricorso incidentale, censurando l'interpretazione restrittiva dell'art. 843 c.c. adottata in appello, perché avrebbe dovuto consentire anche scavi e opere sulla parte del muro sotto il piano di campagna. La Corte di cassazione ha però rilevato d'ufficio un conflitto di interessi tra le due ricorrenti principali, assistite dallo stesso difensore con un unico mandato, poiché i loro motivi erano costruiti in modo da potere giovare all'una o all'altra in modo reciproco e potenzialmente confliggente; perciò ha dichiarato inammissibile il ricorso principale. Conseguentemente ha dichiarato inefficace il ricorso incidentale tardivo, senza esaminare il merito della questione interpretativa sull'art. 843 c.c.; ha inoltre compensato integralmente le spese di legittimità e dato atto dell'obbligo di ulteriore contributo unificato a carico delle ricorrenti principali.
La decisione
Il ricorso principale è stato dichiarato inammissibile perché proposto da due parti in conflitto di interessi, assistite dal medesimo difensore con un unico mandato; il ricorso incidentale è stato dichiarato inefficace perché tardivo e dipendente dal ricorso principale. La Corte non ha esaminato il merito delle doglianze sulla responsabilità per infiltrazioni né l'interpretazione dell'art. 843 c.c. in concreto, limitandosi a richiamare i contrapposti orientamenti giurisprudenziali sul tema dell'accesso al fondo altrui per lavori anche sotto il piano di campagna. Le spese di legittimità sono state compensate integralmente tra le parti. È stato inoltre posto a carico delle ricorrenti principali l'ulteriore contributo unificato, mentre per il ricorso incidentale non sono stati ravvisati i presupposti per tale ulteriore importo.
Norme richiamate
art. 702 bis c.p.c.
è stato il rito con cui fu proposta in primo grado la domanda di accertamento e risarcimento dopo l'ATP
art. 843 c.c.
regola il diritto di accesso e passaggio nel fondo del vicino per costruire o riparare un muro o altra opera; la Corte richiama i contrapposti orientamenti sulla sua estensione a scavi e opere sotto il piano di campagna, ma non decide il merito per l'inefficacia del ricorso incidentale
art. 360, primo comma, n. 4, c.p.c.
base del motivo di ricorso relativo alla nullità della sentenza per vizio motivazionale assoluto
art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.
richiamato quale parametro della motivazione della sentenza
art. 118, primo comma, disp. att. c.p.c.
richiamato quale parametro del contenuto della motivazione
art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
base del motivo di violazione di legge sulla responsabilità risarcitoria
art. 101 c.p.c.
richiamato per escludere la necessità di previa instaurazione del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio
art. 384, terzo comma, c.p.c.
richiamato per escludere la necessità di previa instaurazione del contraddittorio sulla questione rilevata d'ufficio
art. 334 c.p.c.
il ricorso incidentale tardivo è inefficace quando il ricorso principale è inammissibile
art. 325, secondo comma, c.p.c.
termine richiamato per valutare la tardività del ricorso incidentale
art. 327, primo comma, c.p.c.
termine lungo richiamato per verificare la tardività del ricorso incidentale
art. 371, secondo comma, c.p.c.
la proposizione del ricorso incidentale nel relativo termine non evita l'inefficacia se il principale è inammissibile
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
sussiste l'obbligo di versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato per le ricorrenti principali, non per il ricorso incidentale dichiarato inefficace
art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228
norma introduttiva del meccanismo dell'ulteriore contributo unificato
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
richiamato nel calcolo dell'importo aggiuntivo del contributo unificato
Massime di principio
- È inammissibile il ricorso per cassazione proposto da più parti assistite dallo stesso difensore quando tra esse sussista un conflitto di interessi, anche solo virtuale o potenziale, desumibile dal contenuto unitario dell'atto introduttivo e dai rapporti tra le parti nei precedenti gradi di giudizio.
- Il conflitto di interessi rilevante ai fini dell'inammissibilità del ricorso va valutato in concreto e complessivamente, considerando se le censure siano formulate in modo da poter giovare alternativamente a una parte contro l'altra, con conseguente incompatibilità della difesa comune.
- La nullità/inammissibilità per conflitto di interessi del difensore comune può essere rilevata d'ufficio in cassazione, senza necessità di preventiva interlocuzione con le parti, quando la questione attiene a un profilo di puro diritto.
- Il ricorso incidentale tardivo proposto oltre i termini di legge diventa inefficace se il ricorso principale è dichiarato inammissibile; la sua sorte dipende quindi dalla valida ammissibilità dell'impugnazione principale.
- In tema di accesso al fondo altrui ex art. 843 c.c., la giurisprudenza è divisa tra un'interpretazione restrittiva, limitata al mero accesso e passaggio, e un'interpretazione estensiva che include anche le opere indispensabili, compresi gli scavi e gli interventi sulle parti sotto il piano di campagna; il caso non consente però di fissare un principio ulteriore perché la Corte non decide il merito della questione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza civile, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza civile
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33103/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33107/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33108/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33109/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33112/2022 del 10/11/2022
- ordinanza_civile · 10 nov 2022Cassazione Civile, Ordinanza n. 33113/2022 del 10/11/2022
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza civile →