Sentenza n. 46/2026 - Catania, Sezione 4
per l’ottemperanza alla sentenza del TAR Sicilia – Catania del giorno -OMISSIS-, n. 3749.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 3749, relativa all’ostensione di documenti
Esito
Favorevole al ricorrente (privato richiedente accesso)
Prevale il privato
La controversia
La ricorrente ha promosso il giudizio di ottemperanza deducendo la mancata esecuzione della sentenza del TAR Sicilia – Catania n. 3749, che aveva disposto l’ostensione della documentazione richiesta. Nel corso del giudizio, l’ASP di Messina ha provveduto, in data 7 luglio 2025 e quindi successivamente alla notificazione e al deposito del ricorso, all’ostensione dei documenti. La ricorrente ha pertanto chiesto la dichiarazione di cessazione della materia del contendere, insistendo per la condanna dell’amministrazione alle spese secondo il criterio della soccombenza virtuale.
La decisione
Il TAR ha dichiarato cessata la materia del contendere, rilevando che l’amministrazione aveva integralmente osteso la documentazione richiesta dopo la proposizione del ricorso e che, quindi, era venuto meno l’interesse alla prosecuzione del giudizio di ottemperanza. Il Collegio ha applicato il criterio della soccombenza virtuale ai fini delle spese, poiché l’adempimento dell’ASP è intervenuto successivamente all’instaurazione del giudizio. L’ASP è stata condannata al pagamento di 500 euro, oltre accessori di legge, alla rifusione del contributo unificato e alla distrazione delle spese in favore dei difensori dichiaratisi antistatari. È stato inoltre disposto l’oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi della ricorrente.
Norme richiamate
art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 196/2003
La disposizione è stata ritenuta applicabile per disporre l’oscuramento delle generalità e di ogni altro dato idoneo a identificare la parte ricorrente.
Massime di principio
- Quando l’amministrazione esegue integralmente il comando contenuto nel giudicato dopo la proposizione del ricorso per ottemperanza, il giudice dichiara cessata la materia del contendere per sopravvenuto venir meno dell’interesse alla decisione.
- Se l’adempimento dell’amministrazione interviene soltanto dopo l’instaurazione del giudizio di ottemperanza, le spese possono essere poste a carico dell’amministrazione secondo il criterio della soccombenza virtuale.
- In presenza di una controversia seriale e dell’assenza di specifiche questioni di diritto, le spese del giudizio di ottemperanza possono essere liquidate equitativamente in misura contenuta, ferma la rifusione del contributo unificato.
Come è indicizzato
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