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Cassazione Penale, Ordinanza n. 35130/2026 del 01/10/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente

La controversia

L’imputato ha impugnato per cassazione la sentenza del 12 settembre 2025 della Corte d’appello di Bologna, che aveva confermato la condanna pronunciata dal Tribunale di Rimini per i reati di cui agli artt. 81 cpv. e 73, comma 5, d.P.R. 309/1990. Il Tribunale aveva applicato la continuazione con reati già giudicati con sentenza dello stesso Tribunale del 24 febbraio 2024, irrevocabile il 15 marzo 2024, determinando la pena complessiva in un anno e tre mesi di reclusione e 800 euro di multa e revocando la sospensione condizionale concessa con la precedente sentenza. Con un unico motivo il ricorrente ha dedotto vizio di motivazione sulla legittimità della revoca del beneficio.

La decisione

La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile perché manifestamente infondato. Ha ritenuto che la Corte d’appello avesse correttamente richiamato la valutazione del primo giudice, congruamente motivata e priva di aporie logiche: la sospensione condizionale concessa con la sentenza del 24 febbraio 2024 era stata revocata poiché i nuovi fatti erano stati commessi entro cinque anni dall’irrevocabilità di quella sentenza, durante il periodo di prova. La Corte ha precisato che, quando in sede esecutiva è riconosciuta la continuazione tra fatti giudicati separatamente, il beneficio precedentemente concesso non è revocato automaticamente, ma il giudice deve valutare se possa estendersi alla pena complessiva o debba essere revocato per il venir meno dei presupposti di legge. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p.; l’importo di quest’ultima non è riportato nel testo.

Norme richiamate

  • art. 81 c.p.

    una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge.

    In sede esecutiva, l’applicazione della continuazione a fatti giudicati con sentenze diverse non comporta automaticamente la revoca della sospensione condizionale già concessa: il giudice deve valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessiva o se siano venuti meno i presupposti per mantenerlo.

  • art. 73, comma 5, d.P.R. 309/1990

    Nella specie la Corte di merito, in applicazione di tali principi, ha richiamato la valutazione del giudice di primo grado che, con motivazione congrua ed esente da aporie logiche, ha statuito che la sospensione condizionale della pena concessa con la sentenza n. 346 del 24.2.2024, irrevocabile il 15.3.2024, andava revocata atteso che l'imputato ha commesso i fatti delittuosi per cui si procede entro i cinque anni dalla irrevocabilità del citato titolo, cioè nel periodo di probation.

    Il testo identifica questa disposizione come norma dei reati per i quali l’imputato è stato condannato, ma non ne sviluppa un’interpretazione sostanziale; il passaggio riportato riguarda la motivazione della revoca della sospensione condizionale.

  • art. 163 c.p.

    una volta ritenuta dal giudice dell'esecuzione l'unicità del disegno criminoso tra due fatti oggetto di due diverse sentenze ed applicata agli stessi la disciplina del reato continuato, la sospensione condizionale già disposta per uno dei due fatti non è automaticamente revocata, essendo compito del giudice valutare se il beneficio già concesso possa estendersi alla pena complessivamente determinata ovvero se esso debba essere revocato perché venuti meno i presupposti di legge.

    Il superamento del limite di pena previsto per la sospensione condizionale non determina, da solo e implicitamente, la revoca del beneficio già concesso in caso di riconoscimento della continuazione in sede esecutiva: è necessaria una valutazione giudiziale espressa circa i presupposti del beneficio.

  • art. 616 c.p.p.

    Il ricorso manifestamente infondato va quindi dichiarato inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

    Alla declaratoria di inammissibilità consegue la condanna alle spese processuali e, quando non risulta assenza di colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, al pagamento della sanzione pecuniaria indicata in dispositivo.

Massime di principio

  • Quando il giudice dell’esecuzione riconosce la continuazione tra reati giudicati con sentenze diverse, la sospensione condizionale concessa per uno dei fatti non è automaticamente revocata: occorre valutare se il beneficio possa estendersi alla pena complessiva o se siano venuti meno i presupposti di legge.
  • Il superamento del limite di pena previsto per la sospensione condizionale non comporta, di per sé, una revoca implicita del beneficio già concesso nell’ambito della rideterminazione della pena per continuazione; il giudice deve pronunciarsi sulla revoca.
  • La revoca della sospensione condizionale è adeguatamente motivata, nel caso esaminato, quando si fonda sulla commissione dei nuovi fatti entro il periodo di cinque anni decorrente dall’irrevocabilità della precedente condanna e la motivazione è congrua e priva di aporie logiche.
  • Il ricorso per cassazione manifestamente infondato è dichiarato inammissibile; in assenza di elementi che escludano la colpa nella determinazione della causa d’inammissibilità, seguono la condanna alle spese processuali e la sanzione pecuniaria prevista dall’art. 616 c.p.p.

Come è indicizzato

MaterieSpaccioPena e commisurazioneImpugnazioni
RamiStupefacentiParte generaleProcesso penale
IstitutiContinuazione

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