Cassazione Penale, Sentenza n. 28934/2024 del 17/07/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che, in sede esecutiva, ha riconosciuto il vincolo di continuazione tra reati contestati in procedimenti distinti (uno definito con rito ordinario e l'altro con patteggiamento ai sensi dell'art. 444 c.p.p.) e ha computato la pena escludendo la diminuzione già applicata nel patteggiamento, sostenendo che la richiesta di unione in continuazione in executivis comporti la caducazione dell'accordo di patteggiamento. Inoltre, censura l'aumento della pena operato dal giudice dell'esecuzione come privo di motivazione adeguata.
La decisione
La Corte di cassazione ha ritenuto il ricorso fondato. Ha ribadito il principio secondo cui, quando in sede esecutiva si riconosca la continuazione tra reati giudicati con riti diversi (ordinario e alternativo/patteggiamento), la riduzione prevista dall'art. 444 c.p.p. deve comunque essere computata: se il reato definito con rito alternativo è considerato reato più grave, la base di calcolo è la pena già ridotta; se è satellite, l'aumento deve calcolarsi sulla pena già ridotta risultante dal patteggiamento. Ha altresì affermato che il giudice dell'esecuzione deve motivare adeguatamente la determinazione della pena e dei singoli aumenti ai sensi degli artt. 132 e 133 c.p., non potendosi limitare al solo rispetto dei limiti edittali. Avendo la Corte territoriale invece escluso la necessità di considerare la riduzione concordata e omesso motivazione sufficiente sull'aumento, la Cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha rinviato gli atti alla Corte d'appello di Messina per nuovo giudizio.
Norme richiamate
art. 444 cod. proc. pen.
La diminuzione di pena concessa con il rito della definizione consensuale (patteggiamento) deve essere mantenuta nel calcolo della pena unica in sede esecutiva: se il reato patteggiato è considerato reato più grave si prende a base la pena già ridotta; se è satellite, l'aumento va calcolato sulla pena ridotta
artt. 132 e 133 cod. pen.
artt. 132 e 133 cod. pen.
Il giudice che determina la pena (anche in sede esecutiva per continuazione) esercita un potere discrezionale che deve essere adeguatamente motivato sia nella scelta della pena-base sia nella quantificazione dei singoli aumenti; la motivazione deve consentire il controllo del percorso logico-giuridico seguito
Massime di principio
- Quando in sede esecutiva si riconosce la continuazione tra reati definiti con riti diversi, la diminuzione prevista per il rito alternativo (es. patteggiamento art. 444 c.p.p.) va comunque computata nel calcolo della pena unica
- Se il reato definito con rito alternativo è valutato come reato più grave, la base di calcolo è la pena già ridotta; se è satellite, l'aumento deve essere commisurato alla pena risultante dalla cognizione, comprensiva della diminuzione
- Il giudice dell'esecuzione deve motivare chiaramente la scelta della pena-base e la quantificazione degli aumenti (artt. 132 e 133 c.p.); il rispetto dei limiti edittali non sostituisce l'obbligo motivazionale
- La semplice affermazione che la richiesta di continuazione "annulla" il precedente accordo di patteggiamento non è sufficiente: il principio consolidato impone il computo della diminuzione applicata in concreto dalla sentenza esecutiva
- In caso di carenza di motivazione o di errato calcolo della diminuzione, la soluzione rimediale è l'annullamento con rinvio per un nuovo giudizio di determinazione della pena
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