Cassazione Civile, Ordinanza n. 16409/2024 del 12/06/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente (riscossore)
La controversia
Un soggetto aveva impugnato estratti di ruolo acquisiti spontaneamente, riferiti a cartelle esattoriali per sanzioni amministrative emesse da diverse Prefetture e Comuni, deducendo la mancata notifica delle cartelle e la prescrizione dei crediti. In primo grado il giudice di pace aveva annullato le cartelle. In appello l’Agenzia delle entrate-Riscossione aveva ottenuto la riforma della decisione per difetto di interesse ad agire. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell’art. 348 c.p.c. e nullità della sentenza perché il giudice d’appello avrebbe dovuto rilevare d’ufficio l’improcedibilità dell’appello, essendo stato notificato e iscritto a ruolo in tempi incompatibili; 2) violazione dell’art. 100 c.p.c. e omesso esame di un fatto decisivo, sostenendo di avere interesse ad agire per l’annullamento di cartelle riferite a crediti prescritti, senza che vi fosse un obbligo di preventiva istanza amministrativa di sgravio, e che l’unico rimedio fosse la domanda giudiziale di accertamento negativo del credito.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Il primo motivo è stato dichiarato inammissibile per violazione dell’art. 366, comma 1, n. 6, c.p.c., poiché il ricorrente non aveva riprodotto nel ricorso la relata di notifica dell’appello né la nota di iscrizione a ruolo, necessari per verificare la dedotta improcedibilità. Il secondo motivo è stato ritenuto infondato: la Corte ha applicato l’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973, come interpretato dalle Sezioni Unite, osservando che l’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile salvo specifiche ipotesi di pregiudizio tipizzate dalla norma; inoltre, l’interesse ad agire non poteva derivare dalla sola deduzione di una prescrizione maturata dopo le cartelle, in assenza di un’esecuzione minacciata o di una situazione di obiettiva incertezza. Nessuna statuizione sulle spese è stata adottata per la mancata difesa attiva delle controparti; è stato infine dato atto dei presupposti per il contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 360 c.p.c.
primo comma, n. 3 e n. 4; n. 5
richiamato come parametro dei motivi di ricorso per violazione di legge, nullità della sentenza e omesso esame di fatto decisivo.
art. 348 c.p.c.
invocato dal ricorrente per sostenere l’improcedibilità dell’appello e il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado.
art. 366 c.p.c.
la mancata indicazione e riproduzione degli atti processuali rilevanti nel ricorso per cassazione determina inammissibilità del motivo.
art. 100 c.p.c.
richiamato in tema di interesse ad agire; la Corte ribadisce che l’interesse è condizione dell’azione e deve sussistere e essere allegato/dimostrato.
art. 380-bis.1 c.p.c.
norma sul rito camerale adottato per la trattazione del ricorso.
art. 12, comma 4-bis, d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
"L’estratto di ruolo non è impugnabile. Il ruolo e la cartella di pagamento che si assume invalidamente notificata sono suscettibili di diretta impugnazione nei soli casi..."
la disposizione tipizza e restringe i casi di impugnazione diretta di ruolo e cartella invalidamente notificati, individuando specifici pregiudizi che concretano l’interesse ad agire; si applica ai processi pendenti perché incide sulla decisione e non è interpretazione autentica né norma retroattiva.
art. 3-bis d.l. 21 ottobre 2021 n. 146
ha introdotto il comma 4-bis all’art. 12 d.P.R. 602/1973.
L. 17 dicembre 2021 n. 215
legge di conversione del d.l. 146/2021.
art. 80, comma 4, d.lgs. 18 aprile 2016 n. 50
richiamato come una delle ipotesi tassative di pregiudizio che consentono la diretta impugnazione del ruolo/cartella.
art. 1, comma 1, lett. a), d.M. 18 gennaio 2008 n. 40
richiamato quale riferimento per il pregiudizio derivante da verifiche sui pagamenti dovuti da soggetti pubblici.
art. 48-bis d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602
norma richiamata quale ulteriore ipotesi di pregiudizio tipizzato ai fini dell’impugnazione diretta.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002 n. 115
richiamato per dare atto dei presupposti del versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
art. 372 c.p.c.
indicato come sede per il deposito della documentazione utile a dimostrare in cassazione l’interesse ad agire.
Massime di principio
- Nel giudizio di legittimità, quando si deduce un error in procedendo, il potere di esame diretto degli atti non esonera il ricorrente dall’onere di specificare nel ricorso gli atti e i fatti processuali rilevanti; la mancata trascrizione o produzione del contenuto essenziale degli atti comporta inammissibilità del motivo.
- L’interesse ad agire è una condizione dell’azione a carattere dinamico, che può essere ridefinita anche da una sopravvenienza normativa fino alla decisione; se una norma sopravvenuta tipizza i casi di tutela diretta, l’attore deve dimostrare che il proprio caso rientra in una delle ipotesi previste.
- L’estratto di ruolo non è autonomamente impugnabile, salvo che il debitore dimostri uno specifico pregiudizio rientrante nelle ipotesi tassative previste dall’art. 12, comma 4-bis, d.P.R. n. 602/1973.
- La semplice allegazione della prescrizione maturata dopo la cartella non integra, di per sé, l’interesse ad agire per l’impugnazione diretta dell’estratto di ruolo, in assenza di una concreta iniziativa esecutiva o di una situazione oggettiva di incertezza giuridica.
- La tutela contro la cartella o il ruolo invalidamente notificati si differenzia tra impugnazione 'diretta' consentita solo nei casi tipizzati e tutela 'successiva' esperibile nelle forme proprie delle opposizioni esecutive quando l’esecuzione sia minacciata.
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