Cassazione Penale, Ordinanza n. 11419/2025 del 20/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (pubblico ministero)
La controversia
L'imputato ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello che aveva confermato la sua condanna per percosse, minaccia e porto/utilizzo di arma impropria. Con il primo motivo ha censurato la motivazione sulla responsabilità, sostenendo in sostanza una diversa lettura dei fatti e delle prove, in particolare delle dichiarazioni della persona offesa. Con il secondo motivo ha dedotto violazione di legge in relazione al reato di minaccia aggravata, contestando l'utilizzo dell'arma. Con il terzo motivo ha lamentato vizio di motivazione per il mancato riconoscimento della causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis c.p.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso. Ha ritenuto il primo motivo inammissibile perché diretto a una rivalutazione del fatto e delle prove, attività riservata al giudice di merito; ha giudicato manifestamente infondata la censura sulle dichiarazioni della persona offesa, ricordando che esse possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità se adeguatamente vagliate in termini di credibilità e attendibilità; ha ritenuto infondato anche il motivo sul concetto di arma impropria, richiamando la nozione ampia di oggetti che, in relazione a tempo e luogo, possano essere usati per offendere; ha infine escluso la particolare tenuità del fatto, osservando che la motivazione di merito aveva valorizzato le modalità della condotta e la sua non occasionalità. Conseguentemente ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 alla Cassa delle ammende.
Norme richiamate
art. 581 c.p.
Norma richiamata come base del reato di percosse oggetto di conferma della condanna.
art. 612 c.p.
Norma richiamata come base del reato di minaccia, anche nella forma aggravata contestata per l'uso dell'arma.
art. 4 L. 110/1975
La Corte richiama il concetto di arma impropria ai sensi della disposizione, ritenendo che vi rientrino anche oggetti utilizzabili per l'offesa alla persona in concreto, per circostanze di tempo e di luogo.
art. 131-bis c.p.
La causa di non punibilità per particolare tenuità del fatto richiede una valutazione complessiva delle modalità della condotta, del grado di colpevolezza e dell'entità del danno o del pericolo; è sufficiente che il giudice motivi sull'assenza di un presupposto decisivo.
art. 133, comma 1, c.p.
È il parametro indicato per valutare la tenuità del fatto, con riferimento a modalità della condotta, grado di colpevolezza ed entità del danno o del pericolo.
art. 616 c.p.p.
Base implicita della condanna alle spese processuali e alla somma in favore della Cassa delle ammende a seguito di declaratoria di inammissibilità.
Massime di principio
- In sede di legittimità è inammissibile il motivo che, sotto la veste del vizio di motivazione o della violazione di legge, miri in realtà a ottenere una nuova valutazione del merito e una diversa ricostruzione dei fatti e delle prove.
- Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole fondare l'affermazione di responsabilità penale, purché il giudice di merito ne verifichi in modo espresso la credibilità soggettiva e l'attendibilità intrinseca con motivazione adeguata e più rigorosa rispetto a quella richiesta per il testimone comune.
- La nozione di arma impropria comprende qualsiasi oggetto che, in concreto e per le circostanze di tempo e di luogo, possa essere utilizzato per l'offesa alla persona.
- Il diniego della particolare tenuità del fatto è legittimamente motivato quando il giudice di merito valorizzi elementi decisivi quali le modalità della condotta e la sua non occasionalità; non è necessaria una disamina analitica di tutti i parametri dell'art. 133 c.p., purché la motivazione renda comprensibile la ragione dell'esclusione.
- Quando il ricorso è dichiarato inammissibile, il ricorrente è normalmente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma in favore della Cassa delle ammende.
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