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Ordinanza

Ordinanza n. 213/2026 - Milano, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, del provvedimento della Questura di Monza e Brianza - Ufficio immigrazione- MBPQ00/2025/10487 del 13/11/2025 di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato inoltrata con assicurata n. 055997504490 in data 16/01/2025 dal cittadino straniero IBRAHIM Karim Gamal Saleh Hammouda e di ogni atto o provvedimento presupposto o consequenziale, successivo, presupposto o preparatorio, anteriore o conseguente, conosciuto e non;

Giustizia amministrativa202600390

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lombardia - Milano, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: provvedimento della Questura di Monza e Brianza di irricevibilità dell'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (cittadino straniero)

Prevale il privato

La controversia

Il ricorrente ha impugnato il provvedimento questorile del 13 novembre 2025, con cui è stata dichiarata irricevibile l'istanza di rilascio del permesso di soggiorno per lavoro subordinato presentata il 16 gennaio 2025. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità dell'atto, evidenziando di essere entrato nel territorio nazionale come minore non accompagnato, di essere stato affidato ai servizi sociali del Comune di Cremona e di essere interessato da un procedimento, avviato con la comunicazione di presa in carico del 17 dicembre 2024, nel quale il Comune aveva proposto alla Questura il rilascio di un permesso di soggiorno per minore età. Nel medesimo procedimento era stato richiesto il parere della Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 286/1998. La censura cautelare riguarda, in particolare, l'impossibilità di considerare il ricorrente irregolare e di opporgli la mancata definizione dell'istanza relativa al permesso per minore età.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistente, a un primo sommario esame, il fumus boni iuris. Il ricorrente, entrato in Italia come minore non accompagnato e affidato ai servizi sociali comunali, non appariva qualificabile come irregolare sul territorio nazionale, essendo pendente il procedimento relativo alla proposta di rilascio del permesso di soggiorno per minore età, comprensivo della richiesta del parere ministeriale previsto dall'art. 32 d.lgs. n. 286/1998. La mancata definizione di tale procedimento non poteva, secondo il giudice, essere opposta al ricorrente. È stata quindi accolta la domanda cautelare e sospeso il provvedimento di irricevibilità, ai fini di un motivato riesame da parte dell'Amministrazione. Il prosieguo è stato fissato alla camera di consiglio del 20 maggio 2026. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare è stata esaminata secondo i presupposti della tutela cautelare nel processo amministrativo.

  • art. 32 d.lgs. n. 286/1998

    La disposizione è richiamata quale base normativa del parere richiesto alla Direzione Generale dell'Immigrazione e delle Politiche di Integrazione nell'ambito del procedimento relativo al permesso di soggiorno per minore età.

Massime di principio

  • Il cittadino straniero entrato in Italia come minore non accompagnato e affidato ai servizi sociali non può essere automaticamente considerato irregolare quando sia pendente un procedimento amministrativo volto al rilascio di un permesso di soggiorno per minore età ai sensi dell'art. 32 d.lgs. n. 286/1998.
  • La mancata definizione di un procedimento amministrativo relativo allo status di soggiorno del minore straniero non può essere opposta al medesimo straniero per dichiarare irricevibile un'istanza di rilascio o conversione di un diverso permesso di soggiorno, almeno quando la pendenza del procedimento incida sulla regolarità del soggiorno.
  • In sede cautelare, la sospensione del provvedimento amministrativo può essere disposta ai fini di un motivato riesame quando, a un primo sommario esame, emergano elementi documentali idonei a far ritenere illegittima la qualificazione dello straniero come irregolare.

Come è indicizzato

MateriePermesso di soggiornoTutela cautelare
RamiImmigrazione e cittadinanzaProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareSilenzio della pubblica amministrazione

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