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Cassazione Civile, Ordinanza n. 30606/2022 del 18/10/2022

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (creditori)

La controversia

Alcuni creditori, insinuatisi al passivo di una procedura fallimentare dichiarata nel 2004 e chiusa nel luglio 2018, avevano chiesto alla Corte d'appello il riconoscimento dell'indennizzo ex L. n. 89/2001 per l'irragionevole durata della procedura presupposta. La Corte d'appello di Ancona aveva accolto le domande. Il Ministero della giustizia aveva proposto opposizione ex art. 5-ter L. n. 89/2001 sostenendo la tardività dei ricorsi, perché il termine semestrale per chiedere l'equa riparazione avrebbe dovuto decorrere dalla definitività del decreto di chiusura del fallimento, da ritenersi verificata nel febbraio 2019 in applicazione dell'art. 327 c.p.c. nel testo novellato dalla L. n. 69/2009. Rigettata l'opposizione, il Ministero ha quindi proposto ricorso per cassazione con un unico motivo, denunciando violazione e falsa applicazione degli artt. 4 L. n. 89/2001, 119 l.fall. e 327 c.p.c.; a suo dire, i ricorsi per equo indennizzo, depositati nel marzo 2020, sarebbero stati proposti oltre il termine utile e quindi inammissibili.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto infondato il motivo del Ministero e ha confermato il decreto impugnato. Ha affermato che, per stabilire se nel caso di reclamo avverso il decreto di chiusura del fallimento non comunicato operi il termine lungo di sei mesi o quello annuale, occorre fare riferimento alla data di apertura della procedura fallimentare, quale giudizio presupposto della domanda di equa riparazione, e non alla data di instaurazione del subprocedimento di chiusura. Trattandosi di procedimento endofallimentare relativo a un fallimento anteriore alle riforme del 2006 e del 2007, trova applicazione la disciplina transitoria e, quindi, il termine annuale di cui al previgente art. 327 c.p.c., oltre alla sospensione feriale. Ne consegue che i ricorsi per equa riparazione erano tempestivi e che l'opposizione del Ministero era correttamente rigettata. Il ricorso è stato quindi respinto, con condanna del Ministero alle spese.

Norme richiamate

  • art. 2 L. n. 89/2001

    fondamento della domanda di equa riparazione per irragionevole durata del processo presupposto.

  • art. 4 L. n. 89/2001

    prevede il termine di decadenza per proporre la domanda di equa riparazione, da coordinare con la definitività del provvedimento presupposto.

  • art. 5-ter L. n. 89/2001

    disciplina l'opposizione avverso il decreto che decide sulla domanda di equa riparazione.

  • art. 119 R.D. n. 267/1942

    norma sul decreto di chiusura del fallimento e sul relativo regime di impugnazione, rilevante per individuare il momento di definitività del provvedimento.

  • art. 327 c.p.c.

    nel testo previgente alla L. n. 69/2009 prevede il termine lungo annuale; la Corte lo applica ai fallimenti anteriori alle riforme e ai procedimenti endofallimentari connessi.

  • art. 58 L. n. 69/2009

    richiamata per la disciplina transitoria dell'applicazione del nuovo termine lungo semestrale ai giudizi introdotti dopo la sua entrata in vigore.

  • art. 46, comma 17, L. n. 69/2009

    ha modificato l'art. 327 c.p.c. riducendo il termine lungo a sei mesi.

  • art. 47, comma 17, L. n. 69/2009

    richiamato dal ricorrente quale base della nuova disciplina del termine lungo di impugnazione.

  • d.lgs. n. 5/2006

    riforma fallimentare non applicabile ai fallimenti anteriori per i fini considerati.

  • d.lgs. n. 169/2007

    ulteriore riforma fallimentare non applicabile ai fallimenti anteriori per i fini considerati.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato per escludere il raddoppio del contributo unificato nei confronti del Ministero.

Massime di principio

  • Per individuare il termine di decadenza per la domanda di equa riparazione fondata sulla durata eccessiva di una procedura fallimentare, occorre avere riguardo alla disciplina applicabile al procedimento presupposto e alla sua data di apertura, non alla sola data del subprocedimento di chiusura.
  • I procedimenti di reclamo e di chiusura del fallimento hanno natura endofallimentare e non costituiscono procedimenti autonomi a sé stanti ai fini dell'applicazione del principio tempus regit actum; per i fallimenti anteriori alle riforme fallimentari continua a operare la disciplina transitoria collegata al previgente art. 327 c.p.c.
  • Quando il decreto di chiusura del fallimento non sia stato comunicato o notificato a tutte le parti interessate, la sua definitività va calcolata secondo il regime processuale applicabile al fallimento presupposto, con conseguente rilevanza del termine annuale previsto dal vecchio art. 327 c.p.c., oltre la sospensione feriale, se la procedura è anteriore alle riforme.
  • La tardività della domanda di equa riparazione non può essere affermata applicando automaticamente il termine semestrale introdotto dalla L. n. 69/2009 ai procedimenti fallimentari originati da procedure anteriori alla riforma.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniLiquidazione giudiziale
RamiProcesso civileFallimentare / Crisi d'impresa
SottomaterieRicorso per cassazioneAccertamento del passivo
IstitutiOnere della prova

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