Cassazione Civile, Ordinanza n. 21915/2023 del 21/07/2023
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte ha accolto entrambi i motivi dell’Agenzia delle Entrate, ha cassato la sentenza impugnata e, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando l’originario ricorso della contribuente. Ha inoltre compensato le spese dei gradi di merito e posto le spese del giudizio di legittimità a carico della società resistente.
Esito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
La controversia nasce da una dichiarazione dei redditi in cui una società esponeva un credito Irpeg e ne chiedeva il rimborso. A seguito di controllo documentale ex art. 36 ter d.P.R. 600/1973, l’Ufficio riconosceva solo una parte del credito e negava il residuo. La società, dopo ulteriori scambi documentali, presentava una nuova istanza per ottenere la parte non rimborsata, formandosi il silenzio-rifiuto su tale seconda domanda. I giudici di merito accoglievano la pretesa della contribuente, ritenendo che il credito si fosse "cristallizzato" in mancanza di rettifica e che il rimborso parziale avesse carattere interlocutorio. L’Agenzia ricorreva per cassazione con due motivi: (1) nullità della sentenza e violazione degli artt. 19 e 21 d.lgs. 546/1992, degli artt. 36 bis e 36 ter d.P.R. 600/1973 e dell’art. 6 l. 212/2000, perché la CTR avrebbe errato nel non dichiarare inammissibile la domanda successiva, essendo il rimborso parziale già atto impugnabile quale rigetto implicito del residuo; (2) violazione degli artt. 38 d.P.R. 602/1973 e 43 d.P.R. 600/1973, per avere la CTR ritenuto che il credito dichiarato si consolidasse per mancata rettifica entro i termini di decadenza.
Norme richiamate
art. 360, primo comma, nn. 3 e 4, c.p.c.
Norma utilizzata come base dei motivi di ricorso per cassazione deducenti violazione di legge e nullità della sentenza.
artt. 19 e 21 d.lgs. n. 546 del 1992
Il provvedimento di rimborso parziale, per la parte non riconosciuta, è atto impugnabile come rigetto implicito; in difetto di impugnazione non è proponibile una seconda istanza per il residuo.
artt. 36 bis e 36 ter d.P.R. n. 600 del 1973
La modalità di controllo utilizzata per determinare il credito è irrilevante ai fini dell’effetto preclusivo del rimborso parziale; non sussiste un obbligo di rettifica ai fini della contestazione del residuo.
art. 6 l. n. 212 del 2000
Il richiamo ai doveri di buona fede e collaborazione non impedisce che il diniego del maggior credito emerga direttamente dal rimborso parziale.
art. 38 d.P.R. n. 602 del 1973
Non comporta il consolidamento del credito dichiarato per mancata rettifica da parte dell’Amministrazione.
art. 43 d.P.R. n. 600 del 1973
I termini di decadenza operano per l’esercizio del potere di accertamento, ma non impediscono all’Amministrazione di contestare il credito in sede difensiva.
art. 384, secondo comma, c.p.c.
La Corte, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, ha deciso nel merito rigettando il ricorso originario.
Massime di principio
- In materia di rimborso d’imposte, il pagamento di una somma inferiore a quella richiesta integra, per la parte residua, un rigetto implicito della domanda originaria, salvo che l’Amministrazione espliciti nel provvedimento una natura meramente interlocutoria.
- La mancata impugnazione del provvedimento di rimborso parziale nel termine di sessanta giorni preclude la proposizione di una nuova istanza per ottenere il residuo e impedisce che su tale nuova istanza si formi un silenzio-rifiuto autonomamente impugnabile.
- Ai fini della contestazione del maggior credito, è irrilevante che la determinazione del rimborso sia avvenuta ex art. 36 bis o ex art. 36 ter d.P.R. 600/1973, perché ciò che conta è il contenuto del provvedimento finale di erogazione parziale.
- Il credito esposto in dichiarazione non si consolida per la sola mancata rettifica dell’Amministrazione entro i termini di decadenza: tali termini riguardano il potere di accertamento, non il potere di eccezione o contestazione del credito in giudizio.
- I doveri di collaborazione e buona fede non impongono all’Amministrazione un atto di rettifica ulteriore quando il diniego del maggior importo richiesto risulti già dal rimborso parziale notificato al contribuente.
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