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Ordinanza

Ordinanza n. 468/2026 - Palermo, Sezione 3

per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 13/05/2024, Prot.-OMISSIS- emanata dal Comune di Palermo, notificata in data 19/06/2024, con la quale è stata ordinata all’Arch. -OMISSIS- “n.q. di usufruttuario e committente delle opere” ed alla minore -OMISSIS- “n.q. di titolare di nuda proprietà” la demolizione degli abusi asseritamente realizzati nell’immobile sito in Palermo, -OMISSIS- e dettagliatamente descritti nel provvedimento impugnato; - di tutti gli atti presupposti e conseguenziali.

Giustizia amministrativa202401255

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Sicilia - Palermo, Sez. IIIOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di abusi edilizi

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione con la quale il Comune di Palermo ha ingiunto all'usufruttuario e committente delle opere e alla minore titolare della nuda proprietà la demolizione degli abusi edilizi asseritamente realizzati nell'immobile. Nel corso del giudizio è emersa la pendenza di un procedimento avviato a seguito di domanda di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001. Il Collegio aveva già disposto l'acquisizione di chiarimenti sulla definizione, anche per silenzio, del procedimento di sanatoria. I ricorrenti hanno dedotto che tale procedimento non si è mai concluso. Il Comune, pur costituito, si è limitato a depositare documenti senza fornire chiarimenti sulla conclusione del procedimento e non è comparso all'udienza pubblica.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto ulteriori incombenti istruttori. Ha ordinato al Comune di Palermo, Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della mobilità e del Centro Storico, di fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla notificazione a cura della parte se anteriore, documentati e motivati chiarimenti sulla conclusione del procedimento relativo alla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Il Collegio ha richiamato la precedente valutazione cautelare secondo cui, dopo il preavviso di diniego e le osservazioni presentate, il Comune non si era ancora definitivamente espresso e non poteva operare il silenzio-rigetto, con permanenza degli effetti sospensivi previsti dalla presentazione della domanda. Ha precisato che dal mancato riscontro all'ordine istruttorio potranno essere tratti argomenti di prova e potranno essere valutati ulteriori profili di responsabilità da segnalare alle autorità competenti. L'ordinanza è stata trasmessa anche al Segretario generale del Comune per le valutazioni di competenza e l'esercizio del potere di vigilanza sugli uffici, nonché al dirigente dell'area urbanistica. È stata fissata l'ulteriore udienza di discussione del merito per il 12 maggio 2026.

Norme richiamate

  • art. 36 d.P.R. 380/2001

    La norma costituisce il riferimento per il procedimento di accertamento di conformità e per la domanda di permesso di costruire in sanatoria, la cui effettiva conclusione deve essere verificata prima della decisione sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione.

  • art. 65 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 66 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

  • art. 67 c.p.a.

    Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.

Massime di principio

  • Quando la legittimità di un'ordinanza di demolizione è connessa alla pendenza di una domanda di accertamento di conformità, il giudice può acquisire d'ufficio documentati e motivati chiarimenti dall'amministrazione sulla definizione del relativo procedimento prima di decidere il merito.
  • A seguito della presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, il procedimento deve essere verificato nella sua concreta evoluzione; qualora l'amministrazione non si sia ancora definitivamente pronunciata, non può essere dato per scontato il perfezionamento del silenzio-rigetto e devono essere considerati gli effetti sospensivi connessi alla domanda.
  • Il mancato riscontro dell'amministrazione a un ordine istruttorio può consentire al giudice di trarre argomenti di prova e di valutare la sussistenza di ulteriori profili di responsabilità da segnalare alle autorità competenti.

Come è indicizzato

MaterieAbusi edilizi e sanzioniSanatoria e condono edilizioIstruttoria processuale
RamiEdiliziaProcedimento amministrativoProcesso amministrativo
SottomaterieOrdinanza di demolizione
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTutela cautelareOnere della prova e principio dispositivo

Testo integrale

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