Ordinanza n. 468/2026 - Palermo, Sezione 3
per l'annullamento - dell’ordinanza di demolizione -OMISSIS- del 13/05/2024, Prot.-OMISSIS- emanata dal Comune di Palermo, notificata in data 19/06/2024, con la quale è stata ordinata all’Arch. -OMISSIS- “n.q. di usufruttuario e committente delle opere” ed alla minore -OMISSIS- “n.q. di titolare di nuda proprietà” la demolizione degli abusi asseritamente realizzati nell’immobile sito in Palermo, -OMISSIS- e dettagliatamente descritti nel provvedimento impugnato; - di tutti gli atti presupposti e conseguenziali.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di abusi edilizi
Esito
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza di demolizione con la quale il Comune di Palermo ha ingiunto all'usufruttuario e committente delle opere e alla minore titolare della nuda proprietà la demolizione degli abusi edilizi asseritamente realizzati nell'immobile. Nel corso del giudizio è emersa la pendenza di un procedimento avviato a seguito di domanda di permesso di costruire in sanatoria, ai sensi dell'art. 36 d.P.R. 380/2001. Il Collegio aveva già disposto l'acquisizione di chiarimenti sulla definizione, anche per silenzio, del procedimento di sanatoria. I ricorrenti hanno dedotto che tale procedimento non si è mai concluso. Il Comune, pur costituito, si è limitato a depositare documenti senza fornire chiarimenti sulla conclusione del procedimento e non è comparso all'udienza pubblica.
La decisione
Il TAR non ha definito il merito del ricorso e ha disposto ulteriori incombenti istruttori. Ha ordinato al Comune di Palermo, Area Urbanistica della Rigenerazione Urbana, della mobilità e del Centro Storico, di fornire entro trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, o dalla notificazione a cura della parte se anteriore, documentati e motivati chiarimenti sulla conclusione del procedimento relativo alla domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001. Il Collegio ha richiamato la precedente valutazione cautelare secondo cui, dopo il preavviso di diniego e le osservazioni presentate, il Comune non si era ancora definitivamente espresso e non poteva operare il silenzio-rigetto, con permanenza degli effetti sospensivi previsti dalla presentazione della domanda. Ha precisato che dal mancato riscontro all'ordine istruttorio potranno essere tratti argomenti di prova e potranno essere valutati ulteriori profili di responsabilità da segnalare alle autorità competenti. L'ordinanza è stata trasmessa anche al Segretario generale del Comune per le valutazioni di competenza e l'esercizio del potere di vigilanza sugli uffici, nonché al dirigente dell'area urbanistica. È stata fissata l'ulteriore udienza di discussione del merito per il 12 maggio 2026.
Norme richiamate
art. 36 d.P.R. 380/2001
La norma costituisce il riferimento per il procedimento di accertamento di conformità e per la domanda di permesso di costruire in sanatoria, la cui effettiva conclusione deve essere verificata prima della decisione sulla legittimità dell'ordinanza di demolizione.
art. 65 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 66 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
art. 67 c.p.a.
Richiamato quale base normativa dei poteri istruttori esercitati dal giudice amministrativo.
Massime di principio
- Quando la legittimità di un'ordinanza di demolizione è connessa alla pendenza di una domanda di accertamento di conformità, il giudice può acquisire d'ufficio documentati e motivati chiarimenti dall'amministrazione sulla definizione del relativo procedimento prima di decidere il merito.
- A seguito della presentazione di una domanda di accertamento di conformità ex art. 36 d.P.R. 380/2001, il procedimento deve essere verificato nella sua concreta evoluzione; qualora l'amministrazione non si sia ancora definitivamente pronunciata, non può essere dato per scontato il perfezionamento del silenzio-rigetto e devono essere considerati gli effetti sospensivi connessi alla domanda.
- Il mancato riscontro dell'amministrazione a un ordine istruttorio può consentire al giudice di trarre argomenti di prova e di valutare la sussistenza di ulteriori profili di responsabilità da segnalare alle autorità competenti.
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