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Ordinanza

Ordinanza n. 3616/2026 - Roma, Sezione 3Q

PER L’ESECUZIONE DEL GIUDICATO COSTITUITO DALLA SENTENZA N. 2265/2024 EMESSA DALLA CORTE DI APPELLO DI ROMA, SEZIONE LAVORO, CONSIGLIERE ESTENSORE DOTT.SSA DEL VILLANO ACETO, RESA ALL’ESITO DEL GIUDIZIO DI CUI AL R.G. N. 117/2021, PUBBLICATA IN DATA 18/06/2024, NOTIFICATA IN DATA 11/12/2024, PASSATA IN GIUDICATO. NONCHÉ CON RICHIESTA DI: fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente, a norma di quanto previsto alla lett. e) del comma 4 dell’art. 114 c.p.a.

Giustizia amministrativa202504975

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il TAR non ha ancora deciso nel merito la domanda di ottemperanza né la richiesta di astreinte. Rilevata la necessità di acquisire una relazione ministeriale sui fatti di causa, ha disposto un incombente istruttorio, assegnando al Ministero trenta giorni dalla comunicazione dell’ordinanza per depositare la documentazione richiesta. Il giudizio è stato rinviato alla camera di consiglio del 12 maggio 2026.

TAR Lazio - Roma, Sez. III quaterOrdinanza istruttoriaGiudizio di ottemperanza

Atto impugnato: mancata o non ancora comprovata esecuzione della sentenza della Corte d’appello di Roma, Sezione lavoro, n. 2265/2024, passata in giudicato

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha proposto un ricorso per l’esecuzione del giudicato costituito dalla sentenza n. 2265/2024 della Corte d’appello di Roma, Sezione lavoro, pubblicata il 18 giugno 2024, notificata l’11 dicembre 2024 e passata in giudicato. Ha inoltre chiesto la fissazione, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., di una somma di denaro dovuta dall’Amministrazione per ogni successiva violazione o inosservanza del giudicato oppure per ogni ritardo nella sua esecuzione, con efficacia di titolo esecutivo a suo favore. Il Ministero dell’Istruzione e del Merito non si è costituito in giudizio.

Norme richiamate

  • art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.

    fissazione della somma di denaro dovuta dall’Amministrazione resistente per ogni accertata violazione o inosservanza successiva, ovvero per ogni ritardo nell'esecuzione del giudicato, con statuizione costituente titolo esecutivo a favore di parte ricorrente

    La disposizione è richiamata quale base della richiesta di fissazione di una somma dovuta per successive violazioni, inosservanze o ritardi nell’esecuzione del giudicato; l’ordinanza non decide ancora se tale misura debba essere applicata.

Come è indicizzato

MaterieGiudizio di ottemperanzaIstruttoria processuale
RamiProcesso amministrativo
IstitutiOttemperanza e commissario ad acta

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