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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 49532/2022 del 29/12/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione avverso la sentenza d'appello che aveva riformato la sentenza di primo grado rideterminando la pena per il reato di truffa in relazione a fatti ai danni di Bruno Orvieto. Il ricorrente ha dedotto: 1) erronea applicazione dell'art. 640 c.p. sostenendo che non avesse chiesto somme di denaro (che sarebbero state offerte dalla moglie della persona offesa); 2) erronea applicazione degli artt. 56 e 640 c.p. perché il reato sarebbe stato soltanto tentato o non consumato, atteso che parte della somma era stata restituita e l'imputato non avrebbe avuto autonoma disponibilità del denaro; 3) vizi di motivazione ed errata applicazione dell'art. 110 c.p. con riguardo alla posizione di altro soggetto (Bruno Bevilacqua) la cui posizione era stata stralciata; 4) vizi di motivazione ed errata applicazione dell'art. 61 n.5 c.p. (aggravante per minorata difesa), contestando che la Corte territoriale avrebbe fatto leva solo sull'età della persona offesa senza adeguati riscontri probatori sulla concreta vulnerabilità.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi e quarto motivi privi di specificità in quanto si limitavano a riproporre censure già disattese dai giudici di merito; ha confermato la consumazione del reato perché si era verificata la consegna di 200 euro alla persona offesa e la successiva restituzione, parziale e dovuta all'intervento della Polizia, non è idonea a incidere sulla fattispecie già perfezionata. Quanto all'aggravante di cui all'art. 61 n.5 c.p., la Corte ha ritenuto corretta l'analisi della Corte d'appello che ha valutato l'età avanzata della vittima congiuntamente ad altri elementi concreti (ingenuità, dichiarazione firmata da sconosciuto non identificato, vicinanza dei soggetti al veicolo e bassa velocità) per concludere sull'esistenza di una situazione di vulnerabilità. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e alla sanzione pecuniaria di euro 3.000 in favore della Cassa delle Ammende ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 640 cod. pen.

    La Corte ha ritenuto integrati gli elementi del reato di truffa: la condotta simulativa e l'inganno finalizzato alla consegna di denaro, con consumazione avvenuta con la consegna di 200 euro.

  • artt. 56 e 640 cod. pen.

    È stato escluso che la restituzione successiva del denaro possa escludere la consumazione del reato; la consumazione si verifica al momento della materialità dell'evento (consegna del denaro).

  • art. 110 cod. pen.

    La censura relativa a concorso di persone non è stata accolta in quanto la posizione dell'altro soggetto (Bruno Bevilacqua) era stata stralciata e la doglianza risultava generica.

  • art. 61 n. 5 cod. pen.

    L'aggravante per minorata difesa richiede una situazione concreta di vulnerabilità; la Corte ha ritenuto che l'età avanzata della vittima, unita ad altri elementi concreti (ingenuità, circostanze di tempo/luogo e comportamento degli imputati), abbia effettivamente ostacolato la difesa e dunque integrato l'aggravante.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Applicato per condannare il ricorrente al pagamento delle spese processuali e per irrogare la sanzione pecuniaria (Cassa delle Ammende) in caso di ricorso inammissibile con profili di colpa.

Massime di principio

  • La consumazione della truffa si verifica con la consegna del denaro; una restituzione successiva (anche parziale) non cancella la consumazione già perfezionata, salvo che si dimostri che la consegna non sia avvenuta in seguito all'inganno.
  • Le censure generiche o riproposizioni delle stesse doglianze già valutate dai giudici di merito sono spesso ritenute inammissibili dalla Corte di Cassazione: è necessaria specificità e nuova prospettazione di errore di diritto o vizi di motivazione evidenti.
  • Per l'aggravante della minorata difesa (art. 61 n.5 c.p.) non basta l'idoneità astratta di tempo, luogo o persona: è richiesto un concreto stato di vulnerabilità del soggetto passivo, che può emergere dalla combinazione dell'età, del comportamento della vittima e delle circostanze fattuali.
  • La Corte di Cassazione limita il suo sindacato al controllo di legittimità e della logicità della motivazione; non sostituisce la propria valutazione dei fatti a quella dei giudici di merito se l'apparato argomentativo è congruo e non manifestamente illogico.
  • Le impugnazioni contro riconoscimenti di responsabilità penale devono puntare a vizi specifici di diritto o a palese illogicità della motivazione per essere ammesse; altrimenti sono soggette a condanna per inammissibilità e sanzioni pecuniarie.

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