Sentenza n. 687/2026 - Bari, Sezione 3
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl TAR ha dichiarato il ricorso improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse. Pur rilevando che la rinuncia era stata notificata oltre il termine previsto dall’art. 84 c.p.a., il Collegio ha ritenuto di poter desumere dalla condotta processuale del ricorrente la carenza sopravvenuta di interesse alla coltivazione del giudizio. Le spese sono state compensate, tenuto conto dell’adesione dell’amministrazione alla rinuncia.
Atto impugnato: mancata esecuzione della sentenza della Corte di Appello di Bari che aveva disposto la demolizione di immobili di proprietà comunale
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha proposto un ricorso per l’ottemperanza alla sentenza della Corte di Appello di Bari n. 13737/2020, che aveva disposto la demolizione di diversi immobili siti nell’agro di Rutigliano e indicato le relative modalità di esecuzione. Nel ricorso era stata chiesta anche la nomina di un commissario ad acta qualora fosse decorso infruttuosamente il termine per l’adempimento. Nel corso del giudizio, il ricorrente ha notificato al Comune la rinuncia al ricorso in data 1° giugno 2026, oltre il termine previsto dall’art. 84 c.p.a. per la rinuncia formale al ricorso.
Norme richiamate
art. 35, comma 1, lett. c, c.p.a.
Consente di definire il giudizio quando sopravviene una causa che rende improcedibile il ricorso; nel caso concreto il giudice lo ha applicato in relazione al sopravvenuto difetto di interesse.
art. 84 c.p.a.
Disciplina la rinuncia al ricorso; il TAR ha rilevato che la rinuncia era stata notificata oltre il termine previsto, ma ha comunque desunto la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio.
art. 85, comma 9, c.p.a.
Richiamato dal giudice nel quadro delle disposizioni processuali applicate alla definizione del giudizio.
Massime di principio
- La rinuncia al ricorso notificata oltre il termine previsto dall’art. 84 c.p.a. può comunque consentire al giudice di rilevare d’ufficio la sopravvenuta carenza di interesse alla prosecuzione del giudizio, dichiarando l’improcedibilità del ricorso.
- Nel giudizio di ottemperanza, quando il ricorrente manifesta una volontà incompatibile con la prosecuzione della controversia e risulta venuto meno l’interesse alla decisione, il giudice può definire il giudizio per improcedibilità senza esaminare nel merito l’asserita inerzia dell’amministrazione.
- Le spese possono essere compensate quando l’amministrazione aderisce alla rinuncia o comunque concorre alla definizione del giudizio senza contestare la sopravvenuta carenza di interesse.
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