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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 34563/2026 del 25/09/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO SENZA RINVIO

Favorevole al ricorrente (indagato)

La controversia

Nel procedimento a carico dell’indagato per l’ipotizzato reato di cui all’art. 639, comma 2, c.p., relativo all’imbrattamento di un muro in prossimità di un sottopassaggio stradale nel Comune di Genova e all’asportazione di uno striscione degli alpini il 7 maggio 2026, il pubblico ministero emetteva il 9 maggio 2026 un decreto di perquisizione locale e personale e di sequestro probatorio di uno striscione, indumenti individuati come quelli indossati al momento del fatto e altri oggetti, tra cui bombolette spray e guanti. Il Tribunale di Genova, con ordinanza del 29 maggio 2026 resa in sede di riesame, confermava il decreto. L’indagato ricorreva per cassazione deducendo, in un unico motivo articolato, violazione di legge e motivazione apparente in relazione agli artt. 125, comma 3, 253 e 247 c.p.p., all’art. 111 Cost. e all’art. 6 CEDU: la copia del decreto notificatagli durante le operazioni sarebbe stata oscurata proprio nelle parti essenziali, incluse l’indicazione del reato, la motivazione sul fumus, le esigenze probatorie, i beni da ricercare e i dati del difensore d’ufficio. Contestava inoltre che il Tribunale avesse spostato l’attenzione sul verbale di esecuzione e sugli avvisi circa la facoltà di farsi assistere, anziché verificare il contenuto della copia notificata; sosteneva che la successiva disponibilità del decreto integrale in sede di riesame non potesse sanare il vizio originario. La difesa contestava anche l’argomento secondo cui, non essendo il sequestro stato eseguito d’iniziativa della polizia giudiziaria, non fosse necessario avvisare l’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia.

La decisione

La Corte ha accolto il ricorso. Ha rilevato, sulla base della copia del decreto notificata all’indagato e prodotta dalla difesa, che il documento era privo di elementi essenziali: titolo di reato, motivazione sul fumus, esigenze probatorie e indicazione dei beni da ricercare e sottoporre a vincolo; non risultava leggibile neppure il nominativo del difensore d’ufficio. Il Tribunale del riesame aveva richiamato il verbale delle operazioni e la successiva produzione del decreto integrale, senza accertare che all’interessato fosse stata consegnata la copia integrale né affrontare adeguatamente il difetto della copia notificata. La Corte ha chiarito che il pubblico ministero può precisare o integrare in sede di riesame una motivazione già esistente, anche generica, e che il Tribunale può integrarla solo entro il perimetro delle esigenze e degli elementi indicati dal pubblico ministero; non è invece consentito supplire a una motivazione radicalmente inesistente. La successiva conoscenza del decreto integrale non sana la nullità genetica del provvedimento notificato, poiché le ragioni della misura devono essere comunicate all’interessato in modo da consentire l’immediato esercizio del diritto di difesa. Ha quindi annullato senza rinvio l’ordinanza del Tribunale di Genova del 29 maggio 2026 e il decreto del pubblico ministero del 9 maggio 2026, disponendo la restituzione dei beni sequestrati all’avente diritto e l’immediata comunicazione al Procuratore generale ai sensi dell’art. 626 c.p.p. La decisione è stata assunta il 23 settembre 2026.

Norme richiamate

  • art. 639, comma 2, c.p.

    Il decreto risulta essere stato emesso nell’ambito del procedimento penale iscritto nei confronti di Mattia Luini, soggetto sottoposto ad indagini in relazione all’ipotizzato reato di cui all’art. 639, comma 2, cod. pen.

    La disposizione individua il reato ipotizzato nel procedimento, ma la Corte non decide sulla sussistenza del fatto o sulla responsabilità dell’indagato.

  • art. 247 c.p.p.

    La questione posta all’esame di questa Corte – e prima ancora al Tribunale del riesame – è diversa e riguarda il contenuto del decreto di perquisizione e sequestro emesso dal Pubblico Ministero e notificato all’indagato, decreto che, secondo i consolidati principi enunciati da questa Corte di legittimità (v. per tutte Sez. U, n. 5876 del 28/01/2004, P.C. Ferrazzi in proc. Bevilacqua, Rv. 226711-01), ricordati anche dallo stesso Tribunale, deve contenere, a pena di nullità di ordine generale in quanto incidente sul diritto di difesa, l’indicazione del reato in relazione al quale l’Accusa assume l’esistenza del fumus, le ragioni per le quali la cosa sequestrata sia configurabile come corpo di reato o cosa pertinente al reato, nonché la concreta finalità probatoria perseguita con l’apposizione del vincolo reale.

    La Corte richiama l’obbligo che il decreto di perquisizione e sequestro comunichi gli elementi essenziali che giustificano l’intervento, a tutela del diritto di difesa; nel caso concreto, la copia notificata era priva di elementi essenziali.

  • art. 253 c.p.p.

    Detti profili contenutistici debbono, poi, essere rispettati anche qualora il decreto di sequestro abbia ad oggetto cose costituenti corpo di reato, in quanto detto provvedimento deve contenere una motivazione che, per quanto concisa, dia conto specificatamente della finalità perseguita per l'accertamento dei fatti.

    Anche il sequestro di cose costituenti corpo del reato richiede una motivazione, eventualmente concisa, che indichi specificamente la finalità probatoria perseguita.

  • art. 125, comma 3, c.p.p.

    Il radicale difetto di motivazione sul punto costituisce, infatti, vizio «genetico» che comporta l’originaria nullità del provvedimento (Sez. 5, n. 13917 del 23/03/2015, Barzillona, Rv. 263272-01).

    La radicale mancanza di motivazione determina una nullità originaria del provvedimento, non rimediabile mediante la successiva acquisizione o conoscenza della versione integrale.

  • art. 257 c.p.p.

    L’art. 257 cod. proc. pen. che disciplina il riesame del sequestro probatorio richiama la disposizione di cui all’art. 324 cod. proc. pen. e, dunque, anche il rinvio in essa contenuta all’art. 309 comma 9 cod. proc. pen.

    Il riesame del sequestro probatorio opera attraverso il rinvio alle disposizioni processuali richiamate dalla Corte, comprese quelle che consentono al Tribunale di confermare o riformare il provvedimento per ragioni diverse, nei limiti precisati dalla decisione.

  • art. 324, comma 7, c.p.p.

    La base normativa del potere integrativo del Tribunale del riesame si rinviene del resto nella previsione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen, resa operante dal rinvio ad essa contenuta nell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., ove si prevede la possibilità di «annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi» o «confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate in motivazione».

    Il potere del Tribunale di riesame di integrare o confermare il provvedimento per ragioni diverse ha una base normativa, ma non autorizza a sostituirsi al pubblico ministero quando manchi del tutto la motivazione e l’indicazione delle finalità probatorie.

  • art. 309, comma 9, c.p.p.

    La base normativa del potere integrativo del Tribunale del riesame si rinviene del resto nella previsione dell’art. 309, comma 9, cod. proc. pen, resa operante dal rinvio ad essa contenuta nell’art. 324, comma 7, cod. proc. pen., ove si prevede la possibilità di «annullare o riformare il provvedimento anche per motivi diversi» o «confermarlo per ragioni diverse da quelle indicate in motivazione».

    Il Tribunale può confermare o riformare per ragioni diverse da quelle originariamente indicate, ma nel sequestro probatorio il potere integrativo resta circoscritto agli elementi e alle finalità probatorie individuati dal pubblico ministero.

  • art. 6 CEDU

    Ritiene il Collegio che la finalità della motivazione è proprio quella di “comunicare” alla parte interessata dal provvedimento cautelare le ragioni dell’intervento dell’Autorità Giudiziaria nei suoi confronti o nei confronti dei suoi beni perché ciò risponde ad un principio di civiltà giuridica anche nell’ottica del rispetto del diritto di difesa e del disposto dell’art. 6 della CEDU che, tra l’altro, dispone che ogni accusato ha il diritto di essere informato, nel più breve tempo possibile e in modo dettagliato, della natura e dei motivi dell’accusa formulata a suo carico.

    La motivazione deve essere effettivamente comunicata all’interessato in modo da rendergli conoscibili le ragioni dell’intervento e consentirgli di esercitare tempestivamente la difesa; non basta che esista un decreto motivato rimasto non comunicato.

  • art. 626 c.p.p.

    Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore generale in sede per quanto di competenza ai sensi dell'art. 626 cod. proc. pen.

    A seguito dell’annullamento, la cancelleria deve provvedere all’immediata comunicazione al Procuratore generale per quanto di competenza.

Massime di principio

  • Il decreto di perquisizione e sequestro probatorio deve indicare, in modo idoneo a rendere comprensibili le ragioni della misura, il reato ipotizzato, il rapporto tra la cosa e il reato e la concreta finalità probatoria; la motivazione può essere concisa, ma non può essere radicalmente assente.
  • La motivazione del provvedimento cautelare deve essere comunicata all’interessato nella copia notificata, così da consentire l’immediato esercizio del diritto di difesa. La successiva disponibilità della versione integrale in sede di riesame non sana la nullità originaria della copia notificata priva degli elementi essenziali.
  • Nel sequestro probatorio il pubblico ministero può precisare o integrare in sede di riesame una motivazione già esistente, anche generica. Il Tribunale può integrare la motivazione soltanto entro il perimetro del fumus, del rapporto di pertinenzialità e delle esigenze probatorie indicate dal pubblico ministero; non può supplire a una motivazione del tutto inesistente né individuare autonomamente finalità probatorie omesse dall’autorità inquirente.
  • Il verbale di esecuzione della perquisizione o del sequestro e gli avvisi dati durante le operazioni non sostituiscono la motivazione richiesta nel decreto genetico e non compensano l’assenza, nella copia comunicata all’interessato, degli elementi essenziali del provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieSequestroImpugnazioni
RamiProcesso penale
IstitutiNullità processuale

Testo integrale

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