Cassazione Penale, Sentenza n. 7675/2025 del 25/02/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Impugnazione dell'ordinanza che aveva rigettato l'appello avverso il provvedimento del Gip che aveva confermato la custodia cautelare in carcere per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa (art. 416 bis c.p.). Il difensore deduceva la carenza, contraddittorietà e illogicità della motivazione in relazione alla valutazione della gravità indiziaria, lamentando in particolare l'omessa o insufficiente valutazione di dichiarazioni di collaboratori di giustizia (Celestino Abbruzzese, Franco Bruzzese, Luca Pellicori, Anna Palmieri, Ivan Barone, Vincenzo De Rose) acquisite in contraddittorio e depositate con memoria del 4/10/2024, che avrebbero potuto scardinare la tesi accusatoria e incidere sul quadro cautelare; censurava inoltre la presunta applicazione di una presunzione assoluta di adeguatezza della custodia in carcere e violazioni degli obblighi motivazionali e delle norme sul riesame e sulla valutazione delle prove (artt. 125, 127, 273, 274, 275, 299 c.p.p.).
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso fondato: ha censurato l'insufficiente motivazione del Tribunale del riesame, in particolare l'omissione di esame delle dichiarazioni sopravvenute depositate dalla difesa e l'uso assertivo di precedenti ordinanze senza valutazione comparativa. La Corte ha applicato i principi giurisprudenziali sul possibile apporto di elementi "nuovi" nel giudizio di appello cautelare e sull'onere motivazionale del giudice e ha annullato l'ordinanza impugnata disponendo il rinvio al Tribunale di Catanzaro per nuovo giudizio ai fini dell'emendamento delle criticità rilevate (art. 309, comma 7 c.p.p.).
Norme richiamate
art. 125 cod.proc.pen.
Riferito in senso di obbligo generale di motivazione; la Corte ha ritenuto che la motivazione del giudice del riesame fosse carente e contraddittoria rispetto alle censure difensive.
art. 127 cod.proc.pen.
Richiamato in relazione al giudizio d'appello cautelare: è possibile produrre elementi nuovi nel rispetto del contraddittorio e della devoluzione; la Corte ne conferma l'applicabilità anche in sede di rinvio dopo annullamento se gli elementi riguardano fatti già valutati.
art. 273 cod.proc.pen.
Collegato alla valutazione della gravità indiziaria e alla correttezza della motivazione circa l'attendibilità delle dichiarazioni rese da testi e collaboratori; la Corte ha censurato la motivazione che non ha adeguatamente confrontato le diverse dichiarazioni.
art. 274 cod.proc.pen.
Richiamato con riguardo alla produzione e valutazione di prove nel processo cautelare; la omissione di valutazione di memorie e prove sopravvenute può inficiare la congruità motivazionale.
art. 275 cod.proc.pen.
Contestualizzato nella disciplina delle valutazioni probatorie e del confronto tra dichiarazioni; la Corte sottolinea l'obbligo di motivare la preferenza per determinate emergenze probatorie.
art. 299 cod.proc.pen.
Richiamato come parametro di correttezza procedurale e motivazionale nelle impugnazioni; la Corte ha rilevato violazioni connesse alla mancata valutazione degli elementi difensivi.
art. 309, comma 7 cod.proc.pen.
Norma richiamata per disporre il rinvio al giudice di merito competente dopo l'annullamento dell'ordinanza, per un nuovo giudizio sul riesame della misura cautelare.
art. 416 bis cod.pen.
Norma sostanziale contestata (associazione di tipo mafioso); la Corte ha richiamato che anche per reati associativi la custodia cautelare non deve essere considerata automaticamente adeguata e necessita di specifica motivazione in relazione alla gravità indiziaria.
Massime di principio
- In sede di appello cautelare è ammissibile la produzione di elementi "nuovi" purché attinenti agli stessi fatti già oggetto di valutazione e nel rispetto del contraddittorio; tali elementi devono essere esaminati e motivatamente valutati dal giudice.
- L'omissione di esame o la trattazione meramente assertiva di memorie difensive e dichiarazioni sopravvenute può rendere la motivazione insufficiente e determinare l'annullamento del provvedimento cautelare.
- Quando risultano dichiarazioni contrastanti di collaboratori o testimoni il giudice deve indicare le ragioni per le quali ritiene alcune propalazioni più attendibili o più riscontrate, valutando riscontri e coerenza interna; la semplice richiamata di precedenti ordinanze non sostituisce questa valutazione.
- Per i delitti associativi di tipo mafioso non sussiste una presunzione automatica di adeguatezza della custodia carceraria: il giudice deve motivare specificamente la necessità e proporzionalità della misura rispetto al quadro indiziario concreto.
- Se la difesa individua in modo puntuale il nesso tra nuove produzioni e i vizi argomentativi dell'originario provvedimento, il giudice è tenuto a confutare espressamente tali rilievi o a tenerne conto per rivedere la decisione cautelare.
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