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Sentenza

Sentenza del 15/04/2016 n. 7509 - Corte di Cassazione

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - ISTRUZIONE DEL PROCESSO - IN GENERE - Presunzioni - Ammissibilità - Condizioni - Divieto di prova testimoniale - Incidenza sull'ammissibilità del ricorso alle presunzioni - Esclusione - Fondamento.

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il contribuente contestava l'iscrizione ipotecaria ex art. 77 del D.P.R. n. 602/1973, per complessivi Euro 55.809,12, sostenendo di non aver ricevuto le cartelle di pagamento relative a IRPEF e contributi consortili. In Cassazione deduceva, da un lato, la violazione dell'art. 139, comma 4, c.p.c., poiché le cartelle erano state consegnate al portiere senza la successiva raccomandata informativa; dall'altro, contestava l'utilizzo di presunzioni da parte della CTR, ritenendo che il divieto di prova testimoniale nel processo tributario implicasse anche l'inammissibilità della prova presuntiva.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto le censure inammissibili o infondate: il motivo sulle notifiche era privo di autosufficienza, perché il contribuente non aveva trascritto le relate di notifica, impedendo di verificare se fosse stata applicata la disciplina della notifica postale o quella dell'art. 139 c.p.c. La Corte ha inoltre chiarito che la consegna al portiere mediante raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida senza ulteriori formalità nei casi disciplinati dall'art. 26 del D.P.R. n. 602/1973, mentre ulteriori adempimenti possono dipendere dalla diversa modalità di notificazione. È stata esclusa anche la censura relativa alle presunzioni: nel processo tributario le presunzioni semplici sono ammissibili, nonostante il divieto di giuramento e prova testimoniale. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese, liquidate in Euro 1.500,00 per ciascun resistente, oltre accessori e spese prenotate a debito.

Norme richiamate

  • Art. 7 del D.Lgs. n. 546/1992

    Nel processo tributario sono esclusi il giuramento e la prova testimoniale.

    Il divieto riguarda specificamente il giuramento e la prova testimoniale, ma non impedisce il ricorso alle presunzioni semplici.

  • Art. 2729, comma 2, c.c.

    La disposizione che esclude le presunzioni nei casi in cui la legge vieta la prova testimoniale non è ritenuta applicabile al contenzioso tributario, considerata la natura della materia e il sistema probatorio tributario.

  • Art. 139, comma 4, c.p.c.

    Quando la notificazione è eseguita secondo questa disciplina e l'atto viene consegnato a persona diversa dal destinatario, possono essere necessari ulteriori adempimenti, tra cui l'invio della raccomandata informativa.

  • Art. 26 del D.P.R. n. 602/1973

    La notificazione della cartella mediante raccomandata con avviso di ricevimento può essere valida anche se il plico chiuso è consegnato al portiere, purché questi sottoscriva l'avviso di ricevimento, senza ulteriori formalità secondo la disciplina applicabile ratione temporis.

  • Art. 149 c.p.c.

    Quando l'ufficiale giudiziario si avvale del servizio postale, la regolarità della notificazione può dipendere dalla sottoscrizione dell'avviso di ricevimento, senza necessariamente ulteriori formalità.

  • Art. 7, ultimo comma, della L. n. 890/1982

    Se il piego non viene consegnato personalmente al destinatario dell'atto, l'agente postale dà notizia al destinatario medesimo dell'avvenuta notificazione dell'atto a mezzo di lettera raccomandata.

    L'obbligo della raccomandata informativa è stato introdotto con decorrenza dal 1° marzo 2008; pertanto non era applicabile ratione temporis alla fattispecie esaminata.

  • Art. 77 del D.P.R. n. 602/1973

    Disciplina l'iscrizione ipotecaria sui beni del debitore per la riscossione coattiva di crediti tributari, presupponendo la regolarità degli atti prodromici, tra cui le cartelle di pagamento.

Massime di principio

  • Nel processo tributario le presunzioni semplici sono generalmente ammissibili, anche se non è ammessa la prova testimoniale; il divieto di testimonianza non si estende automaticamente alle presunzioni.
  • La validità della notifica consegnata al portiere dipende dalla concreta modalità utilizzata: notifica diretta tramite agente postale, notifica ex art. 139 c.p.c. o notifica tramite ufficiale giudiziario possono essere soggette a formalità differenti.
  • Chi contesta una notificazione deve produrre o trascrivere integralmente le relate e gli avvisi di ricevimento rilevanti; in Cassazione il motivo deve essere autosufficiente e consentire alla Corte di verificare direttamente gli atti contestati.
  • La raccomandata informativa successiva alla consegna a persona diversa dal destinatario si applica secondo la disciplina vigente al momento della notifica; non è automaticamente applicabile a notificazioni anteriori alla sua entrata in vigore.
  • La sottoscrizione del portiere sull'avviso di ricevimento può costituire elemento probatorio della consegna e, insieme ad altri elementi, fondare una presunzione di conoscenza dell'atto, purché il ragionamento sia logicamente motivato.
  • La mera contestazione generica dell'uso di presunzioni non dimostra un vizio della sentenza: occorre indicare uno specifico fatto decisivo, omesso o valutato in modo illogico, che avrebbe potuto modificare l'esito della causa.

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