Cassazione Penale, Sentenza n. 14378/2024 del 08/04/2024
Sintesi
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Favorevole al resistente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato l'ordinanza del Tribunale del riesame sostenendo che il giudice avrebbe omesso di motivare il rigetto dell'appello avverso l'ordinanza del 5 luglio 2023, la quale aveva respinto le istanze di revoca della misura degli arresti domiciliari. Denunciano che il Tribunale del riesame si è limitato a motivare la sola sostituzione della misura (divieto di dimora in Campania), senza indicare le ragioni per le quali le esigenze cautelari non sarebbero completamente venute meno.
La decisione
La Corte ha rigettato i ricorsi ritenendoli infondati. Ha ritenuto che il Tribunale del riesame abbia adeguatamente motivato la sussistenza delle esigenze cautelari richiamando le valutazioni già rese e il perdurante rapporto di cointeressenza economica dei ricorrenti con il clan Puca, la continuità delle condotte agevolatrici del clan e la centralità dell'azione criminale nell'amministrazione comunale di Sant'Antimo. Ha inoltre osservato che l'unico elemento 'nuovo' era la revoca delle misure per alcuni coimputati per presunta occasionalità, valutazione che il Tribunale del riesame non ha condiviso. Il Tribunale ha ritenuto però scemate (non azzerate) le esigenze cautelari per ragioni di equità, tenuto conto del lungo periodo di custodia cautelare già subito, e ha disposto la sostituzione della misura. La Corte ha confermato tale impostazione e ha condannato i ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento.
Massime di principio
- La Corte può ritenere adeguata la motivazione del giudice quando questa richiama valutazioni precedenti e ricostruisce in modo coerente la sussistenza delle esigenze cautelari, anche senza ripetere integralmente ogni argomento già esaminato in precedenti provvedimenti.
- Il perdurante rapporto economico e la convergenza di interessi con esponenti di associazioni mafiose sono elementi decisivi per mantenere misure cautelari o giustificarne la restrizione, sebbene non necessariamente il mantenimento della misura originaria nella stessa forma.
- La qualificazione delle condotte come continuative e funzionali ad agevolare un clan può contrastare la tesi dell'episodicità e giustificare la persistenza della pericolosità sociale degli imputati.
- La sostituzione di una misura cautelare con una meno afflittiva può essere disposta per ragioni di equità (ad es. lungo periodo di custodia cautelare già subita e rispetto delle prescrizioni), senza che ciò implichi il riconoscimento dell'assenza di esigenze cautelari.
- Nel censurare un provvedimento per carenza motivazionale l'appellante deve dimostrare una lacuna rilevante e non può limitarsi a rilevare che il giudice non ha ripetuto tutte le argomentazioni già contenute in precedenti provvedimenti; è la congruenza e la capacità esplicativa complessiva che conta.
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