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Cassazione Civile, Ordinanza n. 23753/2025 del 23/08/2025

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (appaltatore)

La controversia

La controversia nasce da un decreto ingiuntivo emesso nei confronti della società committente per il pagamento del corrispettivo delle opere eseguite dall'appaltatrice. La committente propose opposizione contestando l'importo dovuto e chiedendo, in via riconvenzionale o comunque compensativa, il risarcimento dei danni asseritamente derivati dall'illegittima occupazione del cantiere da parte dell'appaltatrice. Il Tribunale accolse solo parzialmente l'opposizione e rideterminò il credito dell'appaltatrice. In appello principale la committente dedusse: 1) che la Corte territoriale avesse erroneamente escluso dal danno risarcibile la penale che essa sosteneva di dover corrispondere a un terzo promissario acquirente per il ritardo nella consegna di un appartamento, penalità prevista nel preliminare di vendita; 2) che fosse errato il calcolo del danno perché non si era considerato anche il costo del finanziamento/apertura di credito ottenuto per l'intervento edilizio. L'appaltatrice propose appello incidentale sul punto degli interessi passivi, contestando il riconoscimento degli stessi. La Corte d'appello rigettò il gravame principale e accolse parzialmente quello incidentale, aumentando l'importo dovuto dalla committente. In cassazione la committente ripropose tre motivi: violazione degli artt. 116 c.p.c., 1218, 1382 e 2697 c.c. per avere la Corte escluso la voce di danno relativa alla penale verso il terzo nonostante il preliminare la prevedesse; violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per il mancato computo della spesa finanziaria collegata all'investimento e al credito bancario; erronea valutazione della prova testimoniale in tema di esistenza e utilizzo del finanziamento e conseguente illegittima esclusione degli interessi passivi. La Cassazione ha ritenuto infondati tutti i motivi, osservando che il danno da inadempimento non può essere riconosciuto in assenza di un pregiudizio effettivo e attuale: la penale verso il terzo era solo eventuale, non risultava pagata né era dimostrato che il definitivo di compravendita fosse stato stipulato con decurtazione del prezzo; inoltre non era provato il nesso tra la pretesa penale e il ritardo imputabile all'appaltatrice, anche alla luce dei diversi cronoprogrammi. Quanto al finanziamento, la Corte ha rilevato che il giudice di merito aveva considerato l'apertura di credito ma aveva escluso, con apprezzamento di fatto insindacabile in cassazione, la prova che essa fosse stata concessa per i lavori e che fosse stata effettivamente utilizzata e addebitata come dedotto. Anche la deposizione del teste richiamato dalla ricorrente è stata ritenuta non dotata di effettiva capacità probatoria sul punto. Il ricorso è stato quindi rigettato, con condanna alle spese in favore dello Stato per il patrocinio a spese dello Stato della controricorrente, oltre al raddoppio del contributo unificato se dovuto.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato integralmente il ricorso della società committente. Ha confermato la decisione della Corte d'appello di Venezia che aveva respinto l'appello principale della committente e accolto solo in parte l'appello incidentale dell'appaltatrice, con conseguente condanna della committente al pagamento delle spese. La Cassazione ha ribadito che, in tema di responsabilità da inadempimento contrattuale, il risarcimento richiede la prova di un pregiudizio effettivo e reale, non essendo sufficiente la mera previsione contrattuale di una penale verso terzi o la sola esistenza di un finanziamento non provato nel suo concreto utilizzo e nella sua specifica destinazione ai lavori. Ha inoltre ritenuto insindacabile il giudizio di merito sulla valutazione della prova testimoniale, non ravvisando violazioni degli artt. 115 e 116 c.p.c. in assenza di travisamento della prova legale. Le spese del giudizio di legittimità sono state poste a carico della ricorrente e liquidate in favore dello Stato, perché la controricorrente era ammessa al patrocinio a spese dello Stato. È stato inoltre dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.

Norme richiamate

  • art. 116 c.p.c.

    La valutazione della deposizione testimoniale e degli elementi istruttori spetta al giudice di merito ed è insindacabile in cassazione se sorretta da motivazione non apparente e non si traduce in violazione delle regole legali di valutazione della prova.

  • art. 115 c.p.c.

    La censura non è fondata quando mira in sostanza a una diversa lettura del materiale probatorio e non denuncia l'utilizzo di prove non dedotte dalle parti o poste a fondamento della decisione in violazione del principio dispositivo.

  • art. 1218 c.c.

    Nel responsabilità da inadempimento il risarcimento presuppone la prova del danno effettivo causalmente ricollegato alla condotta inadempiente.

  • art. 1382 c.c.

    La penale prevista in un contratto con terzi non è automaticamente risarcibile verso il debitore inadempiente se il suo concreto verificarsi non sia provato e se non sia dimostrato il nesso causale con l'inadempimento.

  • art. 2697 c.c.

    Chi domanda il risarcimento deve provare l'esistenza del danno e il relativo collegamento causale con il fatto o l'inadempimento dedotto.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115/2002

    In caso di rigetto del ricorso va dato atto, se dovuto, della sussistenza dei presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.

  • art. 13, comma 1-bis, d.P.R. n. 115/2002

    Costituisce il parametro per il calcolo dell'ulteriore importo dovuto in caso di rigetto del ricorso.

Massime di principio

  • Nel giudizio di risarcimento del danno da inadempimento non basta allegare una fonte astratta o potenziale del pregiudizio: occorre provare che il danno si sia effettivamente prodotto o sia almeno attuale e concretamente prevedibile nella sua verificazione.
  • La mera previsione in un contratto con terzi di una penale per ritardo non dimostra, da sola, un danno risarcibile verso il debitore inadempiente se non risulta il concreto sorgere dell'obbligazione o la sua incidenza patrimoniale effettiva.
  • Per riconoscere come danno gli oneri finanziari di un intervento è necessario provare non solo l'esistenza del finanziamento o dell'apertura di credito, ma anche la sua specifica destinazione all'opera, il suo effettivo utilizzo e l'incidenza causale sui costi lamentati.
  • La valutazione dell'efficacia probatoria di una testimonianza e la ricostruzione del fatto sono attività riservate al giudice di merito e non sono censurabili in cassazione come violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. salvo che si denunci un reale travisamento delle regole legali di prova.
  • Il motivo di ricorso che, sotto la veste della violazione di legge, mira in realtà a ottenere una diversa ponderazione delle prove è inammissibilmente diretto a sollecitare un nuovo giudizio di merito.

Come è indicizzato

MaterieAppaltoInadempimentoProveImpugnazioni
RamiContrattiObbligazioniProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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