Cassazione Penale, Sentenza n. 20213/2024 del 22/05/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Il ricorrente impugna l'ordinanza che ha disposto la custodia cautelare in carcere, deducendo carenza motivazionale quanto alla sua effettiva partecipazione alla detenzione della sostanza (gli involucri erano su un tavolo di un'abitazione non di sua esclusiva disponibilità) e mancata rivalutazione dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari: il pericolo di fuga sarebbe basato su valutazioni astratte non considerando che il ricorrente aveva già scontato un lungo periodo di detenzione domiciliare senza tentativi di fuga; il pericolo di recidiva sarebbe infondato perché i precedenti erano risalenti, le ipotesi di reato di minore offensività e la gravità del fatto descritta con rilievi ipotetici (es. qualità della sostanza non ancora accertata).
La decisione
La Corte dichiara il ricorso manifestamente inammissibile. Ritiene che il ricorso non abbia affrontato le motivazioni dell'ordinanza impugnata che aveva dettagliatamente ricostruito la gravità indiziaria (più involucri di cocaina/crack, strumenti di confezionamento, contesto indicativo di spaccio, denaro contante), i profili personali (alias, precedenti specifici, irregolarità della presenza sul territorio, assenza di domicilio stabile) e il pericolo di fuga; conferma la corretta distinzione e valutazione di 'concretezza' e 'attualità' delle esigenze cautelari e l'adeguatezza della misura detentiva rispetto a misure non detentive. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende; dispone l'invio di copia della decisione al direttore dell'istituto penitenziario ai sensi dell'art.94 disp. att. cod. proc. pen.
Norme richiamate
art. 274 cod. proc. pen.
Norma richiamata come parametro per valutare le esigenze cautelari (gravità del fatto, modalità, personalità dell'indagato). La Corte ritiene che il giudice di merito abbia adeguatamente motivato la sussistenza di tali esigenze ai sensi dell'art.274.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma invocata in relazione all'obbligo di condanna alle spese e al versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende; la Corte ha condannato il ricorrente al versamento previsto.
art. 94, comma 1-ter, disp. att. ord. cod. proc. pen.
Norma procedurale riguardante l'informazione al direttore dell'istituto penitenziario quando la decisione non comporta la rimessione in libertà: la Corte ordina la trasmissione della copia della decisione per gli adempimenti previsti.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione avverso misure cautelari è ammissibile solo per violazione di norme specifiche o per manifesta illogicità della motivazione; non è lo strumento per rinnovare la valutazione dei fatti o delle prove.
- La Corte di legittimità verifica solo se il giudice di merito ha adeguatamente motivato la gravità del quadro indiziario e la congruenza logico-giuridica della valutazione; la mancata contestazione diretta e puntuale della motivazione del giudice di merito porta a inammissibilità.
- Nella valutazione delle esigenze cautelari vanno distinti e autonomamente valutati i concetti di 'concretezza' (capacità di delinquere) e 'attualità' (presenza di occasioni prossime per delinquere); entrambi possono essere desunti dagli elementi del fatto e dalla personalità dell'indagato.
- Fattori personali quali assenza di permesso di soggiorno, irregolarità della presenza sul territorio, uso di alias, precedenti specifici e mancanza di dimora stabile sono rilevanti e possono giustificare l'applicazione di misure detentive efficaci (pericolo di fuga e di reiterazione).
- La proporzionalità e l'adeguatezza della misura cautelare devono essere motivate: il giudice può ritenere inidonee misure non detentive (es. domiciliari) se manca un domicilio stabile o se la capacità criminale non è contenibile con l'autocontrollo del soggetto.
- Contestazioni difensive basate su elementi probatori che mirano a una diversa valutazione dei fatti (ad es. sostenere che la sostanza non era del ricorrente perché rinvenuta in locale comune) richiedono un confronto diretto con le ragioni espresse dal giudice di merito; l'omissione di tale confronto comporta il rigetto/inammissibilità del ricorso.
- Se il ricorso è dichiarato inammissibile il ricorrente può essere condannato alle spese e a somme a favore della Cassa delle ammende; dunque la valutazione preventiva della fondatezza del ricorso è importante prima di proporlo.
- Nel preparare impugnazioni di misure cautelari occorre focalizzarsi su vizi di diritto o su palese illogicità della motivazione e fornire un contraddittorio puntuale con i passaggi logici e fattuali del giudice di merito, altrimenti la Cassazione si limita al controllo di logicità interna senza riaprire il merito.
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