Cassazione Penale, Sentenza n. 11259/2023 del 16/03/2023
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno per tre motivi principali: (1) vizio di procedura e violazione di legge per mancata previa diffida all'assicurazione dell'altro conducente, che secondo i ricorrenti avrebbe reso inidonea la procedura risarcitoria e quindi la loro responsabilità penale; (2) vizio di motivazione e uso di prove de relato con riferimento alle testimonianze sulle rilevazioni GPS, sostenendo che i tracciamenti gestiti da una società privata dovessero essere considerati riferiti e non utilizzabili senza escussione del tecnico; (3) intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di secondo grado, avendo le denunce di sinistro pervenuto alle assicurazioni il 22/03/2012 e il 01/06/2012 e considerando le sospensioni (393 giorni) e la sospensione COVID (64 giorni), con conseguente estinzione del reato prima della sentenza del 06/05/2021.
La decisione
La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto i primi due motivi ritenendoli infondati: (1) l'assenza della diffida diretta all'assicurazione non escludeva l'esistenza di condotte idonee a far valere il diritto risarcitorio e quindi non annullava automaticamente la responsabilità penale; (2) i dati GPS costituiscono prova documentale pienamente utilizzabile anche se i tracciamenti sono curati da una società privata, senza necessità che siano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria o che sia stato sequestrato il dispositivo che li ha generati. Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha calcolato il termine prescrizionale (anni 7 e mesi 6) a partire dalle denunce di sinistro, ha aggiunto le 393 giornate di sospensione non contestate e la sospensione COVID (64 giorni), con la conseguenza che il termine di prescrizione si è estinto prima della pronuncia di secondo grado. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione; sono state invece confermate le statuizioni civili.
Norme richiamate
decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8
art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176
La norma è richiamata come base procedurale per la trattazione del ricorso (forme di trattazione previste dal citato art. 23, comma 8).
decreto-legge 18/2020 (sospensione COVID)
sospensione COVID di 64 giorni ai sensi del decreto-legge 18/2020
La sospensione prevista per il periodo emergenziale è stata sommata ai termini di sospensione già computati, allungando il termine prescrizionale complessivo.
normativa sulla prescrizione (calcolo del termine)
La Corte ha applicato il calcolo del termine prescrizionale massimo (anni 7 e mesi 6 per i delitti contestati) aggiungendo i periodi di sospensione non contestati, per verificare l'intervenuta estinzione del reato.
giurisprudenza (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25555 del 2022)
Sez. 6, Sentenza n. 25555 del 2022
Richiamata per affermare che i rilevamenti satellitari (GPS) costituiscono prova documentale pienamente utilizzabile anche se elaborati da una società privata, senza che sia imprescindibile l'acquisizione del dispositivo elettronico originario.
riferimento nella sentenza impugnata (art. 6£-2 cod pen.)
Citazione testuale presente nel dispositivo impugnato (il testo appare parzialmente illeggibile nel fascicolo); dalla sentenza emerge che si trattava della fattispecie penale contestata agli imputati.
Massime di principio
- La mancata previa diffida all'assicurazione non cancella automaticamente la rilevanza penale: è necessario valutare le concrete condotte poste in essere per ottenere il risarcimento e la loro idoneità a integrare la fattispecie contestata.
- I tracciati GPS prodotti da società private sono utilizzabili come prova documentale e la loro ammissibilità non dipende necessariamente dall'acquisizione del dispositivo fisico o dal sequestro da parte della polizia giudiziaria; possono essere fatti valere anche tramite testi che riferiscono il contenuto documentale.
- Il calcolo della prescrizione deve tener conto di tutti i periodi di sospensione non contestati (es. sospensioni processuali già riconosciute) e delle sospensioni straordinarie (es. misure COVID): se il termine prescrizionale è decorso prima della pronuncia, il reato si estingue e la sentenza va annullata senza rinvio.
- L'estinzione del reato per prescrizione può non comportare automaticamente l'annullamento delle statuizioni civili: le pronunce civili possono essere confermate anche quando la responsabilità penale si estingue per prescrizione.
- Le forme processuali introdotte per l'emergenza (es. udienze o trattazioni previste dal DL 137/2020) sono idonee a regolare la trattazione del ricorso e non ne invalidano la procedura se correttamente applicate.
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