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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 11259/2023 del 16/03/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

I ricorrenti hanno impugnato la sentenza della Corte d'Appello di Salerno per tre motivi principali: (1) vizio di procedura e violazione di legge per mancata previa diffida all'assicurazione dell'altro conducente, che secondo i ricorrenti avrebbe reso inidonea la procedura risarcitoria e quindi la loro responsabilità penale; (2) vizio di motivazione e uso di prove de relato con riferimento alle testimonianze sulle rilevazioni GPS, sostenendo che i tracciamenti gestiti da una società privata dovessero essere considerati riferiti e non utilizzabili senza escussione del tecnico; (3) intervenuta prescrizione del reato prima della pronuncia di secondo grado, avendo le denunce di sinistro pervenuto alle assicurazioni il 22/03/2012 e il 01/06/2012 e considerando le sospensioni (393 giorni) e la sospensione COVID (64 giorni), con conseguente estinzione del reato prima della sentenza del 06/05/2021.

La decisione

La Corte di Cassazione ha ritenuto il ricorso in parte fondato. Ha respinto i primi due motivi ritenendoli infondati: (1) l'assenza della diffida diretta all'assicurazione non escludeva l'esistenza di condotte idonee a far valere il diritto risarcitorio e quindi non annullava automaticamente la responsabilità penale; (2) i dati GPS costituiscono prova documentale pienamente utilizzabile anche se i tracciamenti sono curati da una società privata, senza necessità che siano stati acquisiti dalla polizia giudiziaria o che sia stato sequestrato il dispositivo che li ha generati. Tuttavia il terzo motivo è stato accolto: la Corte ha calcolato il termine prescrizionale (anni 7 e mesi 6) a partire dalle denunce di sinistro, ha aggiunto le 393 giornate di sospensione non contestate e la sospensione COVID (64 giorni), con la conseguenza che il termine di prescrizione si è estinto prima della pronuncia di secondo grado. Perciò la sentenza impugnata è stata annullata senza rinvio perché i reati sono estinti per prescrizione; sono state invece confermate le statuizioni civili.

Norme richiamate

  • decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 8

    art. 23, comma 8, del decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137, convertito dalla legge 18 dicembre 2020, n. 176

    La norma è richiamata come base procedurale per la trattazione del ricorso (forme di trattazione previste dal citato art. 23, comma 8).

  • decreto-legge 18/2020 (sospensione COVID)

    sospensione COVID di 64 giorni ai sensi del decreto-legge 18/2020

    La sospensione prevista per il periodo emergenziale è stata sommata ai termini di sospensione già computati, allungando il termine prescrizionale complessivo.

  • normativa sulla prescrizione (calcolo del termine)

    La Corte ha applicato il calcolo del termine prescrizionale massimo (anni 7 e mesi 6 per i delitti contestati) aggiungendo i periodi di sospensione non contestati, per verificare l'intervenuta estinzione del reato.

  • giurisprudenza (Cass. Sez. 6, Sentenza n. 25555 del 2022)

    Sez. 6, Sentenza n. 25555 del 2022

    Richiamata per affermare che i rilevamenti satellitari (GPS) costituiscono prova documentale pienamente utilizzabile anche se elaborati da una società privata, senza che sia imprescindibile l'acquisizione del dispositivo elettronico originario.

  • riferimento nella sentenza impugnata (art. 6£-2 cod pen.)

    Citazione testuale presente nel dispositivo impugnato (il testo appare parzialmente illeggibile nel fascicolo); dalla sentenza emerge che si trattava della fattispecie penale contestata agli imputati.

Massime di principio

  • La mancata previa diffida all'assicurazione non cancella automaticamente la rilevanza penale: è necessario valutare le concrete condotte poste in essere per ottenere il risarcimento e la loro idoneità a integrare la fattispecie contestata.
  • I tracciati GPS prodotti da società private sono utilizzabili come prova documentale e la loro ammissibilità non dipende necessariamente dall'acquisizione del dispositivo fisico o dal sequestro da parte della polizia giudiziaria; possono essere fatti valere anche tramite testi che riferiscono il contenuto documentale.
  • Il calcolo della prescrizione deve tener conto di tutti i periodi di sospensione non contestati (es. sospensioni processuali già riconosciute) e delle sospensioni straordinarie (es. misure COVID): se il termine prescrizionale è decorso prima della pronuncia, il reato si estingue e la sentenza va annullata senza rinvio.
  • L'estinzione del reato per prescrizione può non comportare automaticamente l'annullamento delle statuizioni civili: le pronunce civili possono essere confermate anche quando la responsabilità penale si estingue per prescrizione.
  • Le forme processuali introdotte per l'emergenza (es. udienze o trattazioni previste dal DL 137/2020) sono idonee a regolare la trattazione del ricorso e non ne invalidano la procedura se correttamente applicate.

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