Cassazione Penale, Sentenza n. 6766/2025 del 18/02/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
FORASTEFANO impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., sostenendo l'illegittimità costituzionale e l'irretroattività della nuova disciplina introdotta dall'art. 1, comma 3, D.L. 31/10/2022, n.162 (conv. L. 30/12/2022, n.199) che preclude accesso ad assegni lavoro esterno, permessi premio e misure alternative finché il regime 41-bis non sia revocato o non prorogato. Denunciava violazioni degli artt. 3, 13 e 27 Cost. e l'applicazione del più rigoroso regime a fatti commessi anteriormente alla riforma.
La decisione
Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 28618/2024 Bruzzise e altre pronunce) secondo cui la modifica del 2022 non introduce novità tali da ritenere manifestamente incostituzionale la limitazione: i permessi premio sono connessi a modalità di esecuzione della pena e, mentre permane il regime 41-bis, l'accesso ai benefici è precluso. Le questioni di legittimità costituzionale e di retroattività sono state ritenute manifestamente infondate; la tutela del detenuto che cambi pericolosità deve svolgersi in sede di revoca del 41-bis.
Norme richiamate
art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
Disciplina i reati ostativi di prima fascia e condizioni per limitazioni dei benefici; è il riferimento per l'identificazione della posizione ostativa del ricorrente.
art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)
la Corte costituzionale ha precisato che, in costanza di assoggettamento a tale regime, l'accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di 'sicuro ravvedimento' ex art. 176 cod. pen.
Il regime speciale 41-bis, in quanto volto a neutralizzare collegamenti esterni, giustifica limiti ai benefici penitenziari; la giurisprudenza interpreta la riforma 2022 come coerente con questa impostazione.
art. 30-ter, ordinamento penitenziario
Norma che disciplina i permessi premio; la richiesta di permesso può essere dichiarata inammissibile se il detenuto è sottoposto a regime 41-bis secondo la disciplina vigente.
art. 1, comma 3, D.L. 31/10/2022, n. 162 (conv. L. 30/12/2022, n. 199)
l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (con l'unica eccezione della liberazione anticipata) possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato
Introduce il divieto di concedere benefici (salvo liberazione anticipata) durante la permanenza del regime 41-bis fino a revoca o non proroga; la Corte e la giurisprudenza di legittimità hanno ritenuto che non cambi sostanzialmente la disciplina precedente.
Principio tempus regit actum (giurisprudenza: Sez. 1, n. 38278/2023 Perrone e altre)
Per le norme di esecuzione della pena si applica la disciplina vigente al momento della loro applicazione; la modifica normativa di natura esecutiva può trovare applicazione anche per situazioni pregresse.
Giurisprudenza di legittimità e costituzionale citata (es. Sez.1 n. 28618/2024 Bruzzise; ordinanza Corte Cost. n.197/2021; Sez.1 n. 41549/2024 Celona)
La Corte di cassazione e la Corte costituzionale hanno stabilito orientamenti coerenti: il 41-bis è compatibile con gli obblighi convenzionali e costituzionali quando sia temporaneo, sottoposto a controllo giurisdizionale e giustificato da collegamenti attuali con organizzazioni criminali; la riforma 2022 è stata interpretata come non innovativa rispetto agli orientamenti precedenti.
Massime di principio
- Se un detenuto è sottoposto al regime 41-bis, le richieste di permesso premio, lavoro esterno o misure alternative (salvo liberazione anticipata) sono, di regola, inammissibili finché il provvedimento 41-bis non sia revocato o non prorogato.
- Le modifiche del 2022 sono state interpretate come disposizioni di esecuzione della pena e non come norme penali sostanziali: si applica il principio tempus regit actum e la nuova disciplina può trovare applicazione anche a situazioni pregresse quando riguarda modalità di esecuzione.
- Le censure di incostituzionalità basate su artt. 3, 13 e 27 Cost. sono difficilmente accolte se la giurisprudenza ritiene che il regime 41-bis risponda a ragioni di sicurezza, sia temporaneo e sottoposto a controllo giurisdizionale.
- In situazioni simili, la via preferibile per ottenere benefici è dimostrare il mutamento della pericolosità e chiedere la revoca del 41-bis; la tutela non è normalmente esperibile mediante istanze di permesso mentre il regime è in vigore.
- Per le azioni difensive è utile distinguere tra norme sostanziali (che incidono sulla responsabilità penale e sulla pena) e norme di esecuzione (che disciplinano modalità di fruizione dei benefici): le seconde sono soggette a diverso regime di applicazione temporale e giurisprudenziale.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giurisprudenza penale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giurisprudenza penale
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6554/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6556/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6557/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6559/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6560/2025 del 18/02/2025
- Sentenza penale · 18 feb 2025Cassazione Penale, Sentenza n. 6565/2025 del 18/02/2025
Cerchi altro? Cerca gratis in Giurisprudenza penale →