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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 6766/2025 del 18/02/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

FORASTEFANO impugnava l'ordinanza che aveva dichiarato inammissibile la sua richiesta di permesso premio ex art. 30-ter ord. pen., sostenendo l'illegittimità costituzionale e l'irretroattività della nuova disciplina introdotta dall'art. 1, comma 3, D.L. 31/10/2022, n.162 (conv. L. 30/12/2022, n.199) che preclude accesso ad assegni lavoro esterno, permessi premio e misure alternative finché il regime 41-bis non sia revocato o non prorogato. Denunciava violazioni degli artt. 3, 13 e 27 Cost. e l'applicazione del più rigoroso regime a fatti commessi anteriormente alla riforma.

La decisione

Il Tribunale ha rigettato il ricorso ritenendolo infondato. Ha richiamato la giurisprudenza consolidata (Sez. 1, n. 28618/2024 Bruzzise e altre pronunce) secondo cui la modifica del 2022 non introduce novità tali da ritenere manifestamente incostituzionale la limitazione: i permessi premio sono connessi a modalità di esecuzione della pena e, mentre permane il regime 41-bis, l'accesso ai benefici è precluso. Le questioni di legittimità costituzionale e di retroattività sono state ritenute manifestamente infondate; la tutela del detenuto che cambi pericolosità deve svolgersi in sede di revoca del 41-bis.

Norme richiamate

  • art. 4-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    Disciplina i reati ostativi di prima fascia e condizioni per limitazioni dei benefici; è il riferimento per l'identificazione della posizione ostativa del ricorrente.

  • art. 41-bis, legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario)

    la Corte costituzionale ha precisato che, in costanza di assoggettamento a tale regime, l'accesso ai benefici penitenziari non risulta possibile, e di certo non è compatibile con una valutazione di 'sicuro ravvedimento' ex art. 176 cod. pen.

    Il regime speciale 41-bis, in quanto volto a neutralizzare collegamenti esterni, giustifica limiti ai benefici penitenziari; la giurisprudenza interpreta la riforma 2022 come coerente con questa impostazione.

  • art. 30-ter, ordinamento penitenziario

    Norma che disciplina i permessi premio; la richiesta di permesso può essere dichiarata inammissibile se il detenuto è sottoposto a regime 41-bis secondo la disciplina vigente.

  • art. 1, comma 3, D.L. 31/10/2022, n. 162 (conv. L. 30/12/2022, n. 199)

    l'assegnazione al lavoro all'esterno, i permessi premio e le misure alternative alla detenzione (con l'unica eccezione della liberazione anticipata) possono essere concessi al detenuto o internato sottoposto a regime speciale di detenzione previsto dall'articolo 41-bis solamente dopo che il provvedimento applicativo di tale regime speciale sia stato revocato o non prorogato

    Introduce il divieto di concedere benefici (salvo liberazione anticipata) durante la permanenza del regime 41-bis fino a revoca o non proroga; la Corte e la giurisprudenza di legittimità hanno ritenuto che non cambi sostanzialmente la disciplina precedente.

  • Principio tempus regit actum (giurisprudenza: Sez. 1, n. 38278/2023 Perrone e altre)

    Per le norme di esecuzione della pena si applica la disciplina vigente al momento della loro applicazione; la modifica normativa di natura esecutiva può trovare applicazione anche per situazioni pregresse.

  • Giurisprudenza di legittimità e costituzionale citata (es. Sez.1 n. 28618/2024 Bruzzise; ordinanza Corte Cost. n.197/2021; Sez.1 n. 41549/2024 Celona)

    La Corte di cassazione e la Corte costituzionale hanno stabilito orientamenti coerenti: il 41-bis è compatibile con gli obblighi convenzionali e costituzionali quando sia temporaneo, sottoposto a controllo giurisdizionale e giustificato da collegamenti attuali con organizzazioni criminali; la riforma 2022 è stata interpretata come non innovativa rispetto agli orientamenti precedenti.

Massime di principio

  • Se un detenuto è sottoposto al regime 41-bis, le richieste di permesso premio, lavoro esterno o misure alternative (salvo liberazione anticipata) sono, di regola, inammissibili finché il provvedimento 41-bis non sia revocato o non prorogato.
  • Le modifiche del 2022 sono state interpretate come disposizioni di esecuzione della pena e non come norme penali sostanziali: si applica il principio tempus regit actum e la nuova disciplina può trovare applicazione anche a situazioni pregresse quando riguarda modalità di esecuzione.
  • Le censure di incostituzionalità basate su artt. 3, 13 e 27 Cost. sono difficilmente accolte se la giurisprudenza ritiene che il regime 41-bis risponda a ragioni di sicurezza, sia temporaneo e sottoposto a controllo giurisdizionale.
  • In situazioni simili, la via preferibile per ottenere benefici è dimostrare il mutamento della pericolosità e chiedere la revoca del 41-bis; la tutela non è normalmente esperibile mediante istanze di permesso mentre il regime è in vigore.
  • Per le azioni difensive è utile distinguere tra norme sostanziali (che incidono sulla responsabilità penale e sulla pena) e norme di esecuzione (che disciplinano modalità di fruizione dei benefici): le seconde sono soggette a diverso regime di applicazione temporale e giurisprudenziale.

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