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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 46697/2023 del 21/11/2023

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

La ricorrente impugnava l'ordinanza del Tribunale di Firenze che aveva rigettato la richiesta di dissequestro delle somme sequestrate in un procedimento penale contro gli ex legali rappresentanti per reati connessi alla gestione dei rifiuti. Il ricorso in Cassazione si fondava su due motivi: (1) carenza o proporzione non adeguata della motivazione del Tribunale rispetto al requisito del periculum in mora (ossia che la motivazione fosse meramente apparente); (2) violazione di legge nella determinazione dell'ammontare del profitto confiscabile, sostenendo che il Tribunale avrebbe valutato il profitto in termini lordi (“tutto ciò che deriva dalla commissione del reato”) senza depurarlo dai costi legittimi dell'impresa, con la conseguenza di colpire ricavi non depurati dai costi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Sul primo motivo la Corte ha ritenuto che la motivazione del Tribunale di Firenze non fosse meramente apparente: il Tribunale aveva evidenziato elementi concreti di pericolo in mora (gli indagati mantenevano la titolarità del 100% del capitale sociale e il potere di nominare gli organi operativi; i dirigenti attuali risultavano legati da rapporti fiduciari con la proprietà; la società non poteva essere considerata terza rispetto agli indagati e vi era rischio concreto di dispersione dei beni suscettibili di futura confisca). Sul secondo motivo la Corte ha confermato l'orientamento secondo cui, ai fini della quantificazione del profitto sottoponibile a sequestro preventivo finalizzato alla confisca, non si devono detrarre i costi di impresa (cioè non si applica il criterio contabilistico del profitto netto): il criterio adottato dal Tribunale (valutazione del profitto in termini lordi rispetto all'attività illecita) è conforme alla giurisprudenza consolidata. Conseguentemente il ricorso è stato rigettato e la ricorrente condannata alle spese processuali ai sensi dell'art. 616 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 321, comma 2, cod. proc. pen.

    sequestro preventivo finalizzato alla confisca

    Il provvedimento di sequestro preventivo finalizzato alla confisca deve contenere una motivazione concisa anche sul periculum in mora, collegata alle ragioni che giustificano l'anticipazione dell'effetto ablativo rispetto alla definizione del giudizio

  • art. 240 cod. pen.

    La confisca può essere oggetto di misura preventiva e il sequestro finalizzato deve essere motivato rispetto agli elementi che rendono necessaria l'anticipazione

  • art. 322-ter cod. pen.

    richiamato dalla giurisprudenza

    In casi affini la giurisprudenza ha ritenuto sufficiente il fumus del reato e la presupposta confiscabilità per adottare misure preventive, ma resta ferma l'esigenza motivazionale sul periculum in mora quando previsto

  • art. 125, comma 3, cod. proc. pen.

    obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali

    Imposta la pena di nullità per i provvedimenti privi di idonea motivazione che riguardi tutti i profili funzionali alla legittima adozione del provvedimento, incluso il periculum in mora

  • art. 325, comma 1, cod. proc. pen.

    limiti al sindacato di merito in Cassazione

    Limita la possibilità di sindacare il merito dei provvedimenti impugnati in Cassazione; la verifica si concentra sulla apparente carenza motivazionale

  • art. 616 cod. proc. pen.

    condanna alle spese processuali

    Permette la condanna della parte soccombente al pagamento delle spese del grado di giudizio

Massime di principio

  • Per pronunciare un sequestro preventivo finalizzato alla confisca è obbligatorio fornire una motivazione concreta anche sul pericolo in mora: la motivazione deve collegare fatti e ragioni che giustificano l'anticipazione della confisca rispetto alla decisione definitiva.
  • Il periculum in mora può essere fondato su elementi di potere di controllo societario: la titolarità delle quote, la possibilità di nominare organi sociali e la presenza di dirigenti fiduciari possono giustificare il rischio di dispersione dei beni anche se la società non è formalmente amministrata dagli indagati.
  • Nella quantificazione del profitto confiscabile non è obbligatorio (né corretto, secondo la giurisprudenza citata) adottare un criterio di profitto netto aziendale: non si detraono i costi legittimi sostenuti per l'attività criminosa; il calcolo può considerare il profitto in termini lordi riconducibile alla condotta illecita.
  • Il sindacato della Corte di Cassazione sui provvedimenti cautelari è limitato; le doglianze sulla motivazione devono dimostrare che la motivazione è meramente apparente per ottenere l'annullamento.
  • Se si teme il sequestro per attività illecite riconducibili a una impresa, è cruciale dimostrare l'effettiva autonomia e indipendenza della società rispetto agli indagati (ad es. governance indipendente, assenza di rapporti fiduciari stretti) per contrastare il periculum in mora.

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