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Cassazione Penale, Ordinanza n. 20818/2026 del 05/06/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità/aspecificità di tutti e tre i motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (parte civile)

La controversia

Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la responsabilità per invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p. e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il primo motivo contestava la motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo l'assenza di una reale invasione arbitraria perché il fondo sarebbe stato da tempo in disuso e quindi privo di una stabile relazione di godimento tale da rendere leso un interesse altrui attuale; la Corte ha ritenuto la censura generica e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo denunciava l'incompatibilità tra l'istituto della continuazione e l'aggravante del nesso teleologico ex art. 61, n. 2, c.p.; anche tale doglianza è stata ritenuta infondata perché contraria al dato normativo e alla giurisprudenza consolidata. Il terzo motivo contestava la statuizione civile di risarcimento del danno, ma è stato reputato anch'esso generico e aspecifico per le medesime ragioni.

Norme richiamate

  • art. 633 c.p.

    Il reato di invasione di terreni o edifici si configura quando vi sia invasione arbitraria di un fondo altrui, anche se parzialmente recintato e pur in presenza di un utilizzo non intenso del bene; la tutela non è esclusa dalla dedotta inutilizzazione del fondo.

  • art. 61, n. 2, c.p.

    L'aggravante del nesso teleologico non è incompatibile con la continuazione, poiché operano su piani diversi: la prima riguarda la strumentalità di un reato rispetto a un altro, la seconda l'unicità del disegno criminoso.

  • art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.

    La mancanza di specificità del motivo, per difetto di correlazione con la motivazione della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.

  • Corte cost. n. 28/2024

    Richiamata per affermare che il reato di cui all'art. 633 c.p. può sussistere anche nell'ipotesi estrema di invasione abusiva di un edificio abbandonato.

  • Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour

    Richiamata come precedente sulla nozione di genericità del motivo di ricorso.

  • Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, Romano

    Richiamata come precedente sulla compatibilità tra continuazione e aggravante del nesso teleologico.

Massime di principio

  • Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
  • Ai fini dell'art. 633 c.p., l'invasione arbitraria di un fondo o edificio può integrare il reato anche se il bene è parzialmente recintato e anche quando risulti in condizioni di uso ridotto o di abbandono, purché permanga una signoria di fatto del titolare o dell'utilizzatore.
  • Non è configurabile un'incompatibilità logico-giuridica tra il reato continuato e l'aggravante del nesso teleologico: i due istituti incidono su profili diversi della sequenza criminosa.
  • La censura sulla statuizione civilistica deve essere specifica e correlata alle ragioni poste a fondamento della decisione; in difetto, è inammissibile come le altre doglianze del ricorso.

Come è indicizzato

MaterieDanneggiamentoImpugnazioni
RamiDelitti contro il patrimonioProcesso penale
IstitutiContinuazione

Testo integrale

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