Cassazione Penale, Ordinanza n. 20818/2026 del 05/06/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso, rilevando la genericità/aspecificità di tutti e tre i motivi. Ha quindi condannato il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000 in favore della Cassa delle ammende.
Esito
Favorevole al resistente (parte civile)
La controversia
Il ricorso è stato proposto nell'interesse di un imputato avverso la sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria che aveva confermato la responsabilità per invasione di terreni o edifici ex art. 633 c.p. e la condanna al risarcimento del danno in favore della parte civile. Il primo motivo contestava la motivazione sulla sussistenza dell'elemento oggettivo e soggettivo del reato, sostenendo l'assenza di una reale invasione arbitraria perché il fondo sarebbe stato da tempo in disuso e quindi privo di una stabile relazione di godimento tale da rendere leso un interesse altrui attuale; la Corte ha ritenuto la censura generica e non correlata alla motivazione della sentenza impugnata. Il secondo motivo denunciava l'incompatibilità tra l'istituto della continuazione e l'aggravante del nesso teleologico ex art. 61, n. 2, c.p.; anche tale doglianza è stata ritenuta infondata perché contraria al dato normativo e alla giurisprudenza consolidata. Il terzo motivo contestava la statuizione civile di risarcimento del danno, ma è stato reputato anch'esso generico e aspecifico per le medesime ragioni.
Norme richiamate
art. 633 c.p.
Il reato di invasione di terreni o edifici si configura quando vi sia invasione arbitraria di un fondo altrui, anche se parzialmente recintato e pur in presenza di un utilizzo non intenso del bene; la tutela non è esclusa dalla dedotta inutilizzazione del fondo.
art. 61, n. 2, c.p.
L'aggravante del nesso teleologico non è incompatibile con la continuazione, poiché operano su piani diversi: la prima riguarda la strumentalità di un reato rispetto a un altro, la seconda l'unicità del disegno criminoso.
art. 591, comma 1, lett. c), c.p.p.
La mancanza di specificità del motivo, per difetto di correlazione con la motivazione della decisione impugnata, determina l'inammissibilità del ricorso.
Corte cost. n. 28/2024
Richiamata per affermare che il reato di cui all'art. 633 c.p. può sussistere anche nell'ipotesi estrema di invasione abusiva di un edificio abbandonato.
Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour
Richiamata come precedente sulla nozione di genericità del motivo di ricorso.
Sez. 2, n. 46638 del 09/11/2012, Romano
Richiamata come precedente sulla compatibilità tra continuazione e aggravante del nesso teleologico.
Massime di principio
- Il motivo di ricorso per cassazione è inammissibile quando si limita a riproporre questioni già esaminate e disattese dal giudice di merito senza confrontarsi specificamente con la motivazione impugnata.
- Ai fini dell'art. 633 c.p., l'invasione arbitraria di un fondo o edificio può integrare il reato anche se il bene è parzialmente recintato e anche quando risulti in condizioni di uso ridotto o di abbandono, purché permanga una signoria di fatto del titolare o dell'utilizzatore.
- Non è configurabile un'incompatibilità logico-giuridica tra il reato continuato e l'aggravante del nesso teleologico: i due istituti incidono su profili diversi della sequenza criminosa.
- La censura sulla statuizione civilistica deve essere specifica e correlata alle ragioni poste a fondamento della decisione; in difetto, è inammissibile come le altre doglianze del ricorso.
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