Cassazione Civile, Sentenza n. 2937/2024 del 31/01/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
La controversia
Controversia sulla Tari relativa all'anno 2017: il Comune impugnava la sentenza d'appello che aveva confermato la decisione di primo grado parzialmente favorevole alla contribuente Manifatture Tessili Servalli. La Commissione regionale aveva ritenuto provata, sulla base di una perizia di parte e di contratti di recupero stipulati dalla società, la produzione prevalente sulle superfici tassate di rifiuti da imballaggi terziari che, secondo la normativa ambientale (d.lgs. n. 22/1997 e d.lgs. n. 152/2006, artt. 221 e 226), non sono assimilabili ai rifiuti urbani e devono essere gestiti dai produttori/ utilizzatori in circuiti concordati, con conseguente disapplicazione dei regolamenti comunali di assimilazione e esclusione della Tari per tali rifiuti. Il Comune articolava sei motivi di cassazione: vizi di motivazione, violazioni e falsa applicazione di norme ambientali e tributarie, errato apprezzamento probatorio, omessa decisione su specifico motivo di appello concernente la dichiarazione, e infine che, anche ove fosse esclusa la quota variabile della Tari per i rifiuti terziari, rimaneva comunque dovuta la quota fissa secondo il d.P.R. n. 158/1999.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto i primi cinque motivi di ricorso (ritenendoli infondati o inammissibili): ha confermato che la motivazione della sentenza impugnata non era viziata nei termini rilevanti per la cassazione e che gli imballaggi terziari sono soggetti a un regime speciale, non assoggettabile al normale servizio pubblico di raccolta se gestiti nel circuito dei produttori/ utilizzatori. Tuttavia la Corte ha accolto il sesto motivo: ha ricordato che la tariffa (DPR 158/1999) è composta da quota fissa e quota variabile; la quota variabile può essere esclusa o ridotta ove il contribuente dimostri di non produrre rifiuti urbani o di avviarli a recupero, mentre la quota fissa, finalizzata a coprire i costi generali e indivisibili del servizio, resta comunque dovuta. Perciò la Corte ha cassato la sentenza impugnata e ha rinviato la causa alla Commissione tributaria regionale d'Abruzzo per riesame, affinché si determini l'applicazione concreta del principio (esclusione/ riduzione della parte variabile ma mantenimento della parte fissa) e la liquidazione delle spese di giudizio di merito e di legittimità.
Norme richiamate
d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (codice ambientale)
"Ai fini della parte quarta ... si intende per: a) 'rifiuto': qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l'intenzione o l'obbligo di disfarsi' (art. 183, comma 1, lett. a); 'Sono inoltre di competenza dello Stato: ... e) La determinazione dei criteri qualitativi e quali-quantitativi per l'assimilazione ...' (art. 195, comma 2, lett. e); 'i comuni ... stabiliscono ... g) l'assimilazione, per qualità e quantità, dei rifiuti speciali non pericolosi ai rifiuti urbani' (art. 198, comma 2, lett. g); 'rifiuto di imballaggio: ogni imballaggio ... rientrante nella definizione di rifiuto' (art. 218, comma 1, lett. f); 'gli utilizzatori sono tenuti a consegnare gli imballaggi usati secondari e terziari ... in un luogo di raccolta organizzato dai produttori ... Gli utilizzatori possono tuttavia conferire al servizio pubblico ... nei limiti derivanti dai criteri determinati ai sensi dell'art. 195, comma 2, lett. e)' (art. 221, comma 4); 'Fermo restando ... è vietato immettere nel normale circuito di raccolta dei rifiuti urbani imballaggi terziari di qualsiasi natura' (art. 226, commi 1-2)."
La Corte interpreta che i rifiuti da imballaggio (in particolare gli imballaggi terziari) sono soggetti a un regime speciale: devono essere gestiti dai produttori/ utilizzatori in sistemi di raccolta organizzati e concordati e non possono essere immessi nel normale circuito della raccolta urbana; pertanto le norme comunali che assimilano tali imballaggi ai rifiuti urbani devono essere disapplicate.
d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22
Citato per ragioni storiche e interpretative: la giurisprudenza ha già riconosciuto un regime speciale per i rifiuti di imballaggio anche nella disciplina previgente, principio confermato dal codice ambientale 2006.
Legge 27 dicembre 2013, n. 147 (Istituzione della TARI, IUC)
"La TARI ... è destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore" (art. 1, c. 639); "Il comune nella commisurazione della tariffa tiene conto dei criteri determinati con il regolamento di cui al d.P.R. 27 aprile 1999, n. 158" (art. 1, c. 651); disposizioni sugli obblighi dichiarativi e ultrattività della dichiarazione (art. 1, commi 646, 649, 684, 685)."
Stabilisce la natura e la finalità della Tari, gli obblighi dichiarativi dei contribuenti e il richiamo al DPR 158/1999 per la determinazione dei criteri tariffari; la dichiarazione ha efficacia per gli anni successivi salvo variazioni e può essere integrata.
D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158
"La tariffa è composta da una parte fissa ... e da una parte variabile, rapportata alle quantità di rifiuti conferiti ..." (art. 3, comma 2); "Per le utenze non domestiche, sulla parte variabile della tariffa è applicato un coefficiente di riduzione ... proporzionale alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato a recupero mediante attestazione ..." (art. 7, comma 2); misurazione delle quantità e sistemi presuntivi (art. 6, comma 2)."
La Corte ricava che la tariffa è bipartita: la parte variabile può essere ridotta o esclusa su prova del conferimento fuori dal servizio pubblico (recupero/autogestione), mentre la parte fissa rimane dovuta perché copre costi generali e indivisibili del servizio.
Art. 2697 c.c. e artt. 115, 116 cod. proc. civ.
Riferimenti ai principi sulla ripartizione dell'onere della prova e alla libertà di valutazione delle prove da parte del giudice: la Corte ha ritenuto che la decisione del giudice del gravame sul fatto probatorio (perizia e contratti di recupero) non costituisce violazione delle regole probatorie invocate dal Comune.
Art. 360 cod. proc. civ. e giurisprudenza sulle Sezioni unite
Richiamate le limitazioni del sindacato di legittimità sulla motivazione da parte della Cassazione: è censurabile solo l'anomalia motivazionale grave (mancanza assoluta, motivazione apparente, contrasto irriducibile), mentre i profili di legge sul punto sono sindacabili con i rimedi ordinari.
Massime di principio
- I rifiuti da imballaggio, e in particolare gli imballaggi terziari, sono regolati da un regime speciale che attribuisce la gestione primaria ai produttori/utilizzatori: non possono essere immessi nel normale circuito di raccolta urbana e le previsioni regolamentari comunali che li assimilino ai rifiuti urbani vanno disapplicate.
- La Tari (o la TIA precedente) è articolata in quota fissa e quota variabile: la quota variabile può essere esclusa o ridotta se il contribuente dimostra di non produrre rifiuti urbani sulle superfici o di avviarli a recupero tramite attestazioni; la quota fissa rimane comunque dovuta in quanto copre costi generali e indivisibili del servizio.
- La prova della effettiva destinazione dei rifiuti (es. perizia tecnica, contratti con soggetti di recupero, attestazioni) è decisiva per ottenere l'esclusione o la riduzione della quota variabile; la valutazione di tali prove spetta al giudice e non configura automaticamente vizio di diritto se motivata.
- Le dichiarazioni Tari presentate dal contribuente hanno efficacia pluriennale salvo variazioni; in caso di contestazione la dichiarazione può essere integrata e utilizzata in giudizio a fini probatori.
- In sede di cassazione il sindacato sulla motivazione è limitato: sono ammissibili censure solo per vizi estremi della motivazione (assenza, apparente incoerenza o inspiegabilità), mentre questioni di interpretazione normativa o di fatto vanno trattate nei rimedi ordinari o sulla base dei criteri previsti dal processo.
- In casi analoghi il giudice del rinvio dovrà quantificare separatamente la quota variabile (eventualmente esclusa/ ridotta) e la quota fissa (dovuta), applicando i criteri del DPR 158/1999 e tenendo conto delle prove di avvio a recupero fornite dal contribuente.
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