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Sentenza

Sentenza n. 197/2026 - Potenza, Sezione 1

Giustizia amministrativa202600075

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Basilicata, Sez. ISentenzaAzione avverso il silenzio

Atto impugnato: inerzia serbata nel procedimento di VIA relativo a un progetto eolico PNRR/PNIEC

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (operatore economico)

Prevale il privato

La controversia

La società ha chiesto l’accertamento dell’illegittimità del silenzio serbato nel procedimento di valutazione di impatto ambientale avviato con istanza del 18 novembre 2024. Il progetto riguarda un parco eolico composto da 17 aerogeneratori, per una potenza complessiva di 102 MW, da realizzarsi in vari Comuni della provincia di Matera, con opere di connessione alla rete nazionale. Dopo la verifica di completezza, il 20 dicembre 2024 l’istanza è stata dichiarata procedibile ed è stata avviata la consultazione pubblica, conclusasi il 19 gennaio 2025. Da tale data non risultavano ulteriori attività idonee a definire il procedimento. La ricorrente ha dedotto la violazione dei termini procedimentali stabiliti dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 e l’illegittimità dell’inerzia ministeriale, nonostante il sollecito del 2 febbraio 2026. Le Amministrazioni si sono costituite senza fornire una giustificazione dell’omessa conclusione del procedimento. Il Ministero della Cultura aveva adottato soltanto pareri soprassessori, in attesa dello schema di provvedimento VIA del Ministero dell’Ambiente.

La decisione

Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo che il progetto rientrasse tra quelli compresi nel PNRR o attuativi del PNIEC di cui all’art. 8, comma 2-bis, del d.lgs. n. 152/2006 e che, pertanto, fossero applicabili le scansioni temporali speciali previste dagli artt. 24 e 25 del medesimo decreto. In particolare, il procedimento avrebbe dovuto rispettare i termini per osservazioni, controdeduzioni, eventuali integrazioni, predisposizione dello schema di provvedimento da parte della Commissione tecnica VIA-VAS e adozione del provvedimento finale da parte del Ministero dell’Ambiente, previo concerto del Ministero della Cultura. Assumendo quale dies a quo il 20 dicembre 2024, il termine complessivo risultava ampiamente decorso senza l’adozione di un provvedimento espresso. Il TAR ha precisato che la mancata espressione dei pareri nei termini non elimina l’obbligo dell’Amministrazione competente di concludere il procedimento con una decisione espressa. I pareri soprassessori del Ministero della Cultura sono stati ritenuti inidonei a definire il procedimento. È stata inoltre ritenuta applicabile la disciplina dell’art. 8, comma 1-ter, del d.lgs. n. 152/2006, come modificato dalla l. n. 191/2024, poiché essa non pregiudica il rispetto dei termini per i progetti PNRR e per quelli finanziati dal fondo complementare. Il Ministero dell’Ambiente è stato condannato a provvedere espressamente entro 120 giorni dalla comunicazione della sentenza. In caso di ulteriore inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Prefetto di Roma, con facoltà di delega. Il Ministero è stato altresì condannato al pagamento delle spese di lite, liquidate in 1.500 euro oltre accessori, nonché alla rifusione del contributo unificato. La decisione deve essere trasmessa alla Procura regionale della Corte dei conti al passaggio in giudicato.

Norme richiamate

  • art. 8, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006

    progetti compresi nel Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), (…) quelli finanziati a valere sul fondo complementare nonché attuativi del Piano nazionale integrato per l’energia e il clima, individuati nell’allegato I-bis al presente decreto (…)”

    La disposizione individua la categoria progettuale alla quale appartiene l’impianto eolico, assoggettandolo alla scansione procedimentale speciale prevista per i progetti PNRR, del fondo complementare e attuativi del PNIEC.

  • art. 23 d.lgs. n. 152/2006

    Costituisce la base normativa dell’istanza di VIA presentata dalla società proponente.

  • art. 24, commi 1, 3 e 4, d.lgs. n. 152/2006

    Disciplina l’avvio della procedura e della consultazione pubblica, nonché i termini per osservazioni, controdeduzioni, integrazioni e nuova consultazione.

  • art. 25, comma 2-bis, d.lgs. n. 152/2006

    Stabilisce il termine per la predisposizione dello schema di provvedimento VIA da parte della Commissione tecnica e il successivo termine per l’adozione del provvedimento finale da parte del Ministero dell’Ambiente, previo concerto del Ministero della Cultura.

  • art. 8, comma 1-ter, d.lgs. n. 152/2006

    la disciplina di cui al presente comma non pregiudica il rispetto dei termini dei procedimenti di valutazione ambientale previsti dalla normativa vigente per i progetti compresi nel PNRR né di quelli finanziati a valere sul fondo complementare

    L’eventuale disciplina dell’ordine di trattazione delle pratiche non può incidere negativamente sul rispetto dei termini procedimentali fissati per i progetti PNRR e del fondo complementare.

  • art. 31, commi 1, 2 e 3, c.p.a.

    Consente l’azione avverso il silenzio e l’accertamento dell’obbligo dell’Amministrazione di provvedere; il silenzio costituisce illecito permanente fino alla proposizione del ricorso.

  • art. 117 c.p.a.

    Disciplina il rito applicabile all’azione contro il silenzio e consente al giudice di ordinare all’Amministrazione di provvedere, prevedendo anche la nomina del commissario ad acta in caso di persistente inadempimento.

  • art. 2, comma 8, l. n. 241/1990

    Impone la trasmissione della decisione alla Procura regionale della Corte dei conti al passaggio in giudicato.

Massime di principio

  • Per i progetti compresi nel PNRR, finanziati dal fondo complementare o attuativi del PNIEC, l’Amministrazione deve rispettare le specifiche scansioni temporali previste dagli artt. 24 e 25 del d.lgs. n. 152/2006 per la conclusione del procedimento di VIA.
  • La disciplina sull’ordine di trattazione delle pratiche e sulle quote di trattazione non può pregiudicare il rispetto dei termini procedimentali stabiliti per i progetti PNRR e per quelli finanziati dal fondo complementare.
  • La mancata espressione nei termini dei pareri o del concerto previsti nel procedimento di VIA non esonera il Ministero competente dall’obbligo di adottare un provvedimento espresso conclusivo.
  • Pareri soprassessori, adottati in attesa di ulteriori attività o atti di competenza di altra Amministrazione, non costituiscono definizione del procedimento e non fanno venir meno l’obbligo di provvedere.
  • L’inerzia dell’Amministrazione nel procedimento di VIA integra un illecito permanente fino alla proposizione dell’azione contro il silenzio; il giudice può quindi accertare l’obbligo di provvedere anche quando il termine sia da tempo scaduto.
  • In caso di persistente inadempimento successivo alla sentenza che accerta l’illegittimità del silenzio, il giudice può nominare un commissario ad acta incaricato di adottare gli atti necessari alla conclusione del procedimento.

Come è indicizzato

MaterieVIA, VAS e verifica di assoggettabilitàImpianti da fonti rinnovabiliTermini e notificazione del ricorsoGiudizio di ottemperanza
RamiAmbienteEnergia, infrastrutture e comunicazioniProcesso amministrativo
IstitutiSilenzio della pubblica amministrazioneTermini del procedimentoEffetto conformativo e riedizione del potereOttemperanza e commissario ad acta

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