Sentenza n. 755/2026 - Genova, Sezione 2
per l’ottemperanza della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lav., 29.11.2024, n. 1224, passata in giudicato;
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Genova, sez. lavoro, 29 novembre 2024, n. 1224, relativa al rilascio della carta del docente e all’accredito dei relativi importi
Esito
Favorevole al ricorrente (docenti precarie)
Prevale il privato
La controversia
Le ricorrenti hanno promosso il giudizio di ottemperanza per ottenere l’esecuzione della sentenza passata in giudicato del Tribunale di Genova, che aveva accertato il loro diritto alla carta elettronica per l’aggiornamento e la formazione del docente, del valore di 500 euro per ciascun anno scolastico, e aveva condannato il Ministero al rilascio della carta e all’accredito di 2.500 euro in favore della prima ricorrente, 1.500 euro in favore della seconda e 2.500 euro in favore della terza, oltre alla maggior somma tra rivalutazione monetaria e interessi legali dalla maturazione dei singoli diritti al saldo. Il termine dilatorio di 120 giorni previsto dall’art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997, era decorso dalla notificazione della decisione all’Amministrazione il 30 gennaio 2025. Il Ministero si è costituito, ma non ha contestato il ricorso né provato l’avvenuto adempimento degli obblighi risultanti dal titolo esecutivo.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso, ritenendo fondata l’actio iudicati. Poiché il Ministero non ha contestato la domanda e non ha fornito la prova dell’adempimento, gravante su di esso ai sensi dell’art. 2697 c.c., il giudice ha ordinato l’esecuzione integrale del giudicato entro 60 giorni dalla comunicazione della sentenza, mediante il rilascio della carta del docente e l’accredito degli importi spettanti, con i relativi accessori. Per l’eventuale perdurante inadempimento è stato nominato commissario ad acta il Direttore della competente Direzione generale ministeriale, con termine di 30 giorni dalla comunicazione dell’inottemperanza. È stata inoltre applicata, ai sensi dell’art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a., una penalità di mora di 10 euro per ogni giorno di ritardo, decorrente dal sessantesimo giorno dalla comunicazione o, se anteriore, dalla notificazione della sentenza e fino all’adempimento o, in mancanza, all’insediamento del commissario. Il Ministero è stato condannato alle spese di lite, liquidate in 500 euro oltre accessori, contributo unificato ove versato e distrazione in favore dei difensori antistatari.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza e consente al giudice, in caso di accoglimento, di ordinare l’esecuzione del giudicato, nominare un commissario ad acta e applicare una penalità di mora ai sensi del comma 4, lett. e).
art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a.
Consente l’irrogazione di una penalità di mora per ogni violazione o inosservanza successiva ovvero per ogni ritardo nell’esecuzione del giudicato; nel caso concreto è stata fissata in 10 euro per ogni giorno di ritardo.
art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996, convertito nella l. n. 30/1997
Prevede il termine dilatorio di 120 giorni, decorso il quale può essere intrapresa l’esecuzione nei confronti delle amministrazioni debitrici; il TAR ne ha verificato l’avvenuto decorso.
art. 2697 c.c.
È stato applicato nel senso che il Ministero, quale debitore dell’obbligazione risultante dal titolo esecutivo, aveva l’onere di provare l’avvenuto adempimento, non assolto nel giudizio.
Massime di principio
- Nel giudizio di ottemperanza, una volta decorso il termine dilatorio previsto per l’esecuzione nei confronti della pubblica amministrazione, il giudice può ordinare il compimento degli atti giuridici e materiali necessari a dare integrale attuazione al giudicato, compresi gli adempimenti non meramente pecuniari strettamente necessari alla soddisfazione del diritto riconosciuto.
- La pubblica amministrazione che eccepisca o intenda dimostrare l’avvenuto adempimento degli obblighi derivanti dal giudicato deve fornire la relativa prova; la mera costituzione in giudizio, senza contestazioni e senza documentazione dell’adempimento, non impedisce l’accoglimento dell’actio iudicati.
- In caso di perdurante inottemperanza, il giudice dell’ottemperanza può nominare un commissario ad acta, individuando un organo dell’amministrazione diverso da quello rimasto inadempiente e fissando il termine per l’esercizio sostitutivo dei poteri necessari.
- La penalità di mora ex art. 114, comma 4, lett. e), c.p.a. può essere applicata anche quando l’esecuzione comporti, oltre al pagamento di somme, un’attività amministrativa ulteriore, come l’emissione di un documento o beneficio spettante in forza del giudicato; il termine iniziale può essere fissato allo spirare del termine assegnato per l’adempimento e quello finale all’effettiva esecuzione o all’insediamento del commissario ad acta.
- Nel giudizio di ottemperanza, le spese seguono la soccombenza e possono essere liquidate tenendo conto della natura seriale della controversia e dell’assimilazione del giudizio alle procedure esecutive.
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