Sentenza del 03/04/2019 n. 2015 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
IVA - IRES - Notifica cartella di pagamento - sede legale sconosciuta.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa notifica della cartella di pagamento è stata ritenuta irrituale, poiché l'Agenzia delle entrate ha utilizzato l'art. 143 c.p.c. nonostante la società fosse reperibile presso la propria sede legale. In assenza dei presupposti per la notifica agli irreperibili, la procedura notificatoria non poteva considerarsi validamente eseguita. L'esito è quindi favorevole alla società contribuente, con conseguente invalidità della notifica contestata.
Esito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La società ha contestato la validità della notifica della cartella di pagamento, eseguita ai sensi dell'art. 143 c.p.c. sul presupposto che la sede legale fosse sconosciuta o che la società si fosse trasferita in luogo sconosciuto. La contestazione si fondava sul fatto che la società era invece oggettivamente reperibile presso la propria sede legale; pertanto, non ricorrevano i presupposti eccezionali per utilizzare la notificazione prevista per i destinatari irreperibili o di residenza, dimora e domicilio sconosciuti.
Norme richiamate
D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 26
Disciplina le modalità di notificazione della cartella di pagamento. La norma deve essere applicata nel rispetto delle regole generali sulla notificazione e non consente di prescindere dalla corretta individuazione dell'indirizzo e della sede del destinatario.
Codice di procedura civile, art. 143
Prevede una modalità eccezionale di notificazione quando non siano conosciuti la residenza, la dimora o il domicilio del destinatario e non sia possibile individuarli con l'ordinaria diligenza. Non può essere utilizzato quando il destinatario, in particolare una società, sia oggettivamente reperibile presso la propria sede legale.
Massime di principio
- La notifica con le modalità previste per il destinatario irreperibile o con sede sconosciuta è eccezionale e richiede l'effettiva impossibilità di reperire il destinatario.
- Per una società, la sede legale risultante dai registri pubblici costituisce normalmente il luogo di riferimento per la notificazione degli atti.
- La mera difficoltà pratica di consegnare l'atto, l'assenza temporanea o l'eventuale mancato ritiro non dimostrano automaticamente che la sede sia sconosciuta.
- Prima di ricorrere all'art. 143 c.p.c., l'amministrazione deve svolgere verifiche diligenti e documentabili sull'indirizzo del destinatario.
- Se la società era reperibile presso la sede legale, l'utilizzo dell'art. 143 c.p.c. può determinare l'irritualità o l'invalidità della notifica della cartella di pagamento.
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