Cassazione Civile, Ordinanza n. 36216/2022 del 12/12/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente (amministrazione finanziaria)
La controversia
L'Amministrazione finanziaria aveva notificato alla società diversi avvisi di accertamento per redditi non dichiarati in Italia in più annualità tra il 1997 e il 2007, assumendo che la società, benché formalmente lussemburghese, avesse in realtà residenza fiscale e sede effettiva in Italia secondo una serie di indici: prevalenza degli utili provenienti da controllate italiane, amministratori residenti in Italia, ordini alla banca lussemburghese provenienti da fax italiani, flussi finanziari dalle controllate italiane e altri elementi emersi da accessi e verifiche. La CTP aveva accolto i ricorsi della contribuente, mentre la CTR aveva respinto sia l'appello dell'Ufficio sia quello incidentale della società, ritenendo insufficienti gli indizi di esterovestizione e valorizzando elementi contrari. In cassazione l'Agenzia ha denunciato: (1) violazione degli artt. 2697 e 2729 c.c. e dell'art. 73, commi 3 e 5-bis, TUIR, lamentando che la CTR avesse negato efficacia presuntiva agli elementi indicati dall'Ufficio; (2) violazione dell'art. 73, comma 5, TUIR, per non avere attribuito valore presuntivo, per le annualità 2006 e 2007, alla residenza in Italia di tutti gli amministratori; (3) nullità della sentenza per violazione dell'art. 115 c.p.c., per non avere considerato fatti non contestati dalla contribuente, come la provenienza italiana dei finanziamenti e degli ordini di pagamento e la stipula in Italia degli atti di cessione di quote.
La decisione
La Corte ha accolto il primo motivo di ricorso, ritenendolo fondato, e ha dichiarato assorbiti il secondo e il terzo. Ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado competente, affinché rivaluti unitariamente il compendio indiziario offerto dall'Ufficio e consideri anche i profili relativi all'art. 73 TUIR e ai fatti non contestati. Il giudice di rinvio provvederà anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Norme richiamate
art. 2697 c.c.
Richiamato in relazione al riparto dell'onere della prova nella dimostrazione degli indizi di esterovestizione; il controllo di legittimità può investire la corretta applicazione delle regole probatorie.
art. 2727 c.c.
Richiamato insieme all'art. 2729 c.c. per la nozione generale di presunzione semplice.
art. 2729 c.c.
La Corte ribadisce che il giudice di merito deve valutare gli indizi secondo il requisito di gravità, precisione e concordanza e che è censurabile in cassazione sia la falsa applicazione della norma sia la sua violazione quando si neghi ingiustificatamente rilievo indiziario a fatti che, valutati complessivamente, lo possano assumere.
art. 73 d.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917
Norma richiamata come base della disciplina della residenza fiscale delle società e dell'esterovestizione; la sentenza impone al giudice di rinvio di riesaminare la fattispecie alla luce di tali criteri.
art. 115 c.p.c.
Richiamato quale parametro della dedotta omissione di considerazione dei fatti non contestati dalla parte contribuente.
art. 360, comma primo, n. 3 c.p.c.
Indicata come via per denunciare in cassazione la violazione e falsa applicazione delle norme sulle presunzioni.
Massime di principio
- In materia di presunzioni semplici, il giudice di merito deve valutare gli indizi non atomisticamente ma nella loro sintesi complessiva; il mancato esame di un compendio indiziario logicamente coordinato può integrare violazione dell'art. 2729 c.c.
- Ricorre falsa applicazione dell'art. 2729 c.c. quando il giudice, pur richiamandolo correttamente in astratto, rifiuti di sussumere fatti che, per gravità, precisione e concordanza, avrebbero potuto fondare la presunzione.
- Nel giudizio sull'esterovestizione, elementi quali sede formale, residenza degli amministratori, flussi finanziari, ordini impartiti dall'Italia e operatività della struttura estera devono essere valutati unitariamente, non in modo frammentario, prima di confrontarli con le prove contrarie del contribuente.
- La censura per violazione dell'art. 115 c.p.c. può essere prospettata quando il giudice ometta di considerare fatti decisivi non specificamente contestati dalla controparte.
- Se l'accoglimento di un motivo comporta la necessità di un nuovo esame complessivo della fattispecie, i motivi ulteriori che dipendono dal medesimo quadro valutativo restano assorbiti.
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