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Sentenza

Sentenza n. 6624/2026 - Consiglio Di Stato, Sezione 5

per la revocazione della sentenza del Consiglio di Stato - Sez. V n. 10030 del 2025, resa tra le parti;

Giustizia amministrativa202602000

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
Consiglio di Stato, Sez. VSentenzaaltro

Atto impugnato: sentenza del Consiglio di Stato che aveva ritenuto coperta da giudicato la statuizione sul danno da mancato utile per omessa impugnazione

Esito

ACCOGLIMENTO PARZIALE

Favorevole al ricorrente (stazione appaltante)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’impresa seconda graduata aveva impugnato l’aggiudicazione dei lavori di realizzazione della rete fognaria, ottenendo in primo grado l’annullamento dell’aggiudicazione e il riconoscimento del risarcimento, tra l’altro, del mancato utile e del danno curriculare. Il Comune aveva appellato la sentenza, contestando anche la condanna risarcitoria relativa al mancato utile, sia nell’an sia nel quantum, e chiedendo comunque che tale voce fosse contenuta entro il 3 per cento del valore posto a base di gara. La precedente sentenza del Consiglio di Stato aveva tuttavia ritenuto formatosi il giudicato sulla voce relativa al mancato utile, assumendo che essa non fosse stata impugnata. Il Comune ha proposto revocazione ai sensi degli artt. 106 c.p.a. e 395, n. 4, c.p.c., deducendo un errore di fatto revocatorio consistente nell’omessa percezione del contenuto del secondo motivo d’appello.

La decisione

Il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso in fase rescindente, ravvisando un errore di fatto revocatorio nella precedente sentenza. Il secondo motivo d’appello del Comune contestava infatti anche la statuizione sul mancato utile, sicché era erronea l’affermazione secondo cui tale capo non fosse stato impugnato e fosse passato in giudicato. L’errore consisteva in una svista nella percezione materiale degli atti processuali, non in un’erronea valutazione giuridica o probatoria. La sentenza precedente è stata pertanto parzialmente annullata. In fase rescissoria, però, il giudice ha respinto la domanda del Comune: il danno da mancata aggiudicazione risultava provato dall’esito della gara e la liquidazione disposta dal primo giudice non applicava automaticamente la percentuale forfettaria del 10 per cento, ma imponeva di calcolare l’utile sulla base dell’offerta e della struttura dei costi dell’impresa, con detrazione dell’aliunde perceptum vel percipiendum. È stata quindi confermata la statuizione risarcitoria relativa al mancato utile. Il danno da mancata aggiudicazione comprende il lucro cessante, ossia l’utile che l’impresa avrebbe conseguito dall’esecuzione del contratto, e la relativa imputazione è configurata in termini obiettivi, senza necessità di dimostrare la colpa della stazione appaltante. Il Comune è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 4.000.

Norme richiamate

  • art. 106 c.p.a.

    Consente la revocazione delle sentenze del giudice amministrativo nei casi previsti dalla legge processuale civile, compreso l’errore di fatto revocatorio.

  • art. 395, n. 4, c.p.c.

    L’errore di fatto revocatorio ricorre quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure sull’erronea supposizione dell’inesistenza di un fatto incontrastabilmente provato, purché il fatto non abbia costituito un punto controverso sul quale la sentenza abbia pronunciato.

  • art. 34, comma 4, c.p.a.

    Consente al giudice, quando dispone il risarcimento, di stabilire i criteri in base ai quali l’amministrazione deve proporre il pagamento della somma dovuta.

  • art. 124 c.p.a.

    È richiamato con riguardo all’onere del danneggiato di allegare e dimostrare il danno da mancata aggiudicazione; la sentenza non applica automaticamente una percentuale forfettaria sul valore della gara.

Massime di principio

  • L’errore di fatto revocatorio riguarda la fase preliminare di lettura e percezione materiale degli atti processuali e ricorre quando il giudice ritenga inesistente un fatto documentalmente provato o esistente un fatto documentalmente escluso, purché il fatto non sia stato oggetto di controversia e di specifica pronuncia; non è invece configurabile per errori di interpretazione, valutazione delle prove o ricostruzione giuridica.
  • Costituisce errore di fatto revocatorio l’affermazione, contenuta nella sentenza, che una domanda o una censura non sia stata proposta, quando dagli atti processuali risulti documentalmente che essa era stata dedotta ed era rilevante ai fini della decisione.
  • In caso di mancata aggiudicazione illegittima, il danno risarcibile consiste nel lucro cessante, comprendente l’utile che l’impresa avrebbe conseguito dall’esecuzione del contratto, da determinarsi in relazione all’offerta formulata e alla struttura dei costi dell’impresa.
  • La liquidazione del danno da mancata aggiudicazione non può essere fondata automaticamente su una percentuale fissa del valore posto a base di gara; occorre accertare e motivare l’utile effettivamente conseguibile sulla base degli elementi documentali disponibili, tenendo conto dell’aliunde perceptum o percipiendum.
  • Nella materia della mancata aggiudicazione, l’imputazione del danno è configurata in termini obiettivi e la responsabilità ha funzione compensativo-surrogatoria, sicché il ristoro non presuppone necessariamente l’accertamento della colpa della stazione appaltante.

Come è indicizzato

MaterieRevocazione e opposizione di terzoAggiudicazione, revoca e annullamento della garaPerdita di chance e quantificazione del danno
RamiProcesso amministrativoContratti pubbliciResponsabilità della pubblica amministrazione
IstitutiRisarcimento del danno da attività amministrativaOnere della prova e principio dispositivoEccesso di potere

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