Sentenza n. 248/2026 - Lecce, Sezione 1
per l'annullamento - dell'ordinanza n. 73 del 7 ottobre 2020, a firma del Responsabile 3° Settore - Affari Tecnici del Comune di Martano, notificata al ricorrente in data 9 ottobre 2020, avente ad oggetto la demolizione delle opere abusive realizzate presso l'immobile rurale sito sul fondo rustico denominato “Sinopie Grandi” prospiciente la S.P. Martano Borgagne; - di tutti i relativi atti comunque presupposti, connessi e/o consequenziali, ancorché non conosciuti, ed in particolare, ove occorra, del “verbale di sopralluogo del 23.07.2020 prot. n. 11983/20/R.G. trasmesso all'UTC in data 05.08.2020 prot. 12618/R.G. da parte del Comando di Polizia Locale effettuato presso il fabbricato rurale in questione”, così richiamato nel preambolo della medesima ordinanza di demolizione.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: ordinanza comunale di demolizione di opere edilizie abusive, comprese due abitazioni, opere pertinenziali, modifiche a un deposito condonato e una piscina interrata
Esito
Favorevole al resistente (comune)
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il ricorrente ha impugnato l’ordinanza di demolizione deducendo la violazione e falsa applicazione degli artt. 31 e seguenti del d.P.R. 380/2001, nonché eccesso di potere per errore sui presupposti di fatto e di diritto, difetto di istruttoria e motivazione, contraddittorietà e perplessità dell’azione amministrativa. Ha sostenuto che le opere non richiedessero titolo edilizio e non fossero quindi sanzionabili con la demolizione. Ha inoltre contestato che l’ordinanza avesse incluso opere legittime insieme a quelle abusive, sulla base dell’apodittica affermazione della loro integrazione strutturale, deducendo che la totale difformità dovesse essere esclusa perché le opere prive di titolo non sarebbero autonomamente utilizzabili. Nel corso del giudizio il ricorrente ha presentato una SCIA per la rimozione e demolizione della piscina interrata.
La decisione
Il TAR ha dichiarato improcedibili le censure relative alla piscina interrata, poiché nelle more del giudizio il ricorrente aveva presentato una SCIA per la relativa demolizione e il Comune aveva comunicato l’assenza di elementi ostativi all’intervento. Per il resto ha respinto il ricorso. Il giudice ha affermato che, quando un intervento edilizio è costituito da una pluralità di opere, la verifica della sua incidenza urbanistico-edilizia deve essere svolta con valutazione complessiva e globale, senza parcellizzare gli interventi. Nel caso concreto le opere erano inserite in un progetto edilizio unitario comprendente due abitazioni, opere pertinenziali e il mutamento non assentito della destinazione d’uso del deposito condonato. Le tramezzature interne avevano trasformato il deposito in locali residenziali, con impianti e incremento del carico urbanistico, inglobandolo in un’abitazione di circa 126,56 mq. Anche il deposito seminterrato, emergente dal piano di campagna per circa un metro, costituiva nuova costruzione soggetta a permesso di costruire. La rilevanza e l’impatto urbanistico delle opere, valutate sia unitariamente sia singolarmente, giustificavano la sanzione demolitoria. Il ricorrente è stato condannato alle spese di lite, liquidate in euro 2.000 oltre oneri di legge.
Norme richiamate
art. 31 d.P.R. 380/2001
Costituisce il riferimento per l’ordine di demolizione delle opere realizzate in assenza di titolo edilizio e per le conseguenze dell’inottemperanza, inclusa l’acquisizione del bene nei presupposti previsti dalla norma.
artt. 31 e ss. d.P.R. 380/2001
Il ricorrente ne ha dedotto la violazione in relazione all’applicazione della sanzione demolitoria; il TAR ha ritenuto corretta la riconduzione degli abusi alla disciplina demolitoria.
Massime di principio
- Ai fini della qualificazione urbanistico-edilizia di un intervento composto da una pluralità di opere, l’amministrazione e il giudice devono procedere a una valutazione complessiva e globale, senza esaminare gli interventi in modo atomistico e parcellizzato.
- La presenza, all’interno di un progetto edilizio unitario, di opere accessorie eventualmente realizzabili senza permesso di costruire non esclude che l’intervento complessivo richieda un titolo edilizio e sia sanzionabile con la demolizione.
- Il mutamento non assentito della destinazione d’uso di un deposito in senso residenziale, accompagnato dalla realizzazione di vani, impianti e dall’incorporazione del manufatto in un’abitazione, costituisce trasformazione urbanisticamente rilevante e può richiedere il permesso di costruire.
- Un manufatto seminterrato che emerga dal piano di campagna e determini una trasformazione stabile del territorio può essere qualificato come nuova costruzione soggetta a permesso di costruire.
- La presentazione, durante il giudizio, di una SCIA finalizzata alla demolizione e al ripristino di uno dei manufatti oggetto dell’ordinanza determina la sopravvenuta carenza di interesse alle censure riferite a quel manufatto e comporta l’improcedibilità parziale del ricorso.
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