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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 45215/2022 del 28/11/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Pascali ha impugnato l'ordinanza che, su richiesta del Procuratore generale, aveva integrato il dispositivo della sentenza d'appello inserendo la frase "conferma nel resto l'impugnata sentenza" al fine di far rivivere la declaratoria di falsità parziale della perizia. Il ricorrente articolava due motivi: (1) violazione di norme processuali (artt. 666, 675 e 178 c.p.p.) per nullità in quanto il provvedimento sarebbe stato adottato in assenza di atto idoneo a promuovere il procedimento esecutivo e senza impulso di parte o del pubblico ministero; (2) violazione dello schema procedurale previsto dall'art. 666 c.p.p. (applicabile, secondo lui, anche all'art. 675 c.p.p.), perché la Corte avrebbe dovuto fissare udienza camerale, dare avviso alle parti e consentire il contraddittorio, mentre ha emesso il provvedimento de plano.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso per ragioni diverse da quelle prospettate dal ricorrente. Ha ritenuto che la fattispecie rientrasse nella correzione di errore materiale disciplinata dall'art. 130 c.p.p. (e non nella disciplina dell'art. 675), per cui la correzione deve essere compiuta dal giudice che ha emesso la sentenza o, se questa è impugnata, dal giudice competente nell'ambito dell'impugnazione. L'art. 130 richiede che la correzione si svolga in camera di consiglio a norma dell'art. 127 c.p.p., con avviso alle parti e possibilità di presentare memorie, comparire e essere sentiti; il provvedimento adottato de plano è quindi affetto da nullità ex art. 178 c.p.p. La nullità è rilevabile in Cassazione solo se il ricorrente dimostra un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale: il ricorrente ha adempiuto tale onere evidenziando l'assenza di contraddittorio sulla mancata declaratoria di falsità della perizia. È stato inoltre richiamato il principio secondo cui, in caso di sentenza dichiarativa di estinzione per prescrizione che confermi una declaratoria di falsità, il giudice può farlo solo se dalla sentenza di merito, passata in giudicato, risulti positivamente accertata la falsità secondo le regole probatorie e con adeguata motivazione. Per questi motivi la Corte di cassazione ha annullato l'ordinanza impugnata e ha disposto il rinvio alla Corte d'appello di Salerno per nuovo giudizio osservando le regole procedurali dell'art. 130 c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 130 cod. proc. pen.

    Regola la correzione degli errori materiali o di trascrizione nella sentenza. La correzione compete al giudice che ha emesso la sentenza (o al giudice dell'impugnazione se la sentenza è impugnata) e deve svolgersi in camera di consiglio con avviso alle parti e possibilità di memorie e comparizione (richiamo all'art. 127).

  • art. 127 cod. proc. pen.

    Stabilisce le forme e le garanzie dell'udienza camerale: avviso alle parti, possibilità di presentare memorie e di essere sentiti. Applicato nella procedura di correzione di cui all'art. 130.

  • art. 675 cod. proc. pen.

    Disciplina la dichiarazione di falsità da parte del giudice dell'esecuzione quando la falsità sia stata accertata in sede di cognizione e non sia stata trascritta nel dispositivo. Il giudice dell'esecuzione non deve riesaminare autonomamente la prova né riformare la motivazione della sentenza di merito.

  • art. 666 cod. proc. pen.

    Prevede lo schema procedurale per le attività del giudice dell'esecuzione, con modalità di udienza e contraddittorio; il ricorrente aveva invocato l'applicazione di tale schema, ma la Corte ha ritenuto prevalente la disciplina dell'art. 130 per la correzione di errore materiale.

  • art. 178 cod. proc. pen.

    Indica le nullità assolute. La Corte ha qualificato come nullità di ordine generale il provvedimento di correzione adottato de plano senza le formalità previste dall'art. 130 (camera di consiglio e avviso alle parti).

  • art. 179 cod. proc. pen.

    Regola gli effetti delle nullità; richiamato dal ricorrente nell'impugnazione della presunta nullità procedurale.

  • art. 537 cod. proc. pen.

    Prevede che il giudice possa dichiarare la falsità di atti o documenti nella sentenza di merito. La questione nella vicenda riguardava la mancata trascrizione nel dispositivo di una declaratoria di falsità già contenuta nella sentenza di primo grado.

  • art. 373 cod. proc. pen.

    Riferimento al reato contestato (falsità della perizia) la cui declaratoria era stata oggetto della decisione; la Corte segnala che, quando si dichiara la falsità in sentenza estintiva per prescrizione, l'accertamento deve risultare adeguatamente motivato e fondato sulle regole probatorie.

Massime di principio

  • La correzione di errori materiali nelle sentenze è disciplinata dall'art. 130 c.p.p. e deve essere effettuata dal giudice che ha emesso la sentenza o, se c'è impugnazione, dal giudice competente nell'ambito dell'impugnazione; non può essere surrogata da iniziative meramente 'de plano' senza le formalità previste.
  • La procedura di correzione richiede udienza camerale con avviso alle parti e possibilità di memorie e di essere sentiti (art. 127 richiamato da art. 130): l'omesso contraddittorio integra nullità rilevabile e, se insanabile, comporta annullamento del provvedimento.
  • Il giudice dell'esecuzione, ai sensi dell'art. 675 c.p.p., può dichiarare la falsità solo quando questa sia stata già accertata in sede di cognizione e trascurata nel dispositivo; non è consentito un nuovo esame libero delle prove in sede esecutiva.
  • La dichiarazione di falsità di documenti nella sentenza che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione può essere confermata solo se la sentenza di merito, passata in giudicato, ha effettivamente e adeguatamente accertato la falsità secondo le regole di acquisizione e valutazione della prova; occorre motivazione sufficiente.
  • La nullità formale del procedimento può essere fatta valere in Cassazione solo se il ricorrente dimostra un concreto interesse a partecipare all'udienza camerale (ossia l'effettiva lesione del diritto al contraddittorio).

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