Sentenza n. 3434/2026 - Napoli, Sezione 9
per l'annullamento a) del provvedimento della ADM -Direzione Territoriale Campania –Ufficio Tecnico Area Tecnica, prot. -OMISSIS-, recante “Provvedimento di revoca dell’autorizzazione n. -OMISSIS-”, rilasciata ai sensi dell’art. 62‑quater, comma 5‑bis, D.Lgs. 26 ottobre 1995 n. 504 per l’esercizio di vicinato sito in Volla (NA), via-OMISSIS-, con effetto immediato; b) della comunicazione di avvio del procedimento di revoca dell’autorizzazione in questione, prot. n. -OMISSIS-, ai sensi degli artt. 7 e 8 L. 7 agosto 1990 n. 241, per quanto occorra; nonché di ogni altro atto comunque presupposto, connesso o consequenziale
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: revoca dell'autorizzazione per l'esercizio di vicinato abilitato alla vendita e all'approvvigionamento di prodotti liquidi da inalazione, nonché comunicazione di avvio del procedimento di revoca
Esito
Favorevole al resistente (amministrazione concedente)
Prevale l’amministrazione
La controversia
La società ricorrente, titolare di un'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 62-quater, comma 5-bis, d.lgs. 504/1995, ha impugnato la revoca con effetto immediato del titolo relativo a un esercizio di vicinato. La revoca traeva origine da controlli eseguiti il 27 marzo 2025 presso tre esercizi commerciali della società, nei quali erano state accertate la detenzione per la vendita di liquidi da inalazione e aromi privi del contrassegno di legittimazione, attività di preparazione e confezionamento di liquidi mediante miscelazione di aromi e glicerina vegetale, nonché la detenzione di prodotti derivati dalla canapa sativa o comunque contenenti sostanze con efficacia drogante o psicotropa. Presso il punto vendita di Volla erano stati rinvenuti prodotti privi di contrassegno per un quantitativo equivalente a circa 126,010 kg di tabacco lavorato. La società ha dedotto: violazione dell'art. 62-quater d.lgs. 504/1995 e difetto di istruttoria, sostenendo che l'Amministrazione non avesse valutato concretamente gravità, circostanze dei fatti, misure correttive, precedenti e recidiva, né considerato la possibilità di applicare la sospensione dell'autorizzazione; eccesso di potere e violazione della proporzionalità, per avere utilizzato le contestazioni relative a tre esercizi come prova di una generale e definitiva inaffidabilità della società senza adeguata individualizzazione; mancato accertamento definitivo di responsabilità penali o amministrative per le violazioni contestate; violazione delle garanzie partecipative, benché la comunicazione di avvio fosse stata ricevuta, in ragione di difficoltà organizzative e della pluralità delle comunicazioni amministrative. L'Amministrazione ha chiesto il rigetto del ricorso.
La decisione
Il TAR ha definito il giudizio con sentenza semplificata ai sensi degli artt. 60 e 74 c.p.a. e ha respinto integralmente il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure di difetto di istruttoria e sproporzione, valorizzando la pluralità e la gravità delle violazioni accertate presso tre esercizi della stessa società: prodotti privi di contrassegno, quantitativi rilevanti, preparazione e confezionamento non consentiti e detenzione di prodotti derivati dalla canapa sativa o con efficacia drogante o psicotropa. Tali elementi sono stati ritenuti sufficienti a giustificare il giudizio di inidoneità della società a mantenere un rapporto autorizzatorio caratterizzato da un intenso vincolo fiduciario. Il giudice ha escluso che la revoca costituisse una sanzione automatica o che fosse necessaria la previa valutazione di misure meno afflittive, ravvisando nella motivazione amministrativa una giustificazione adeguata della perdita di affidabilità. Ha respinto anche la censura relativa alla mancata definizione dei procedimenti penali, affermando che l'esercizio del potere di revoca non è subordinato all'accertamento di responsabilità penali. Quanto alla partecipazione procedimentale, ha rilevato che la comunicazione di avvio era stata regolarmente effettuata e che la mancata presentazione di memorie non poteva essere imputata all'Amministrazione, dipendendo da difficoltà organizzative e gestionali della società. La ricorrente è stata condannata al pagamento delle spese di giudizio, liquidate in 1.500 euro oltre accessori e contributo unificato, se dovuto.
Norme richiamate
art. 62-quater d.lgs. 504/1995
art. 62-quater, comma 5-bis; art. 62-quater, comma 3-bis; art. 62-quater, comma 7
La disposizione disciplina l'autorizzazione alla vendita e all'approvvigionamento dei prodotti liquidi da inalazione, il relativo contrassegno di legittimazione e il rapporto di equivalenza utilizzato per la quantificazione dei prodotti. La violazione degli obblighi concernenti tali prodotti può concorrere a fondare il giudizio di inidoneità del titolare dell'autorizzazione.
art. 40-bis d.lgs. 504/1995
La detenzione ai fini della vendita di liquidi da inalazione e aromi privi del contrassegno di legittimazione è stata considerata una violazione rilevante ai fini della valutazione dell'affidabilità del titolare dell'autorizzazione.
art. 5, comma 1, lett. c), d) ed f), Determinazione Direttoriale ADM n. -OMISSIS- del 29 marzo 2021
“Controlli e sanzioni”; “gravi irregolarità nella gestione”; “scarsa affidabilità”
Le gravi irregolarità nella gestione e la conseguente perdita di affidabilità possono giustificare la revoca dell'autorizzazione nell'ambito di un rapporto autorizzatorio caratterizzato da un forte vincolo fiduciario.
artt. 7 e 8 l. 241/1990
La comunicazione di avvio del procedimento assolve alle garanzie partecipative quando sia stata regolarmente effettuata; la mancata presentazione di memorie per difficoltà organizzative del destinatario non determina, di per sé, l'illegittimità del provvedimento conclusivo.
art. 60 c.p.a.
Consente la definizione del giudizio con sentenza in forma semplificata quando, verificata l'integrità del contraddittorio e la completezza dell'istruttoria, ne ricorrano i presupposti e le parti siano state avvisate.
art. 74 c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della decisione in forma semplificata.
Massime di principio
- La revoca di un'autorizzazione amministrativa caratterizzata da un intenso vincolo fiduciario può essere legittimamente disposta quando controlli svolti presso più esercizi riconducibili al medesimo titolare evidenzino una pluralità di violazioni gravi e convergenti, idonee a dimostrare l'inaffidabilità del titolare nella gestione dell'attività autorizzata.
- La detenzione per la vendita di prodotti soggetti a regime di monopolio privi del contrassegno di legittimazione, associata ad attività non consentite di preparazione o confezionamento e alla detenzione di prodotti contenenti sostanze droganti o psicotrope, può fondare il giudizio amministrativo di perdita dell'affidabilità anche indipendentemente dall'accertamento definitivo di responsabilità penali.
- Quando la pluralità, la natura e la consistenza delle violazioni accertate giustificano un giudizio di radicale inidoneità del titolare, la revoca dell'autorizzazione non viola il principio di proporzionalità per il solo fatto che la disciplina preveda anche misure meno afflittive, come la sospensione.
- La comunicazione di avvio del procedimento soddisfa le garanzie partecipative quando sia stata regolarmente ricevuta; difficoltà organizzative o gestionali del destinatario, che non abbia presentato osservazioni, non rendono illegittimo il provvedimento finale.
- L'esercizio del potere amministrativo di revoca fondato sulla perdita di affidabilità del titolare non presuppone necessariamente la previa definizione dei procedimenti penali relativi alle condotte contestate, purché i fatti siano stati autonomamente accertati e valutati dall'Amministrazione.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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