Sentenza n. 11266/2026 - Roma, Sezione 3
per l'ottemperanza della sentenza n. 3865/2025 emessa dal Tribunale di Roma, passata in giudicato.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: mancata esecuzione della sentenza del Tribunale di Roma, Sezione Lavoro, che aveva riconosciuto il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024
Esito
Favorevole al ricorrente (docente)
Prevale il privato
La controversia
Il ricorrente ha chiesto l'ottemperanza alla sentenza del Tribunale di Roma n. 3865/2025, passata in giudicato e notificata al Ministero ai fini esecutivi, con la quale era stato accertato il diritto alla Carta elettronica del docente per l'anno scolastico 2023/2024 e il Ministero era stato condannato ad attribuire il relativo valore di euro 500,00, oltre interessi, nonché a rifondere le spese di lite. Il ricorrente ha dedotto l'inadempimento dell'Amministrazione. Il Ministero si è costituito solo formalmente e non ha fornito chiarimenti o indicazioni sull'avvenuta esecuzione del giudicato.
La decisione
Il TAR ha accolto il ricorso. Ha verificato che la sentenza del giudice ordinario era passata in giudicato, era stata ritualmente notificata e che era decorso il termine di 120 giorni previsto dall'art. 14, comma 1, d.l. n. 669/1996. Ha ritenuto sussistente la propria competenza ai sensi dell'art. 113, comma 2, c.p.a. e, in assenza di prova dell'adempimento da parte dell'Amministrazione, ha riconosciuto l'inadempimento del Ministero. In sede di ottemperanza non sono sindacabili i presupposti della pretesa già accertata dal giudicato. Il Ministero è stato quindi ordinato a dare esecuzione alla sentenza entro 60 giorni dalla notificazione o, se anteriore, dalla comunicazione della decisione. È stato nominato, per l'eventuale ulteriore inerzia, un Commissario ad acta nella persona del Direttore generale competente, con facoltà di delega e senza compenso, incaricato di provvedere entro ulteriori 60 giorni dalla scadenza del termine assegnato al Ministero, previa richiesta del ricorrente. Non è stata disposta la penalità di mora, ritenuta allo stato non necessaria, salva una futura richiesta in caso di perdurante inottemperanza. Il Ministero è stato condannato alle spese di giudizio, liquidate in euro 800,00 oltre accessori, con distrazione in favore del procuratore antistatario. Il provvedimento è stato inoltre trasmesso alla Procura regionale della Corte dei conti e all'OIV del Ministero.
Norme richiamate
art. 114 c.p.a.
Disciplina il giudizio di ottemperanza, nell'ambito del quale il TAR può ordinare all'Amministrazione di eseguire il giudicato e adottare misure idonee ad assicurarne l'attuazione.
art. 113, comma 2, c.p.a.
È stato richiamato quale fondamento della competenza del TAR a conoscere della domanda di ottemperanza.
art. 14, comma 1, d.l. 31 dicembre 1996, n. 669, convertito dalla l. 28 febbraio 1997, n. 30, e modificato dall'art. 44, comma 3, d.l. 30 settembre 2003, n. 269, convertito dalla l. 24 novembre 2003, n. 326
Il decorso del termine di 120 giorni per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione è stato ritenuto necessario ai fini della proponibilità dell'azione esecutiva.
art. 1, comma 121, l. 13 luglio 2015, n. 107
Costituisce la base normativa del diritto alla Carta elettronica del docente, già accertato con efficacia di giudicato dal Tribunale ordinario.
Massime di principio
- Il giudizio di ottemperanza è esperibile quando il titolo giudiziale sia passato in giudicato, sia stato ritualmente notificato all'amministrazione e sia decorso il termine dilatorio previsto dalla legge per l'adempimento delle obbligazioni pecuniarie della pubblica amministrazione.
- Nel giudizio di ottemperanza a una sentenza del giudice ordinario, il giudice amministrativo deve dare esecuzione al contenuto del titolo senza rimettere in discussione i presupposti della pretesa già definitivamente accertati dal giudicato.
- A fronte dell'allegazione dell'inadempimento del giudicato e della mancata produzione, da parte dell'amministrazione, di chiarimenti o indicazioni sull'adempimento, la domanda di ottemperanza può essere accolta secondo i principi sull'onere della prova nell'adempimento delle obbligazioni.
- Il giudice dell'ottemperanza può assegnare all'amministrazione un termine per eseguire il giudicato e nominare sin d'ora un commissario ad acta, destinato a intervenire, previa richiesta dell'interessato, in caso di inutile scadenza del termine.
- La penalità di mora non costituisce una conseguenza automatica dell'inottemperanza: può essere negata allo stato e riservata a una successiva valutazione in caso di persistente mancata esecuzione.
- La protratta inerzia dell'amministrazione nell'eseguire obblighi pecuniari derivanti da giudicati può giustificare la trasmissione della decisione agli organi di controllo, tra cui la Procura regionale della Corte dei conti e l'Organismo indipendente di valutazione.
Come è indicizzato
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Giustizia amministrativa
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1346/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1347/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1348/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1350/2026 - Venezia, Sezione 1
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 1351/2026 - Venezia, Sezione 3
- Sentenza · 18 giu 2026Sentenza n. 258/2026 - Trieste, Sezione 1
Cerchi altro? Cerca gratis in Giustizia amministrativa →