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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 2495/2025 del 21/01/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

Il ricorso deduceva due motivi. Primo motivo: vizio di motivazione (art. 606 lett. e c.p.p.) per mancata pronuncia sul punto specifico dell'istanza di esclusione della punibilità ex art. 131‑bis c.p. (la richiesta era richiamata ma la Corte territoriale non si era pronunciata nel merito). Secondo motivo: violazione di legge e vizio di motivazione per avere la Corte territoriale ritenuto che l'istanza di sostituzione della pena dovesse essere presentata da soggetto munito di procura speciale invece che dal procuratore speciale e per avere escluso la sostituzione della pena con riferimento ai precedenti, senza valutare i parametri previsti dalle norme citate (artt. 20‑bis c.p., norme della legge n. 689/1981, art. 545‑bis c.p.p., art. 133 c.p., art. 3 Cost.), contestando quindi la corretta valutazione dei presupposti ostativi.

La decisione

La Corte di Cassazione ha accolto il primo motivo ritenendo che la sentenza di merito fosse silente sulla richiesta di applicazione dell'art. 131‑bis c.p. e che non ricorressero elementi di motivazione implicita idonei ad escludere il beneficio. Perciò ha annullato la sentenza impugnata limitatamente alla questione dell'applicabilità dell'art. 131‑bis c.p., rinviando ad altra Sezione della Corte d'appello di Roma perché decida nel merito sull'appello dell'imputato. Per la pregiudizialità del primo motivo il secondo motivo è stato dichiarato assorbito.

Norme richiamate

  • art. 131‑bis cod. pen.

    Norma invocata dall'imputato per ottenere l'esclusione della punibilità o un beneficio: la Cassazione ha ritenuto che la corte territoriale dovesse pronunciarsi espressamente sulla richiesta e che la mancata motivazione giustificasse l'annullamento e il rinvio.

  • art. 606 lett. e cod. proc. pen.

    Fondamento del motivo di impugnazione per vizio di motivazione; la Corte ha accertato la violazione per la mancata pronuncia sul punto specifico dedotto in appello.

  • artt. 610 comma 5 e 611 comma 1‑bis cod. proc. pen.

    Norme procedurali richiamate in relazione alla trattazione in camera di consiglio senza le parti per inesistenza di istanza di discussione orale; contestualizzano la procedura seguita dalla Corte di Cassazione.

  • art. 20‑bis cod. pen.

    Citato nel secondo motivo come disciplina rilevante ai fini della valutazione dei presupposti ostativi per benefici penali; la Corte di Cassazione non ha deciso sul merito di tale questione, ritenendola assorbita.

  • artt. 53, 56‑quater, 58, 59 legge 24/11/1981 n. 689

    Norme richiamate dal ricorrente in relazione ai criteri di valutazione dei precedenti e alla sostituzione delle sanzioni amministrative/penali; la Cassazione ha ritenuto la questione rimessa al giudice di rinvio.

  • art. 545‑bis cod. proc. pen.

    Norma processuale citata in relazione alle modalita' di presentazione dell'istanza di sostituzione della pena e ai requisiti formali; la Corte di Cassazione non ha statuito sul merito ma ha rinviato la valutazione.

  • art. 133 cod. pen.

    Norma sulle circostanze attenuanti e sulla determinazione della pena; citata dal ricorrente nell'ambito della contestazione sulla valutazione dei precedenti.

  • art. 3 Costituzione

    Richiamato nel secondo motivo in relazione al principio di uguaglianza e al possibile trattamento differenziato nella valutazione dei benefici; la Cassazione non si è pronunciata nel merito e ha assorbito la questione.

Massime di principio

  • Il giudice di merito è obbligato a pronunciarsi espressamente su specifiche richieste di applicazione di istituti favorevoli all'imputato: la mancata motivazione su tali richieste può determinare l'annullamento e il rinvio.
  • La motivazione implicita può sostituire quella espressa solo se la decisione contiene elementi di fatto e di diritto chiaramente incompatibili con la concessione del beneficio invocato; la mera menzione iniziale non basta.
  • La presenza di precedenti non esclude automaticamente benefici come l'art. 131‑bis: il giudice deve valutare la natura, la rilevanza e la temporalità dei precedenti e motivare in ordine alla loro incidenza.
  • Questioni procedurali e formali relative a chi può presentare istanze (procura speciale, procuratore speciale) richiedono valutazione concreta da parte del giudice di merito e non possono essere risolte per mere formalità se il difetto non è decisivo.
  • Quando la Corte di Cassazione annulla limitatamente a singoli profili per carenza di motivazione, gli altri motivi frequentemente risultano assorbiti e saranno valutati dalla Corte d'appello in sede di rinvio.

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