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Cassazione Civile, Ordinanza n. 31356/2024 del 06/12/2024

Giurisprudenza giuslavoristica

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (pubblica amministrazione)

La controversia

La controversia riguarda la domanda proposta da una dipendente di azienda sanitaria per ottenere l'indennità di coordinamento prevista dall'art. 10 del CCNL sanità 2001 per il periodo 1 giugno 2008-31 agosto 2015, con esclusione per prescrizione delle spettanze anteriori. La Corte d'appello aveva accolto la domanda ritenendo sufficiente, per il diritto all'emolumento, l'attestazione datoriale dello svolgimento di fatto delle funzioni di coordinamento. L'azienda sanitaria ha proposto ricorso per cassazione denunciando violazione e falsa applicazione della disciplina collettiva e della L. n. 43/2006, sostenendo che, per il periodo c.d. "a regime", l'indennità spetta solo se le funzioni siano state formalmente conferite secondo criteri aziendali predeterminati e procedure selettive, e che nella specie mancava qualsiasi atto di affidamento delle funzioni e qualsiasi procedura selettiva. La resistente ha eccepito anche l'inammissibilità per asserita acquiescenza e transazione, eccezione respinta perché la dedotta transazione non era stata prodotta e perché la determina richiamata era stata poi annullata e sostituita con altra contenente clausola di salvaguardia.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso dell'azienda sanitaria. Ha ritenuto infondata l'eccezione di inammissibilità per acquiescenza/transazione e ha affermato che la Corte territoriale aveva riconosciuto l'indennità sulla base di presupposti non corretti, poiché nella fase "a regime" il diritto non deriva dalla sola prova dello svolgimento in fatto delle funzioni di coordinamento, ma richiede il formale conferimento dell'incarico e il rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla contrattazione collettiva e dalla L. n. 43/2006. La sentenza impugnata è stata quindi cassata con rinvio alla Corte d'appello di Napoli in diversa composizione, che dovrà riesaminare la domanda applicando i principi indicati e provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Norme richiamate

  • art. 329 c.p.c.

    l'eccezione di acquiescenza è stata esclusa perché la transazione dedotta non era stata prodotta e la determina richiamata era stata successivamente annullata e sostituita con altra contenente clausola di salvaguardia.

  • art. 360, comma 1, n. 3 c.p.c.

    il ricorso è stato proposto per violazione e falsa applicazione di norme di diritto.

  • art. 10 c.c.n.l. sanità 20 settembre 2001

    la Corte ha distinto la disciplina di prima applicazione da quella a regime; per quest'ultima l'indennità richiede presupposti ulteriori rispetto al mero svolgimento di fatto delle funzioni.

  • art. 10, allegato 1, c.c.n.l. 7 aprile 1999

    richiamato dalla ricorrente quale fonte del sistema di conferimento e dei criteri generali.

  • art. 6, L. n. 43 del 2006

    ha introdotto ulteriori requisiti e criteri per le funzioni di coordinamento, richiamati poi dalla contrattazione collettiva successiva.

  • art. 19 c.c.n.l. 2002-2005

    richiamato dalla ricorrente per sostenere che, nella fase a regime, l'attribuzione richieda procedure selettive e criteri aziendali.

  • art. 21-quinquies L. n. 241 del 1990

    richiamato nel ricorso in relazione alla revoca/annullamento della determina dirigenziale.

  • art. 5, comma 2, c.c.n.i. 20 settembre 2001

    "la posizione di coordinatore ... è conferita dalle aziende ..."

    nella fase a regime la posizione di coordinatore va conferita dalle aziende secondo requisiti di esperienza e criteri generali definiti con procedure di concertazione.

  • art. 19, lett. c), c.c.n.i. 19 aprile 2004

    la progressione e l'attribuzione delle funzioni di coordinamento richiedono procedure selettive e criteri aziendali specifici.

  • art. 4 c.c.n.l. 10 aprile 2008

    ha fissato ulteriori criteri per il conferimento delle funzioni di coordinamento, in attuazione della L. n. 43/2006.

  • art. 118 disp. att. c.p.c.

    richiamato per aderire alle motivazioni di precedenti conformi.

  • art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002

    è stato escluso l'ulteriore contributo unificato, non ravvisandosi i presupposti di legge.

Massime di principio

  • Nella fase c.d. "a regime" dell'indennità di coordinamento nel comparto sanità, il diritto all'emolumento non deriva automaticamente dallo svolgimento di fatto delle funzioni, ma presuppone un formale conferimento dell'incarico e il rispetto dei criteri e delle procedure previste dalla contrattazione collettiva e dalla normativa di settore.
  • La disciplina della fase di "prima applicazione" non è estensibile alla fase "a regime": i presupposti probatori e sostanziali per il riconoscimento dell'indennità cambiano in relazione al diverso periodo in cui le funzioni si assumono svolte.
  • Quando la parte resistente eccepisce l'acquiescenza o l'inammissibilità del ricorso per asserita transazione, deve risultare documentata la transazione stessa; in mancanza di produzione dell'atto e in presenza di successivi provvedimenti incompatibili o condizionati, l'eccezione non può essere accolta.
  • In presenza di una disciplina collettiva che subordini l'attribuzione di un incarico a specifiche procedure selettive e a criteri predeterminati dall'azienda, il giudice di merito deve verificare la ricorrenza di tali presupposti prima di riconoscere il relativo emolumento.

Come è indicizzato

MaterieRetribuzione e TFRImpugnazioni
RamiLavoroProcesso civile
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiOnere della provaGiudicato

Testo integrale

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