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Ordinanza

Ordinanza n. 2876/2026 - Roma, Sezione 4

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della comunicazione di non esaminabilità della domanda n. PIARSUD00000467, notificata il 04.02.2026, a mezzo della quale Invitalia ha denegato alla ricorrente la possibilità di partecipare all’ammissione alle agevolazioni di cui al D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11.07.2025 e Decreto Direttoriale n.318 del 21.07.25 e ss.mm.ii, poi sostituito dal Decreto Direttoriale del 08.10.25; - del D.M. del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali del 11.07.2025, nella parte in cui, all’art. 26 comma 6, rubricato quale “Procedura di accesso ai contributi di cui al Capo IV”, statuisce che “sono inammissibili le domande di agevolazione illeggibili, incomplete o comunque non conformi alle previsioni del presente articolo e del provvedimento di cui all’art. 32. Sono altresì inammissibili integrazioni successive alla presentazione della domanda”; - nonché di ogni altro atto connesso, consequenziale e/o presupposto e, in particolare, ove occorra, del Decreto Direttoriale del 08.10.2025 nella parte in cui, all’art. 8 comma 1 lett.a), prevede l’improcedibilità della domanda qualora le domande risultino incomplete in ogni loro parte.

Giustizia amministrativa202604906

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. IVOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: comunicazione di non esaminabilità della domanda di accesso alle agevolazioni, fondata sull’incompletezza della domanda

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (amministrazione concedente e gestore)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l’annullamento previa sospensione cautelare, la comunicazione con cui Invitalia ha dichiarato non esaminabile la domanda di agevolazione n. PIARSUD00000467. Sono stati inoltre impugnati, per quanto occorrer potesse, il decreto ministeriale dell’11 luglio 2025, nella parte in cui dichiara inammissibili le domande illeggibili, incomplete o non conformi e vieta integrazioni successive alla presentazione, nonché il decreto direttoriale dell’8 ottobre 2025, nella parte relativa all’improcedibilità delle domande incomplete. Il testo dell’ordinanza non espone analiticamente i motivi di illegittimità dedotti contro gli atti, limitandosi a dare atto della domanda cautelare e della contestazione del diniego di accesso al contributo.

La decisione

Il TAR ha respinto la domanda cautelare ai sensi dell’art. 55 c.p.a. Ritenuto che il pregiudizio prospettato fosse meramente economico e producesse effetti non irreversibili, il Collegio ha escluso la sussistenza di un dimostrato periculum in mora. L’ordinanza non definisce il merito della controversia né formula una valutazione conclusiva sulla legittimità della comunicazione di non esaminabilità o delle disposizioni regolative impugnate. Le spese della fase cautelare sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    La domanda cautelare richiede la dimostrazione dei presupposti cautelari; nel caso concreto è mancato un periculum in mora attuale e irreversibile, poiché il pregiudizio dedotto è stato ritenuto meramente economico e non irreversibile.

  • D.M. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali 11 luglio 2025, art. 26, comma 6

    sono inammissibili le domande di agevolazione illeggibili, incomplete o comunque non conformi alle previsioni del presente articolo e del provvedimento di cui all’art. 32. Sono altresì inammissibili integrazioni successive alla presentazione della domanda

    La disposizione è stata impugnata nella parte concernente l’inammissibilità delle domande incomplete e il divieto di integrazioni successive; l’ordinanza non ne valuta nel merito la legittimità.

  • Decreto Direttoriale 8 ottobre 2025, art. 8, comma 1, lett. a)

    La disposizione è stata impugnata nella parte relativa all’improcedibilità delle domande incomplete; l’ordinanza non ne valuta nel merito la legittimità.

Massime di principio

  • Nella fase cautelare, il pregiudizio meramente economico, quando non accompagnato dalla dimostrazione di effetti irreversibili o difficilmente reversibili, non integra di per sé un periculum in mora idoneo a giustificare la sospensione dell’efficacia dell’atto impugnato.
  • La reiezione della domanda cautelare per carenza di periculum in mora non comporta, di per sé, una decisione sulla legittimità sostanziale dell’atto impugnato o delle disposizioni regolative presupposte.

Come è indicizzato

MaterieBandi di finanziamento e graduatorieTutela cautelare
RamiContributi e finanziamenti pubbliciProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelare

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