Cassazione Civile, Ordinanza n. 14002/2023 del 22/05/2023
Sintesi
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Favorevole al resistente (convenuto)
La controversia
Nel giudizio di merito, instaurato da una parte nei confronti dell'altra in relazione a un rapporto di locazione ad uso abitativo, il Tribunale di Napoli aveva declinato la competenza per territorio in favore del Tribunale di Bologna, richiamando l'ubicazione dell'immobile e gli artt. 21, 447-bis e 661 c.p.c. Il soccombente proponeva regolamento di competenza sostenendo che la domanda non riguardava propriamente il rapporto locatizio in sé, ma la restituzione di somme pagate con l'assenso della locatrice per una trasformazione di fatto dell'immobile e per un uso di fatto della locazione; da ciò deduceva che la competenza dovesse essere radicata nel luogo di residenza dell'istante, indicato in Napoli. La Corte, però, non esamina il merito della censura perché rileva due autonome cause di inammissibilità: il ricorso era tardivo, essendo stato notificato oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; inoltre il ricorso era privo di una sommaria esposizione dei fatti di causa, poiché i passaggi narrativi erano frammentari, poco intellegibili e non consentivano di comprendere compiutamente la vicenda sostanziale, le ragioni dell'ordinanza impugnata e i presupposti del criterio di competenza invocato.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato inammissibile il regolamento di competenza. Ha ritenuto, da un lato, che l'impugnazione fosse tardiva perché proposta oltre il termine di trenta giorni dalla comunicazione dell'ordinanza; dall'altro, che il ricorso non rispettasse il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa ex art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., applicabile anche al regolamento di competenza. Non vi è stata pronuncia sulle spese per la mancata difesa dell'intimata. È stato inoltre dato atto dell'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 47, secondo comma, c.p.c.
Il regolamento di competenza deve essere proposto entro trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento impugnato; oltre tale termine l'impugnazione è tardiva e quindi inammissibile.
art. 366, primo comma, n. 3, c.p.c.
sommaria esposizione dei fatti di causa
Il requisito della sommaria esposizione dei fatti è richiesto per tutte le impugnazioni dinanzi alla Corte di cassazione, incluso il regolamento di competenza, e deve consentire una chiara comprensione della vicenda sostanziale e processuale senza ricorso ad altre fonti.
art. 21 c.p.c.
È richiamato dal giudice di merito quale criterio di competenza territoriale in relazione alla controversia.
art. 447-bis c.p.c.
È richiamato dal giudice di merito quale norma processuale applicabile alla controversia locatizia.
art. 661 c.p.c.
È richiamato dal giudice di merito quale ulteriore base della declinatoria di competenza.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, applicabile anche al regolamento di competenza per la sua natura impugnatoria.
art. 1-bis d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115
È richiamato in relazione al contributo unificato ulteriore dovuto in caso di rigetto/inammissibilità dell'impugnazione.
Massime di principio
- Il regolamento di competenza è soggetto al termine breve di trenta giorni dalla comunicazione del provvedimento che si intende impugnare; la sua proposizione oltre tale termine determina l'inammissibilità dell'atto.
- Il requisito della sommaria esposizione dei fatti di causa imposto dall'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c. si applica anche al regolamento di competenza e richiede una narrazione chiara ed esauriente dei fatti sostanziali e processuali rilevanti, delle difese delle parti e delle ragioni della decisione impugnata.
- La mancanza di un'esposizione intellegibile della vicenda e delle ragioni della censura impedisce alla Corte di scrutinare il motivo e comporta l'inammissibilità del ricorso.
- Quando il ricorso per cassazione o per regolamento di competenza è dichiarato inammissibile, può trovare applicazione l'obbligo di versamento dell'ulteriore contributo unificato previsto dalla disciplina speciale sul processo civile.
- Una censura sulla competenza territoriale fondata su un criterio ritenuto sussidiario richiede una precisa allegazione dei fatti e delle ragioni che ne giustifichino l'applicazione.
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