Cassazione Civile, Ordinanza n. 17823/2024 del 27/06/2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (creditore procedente)
La controversia
Un ente locale aveva avviato esecuzione forzata presso terzi per il recupero di crediti tributari iscritti a ruolo/ingiunti (ICI), pignorando i canoni di locazione dovuti al debitore da una società terza. Il giudice dell'esecuzione aveva emesso ordinanza di assegnazione del credito pignorato ex art. 553 c.p.c. Il debitore aveva proposto prima reclamo e poi opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c. contro l'ordinanza di assegnazione; il Tribunale aveva rigettato l'opposizione. In cassazione il ricorrente ha dedotto: 1) violazione dell'art. 4 d.l. n. 209/2002 e dell'art. 52 d.lgs. n. 446/1997, sostenendo che la riscossione sarebbe stata affidata a soggetti non abilitati; 2) erronea applicazione della legge per sopravvenuta inefficacia delle ingiunzioni fiscali; 3) errata qualificazione dell'azione come opposizione agli atti esecutivi e non come opposizione all'esecuzione, con riferimenti all'abnormità delle somme intimate e alla violazione dell'art. 481 c.p.c.; 4) ulteriore censura, sostanzialmente sovrapposta alla terza, sulla tempestività e sull'oggetto dell'opposizione.
La decisione
La Corte di cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha rilevato anzitutto la violazione dell'art. 366, comma 1, n. 3, c.p.c., perché il ricorso non esponeva in modo intelligibile e autosufficiente i fatti di causa, limitandosi in sostanza a riprodurre la sentenza impugnata e omettendo dati essenziali sul titolo esecutivo, sulle domande proposte e sulla tempistica dell'opposizione. Ha inoltre ritenuto i motivi ulteriormente inammissibili per difetto di specificità ex art. 366, comma 1, n. 4, c.p.c. poiché non si confrontavano con la ratio decidendi della sentenza impugnata. In particolare, il primo motivo non coglieva la ragione per cui il Tribunale aveva ritenuto legittimo il ricorso dell'ente locale all'espropriazione forzata individuale con ministero di avvocato; il secondo era carente di autosufficienza e non confutava adeguatamente la decisione sul punto; il terzo e il quarto motivo invocavano atti processuali non riprodotti né riassunti e si fondavano perfino su un atto di opposizione diverso e precedente. La Corte ha condannato il ricorrente al pagamento delle spese in favore del Comune resistente e ha dato atto della sussistenza dei presupposti per l'ulteriore contributo unificato.
Norme richiamate
art. 366 c.p.c.
Il ricorso per cassazione deve contenere un'esposizione sommaria dei fatti di causa chiara, completa e autosufficiente, tale da consentire alla Corte di comprendere origine, oggetto della controversia e svolgimento del processo senza ricorrere ad altre fonti; la violazione comporta inammissibilità.
art. 366 c.p.c.
Ciascun motivo deve essere specifico e confrontarsi con la ratio decidendi della sentenza impugnata; la mancata censura puntuale delle ragioni della decisione determina inammissibilità del motivo.
art. 365 c.p.c.
Richiamato, insieme all'art. 366 c.p.c., come norma sul contenuto-forma del ricorso per cassazione.
art. 360 c.p.c.
Le censure erano formalmente ricondotte a violazione di legge, ma la Corte ha evidenziato che non si confrontavano con la decisione impugnata.
art. 547 c.p.c.
Richiamato come norma sulla dichiarazione del terzo pignorato nel pignoramento presso terzi.
art. 553 c.p.c.
Norma che disciplina l'ordinanza di assegnazione del credito pignorato, oggetto dell'opposizione.
art. 617 c.p.c.
Richiamato quale rimedio azionato dal debitore contro l'ordinanza di assegnazione, qualificata come opposizione agli atti esecutivi.
art. 481 c.p.c.
Invocato dal ricorrente per contestare l'efficacia del precetto/somma intimata, ma la censura è stata reputata inammissibile.
art. 4 d.l. n. 209/2002
Richiamato dal ricorrente a sostegno della tesi sulla legittimazione alla riscossione, ma non ritenuto decisivo dalla Corte per difetto di specificità del motivo.
art. 52 d.lgs. n. 446/1997
Richiamato dal ricorrente per sostenere che la riscossione sarebbe stata affidata a soggetti non abilitati; la Corte osserva che il Tribunale aveva ritenuto legittimo l'uso dell'espropriazione forzata individuale da parte dell'ente locale munito di titolo esecutivo.
d.P.R. n. 115/2002, art. 13, comma 1-quater
In caso di inammissibilità del ricorso, sussistono i presupposti per l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
Massime di principio
- Il ricorso per cassazione è un giudizio a critica vincolata: il ricorrente deve indicare con precisione i vizi di legittimità dedotti e costruire motivi che si confrontino puntualmente con la ratio decidendi della sentenza impugnata.
- L'esposizione sommaria dei fatti di causa deve essere autonoma, chiara e completa; non è sufficiente riprodurre integralmente la sentenza impugnata o costringere la Corte a ricostruire la vicenda attraverso gli atti delle altre parti.
- La violazione dell'art. 366 c.p.c. può derivare sia da carenza dell'esposizione dei fatti sia da difetto di specificità dei motivi o da mancata localizzazione/riproduzione degli atti processuali rilevanti.
- Quando il motivo di ricorso non censura la concreta ratio decidendi adottata dal giudice di merito, la censura è inammissibile anche se formalmente prospetta violazione di legge.
- Nel giudizio di legittimità non possono essere introdotte censure basate su atti o passaggi processuali non adeguatamente riprodotti o su procedimenti diversi da quello oggetto della decisione impugnata.
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