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Ordinanza

Ordinanza n. 4474/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, a) dell'annotazione nel Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 222, comma 10, del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii., così come indicata nella comunicazione impugnata sub b); b) della nota prot. n.0053586 del 3.6.2026 dell'ANAC - Ufficio sanzioni contratti e vigilanza operatori economici qualificati, di <<Conclusione del procedimento di annotazione nel Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 222, comma 10, del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.>>; c) della nota prot. n.0055890 del 9.6.2026 dell'ANAC - Ufficio sanzioni contratti e vigilanza operatori economici qualificati di rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela inviata dalla ricorrente in data 4.6.2026; d) della nota prot. n.0047202 del 13.5.2026 dell'ANAC - Ufficio sanzioni contratti e vigilanza operatori economici qualificati, di comunicazione di <<Avvio del procedimento di annotazione nel Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture ai sensi dell'art. 222, comma 10, del D.Lgs. n.36/2023 e ss.mm.ii.>>; e) della segnalazione inoltrata dalla Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù del 23.4.2026, acquisita in pari data al protocollo dell'Autorità con il n.40268, di cui esiste traccia nella nota impugnata sub d) e di cui si ignora il contenuto; f) di ogni altro atto preordinato, connesso e conseguenziale, anche di natura istruttoria, comunque lesivo dei diritti della società ricorrente, ivi compreso e per quanto possa occorrere: 1. il provvedimento del Direttore Generale della Fondazione Istituto G. Giglio di Cefalù prot. n.2026/303 del 22.4.2026 recante <<Procedura negoziata per l'affidamento della fornitura, con opzione di integrazione del quinto, fino al 31.10.2028, di dispositivi medici, in n.12 Lotti, per l'U.O.C. di Urologia, gara ID n.3931. Scorrimento in graduatoria lotto 3 (suturatrici cutanee monouso sterili). Risoluzione contrattuale ditta Medical Lume s.r.l. prot. UP2026/1531U del 16.6.2026>>.

Giustizia amministrativa202607896

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: annotazione nel Casellario informativo dei contratti pubblici, connessa alla risoluzione per inadempimento di un contratto di fornitura ospedaliera

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (autorità indipendente)

Prevale l’amministrazione

La controversia

La ricorrente ha impugnato, chiedendone l'annullamento previa sospensione cautelare, l'annotazione nel Casellario informativo dei contratti pubblici e gli atti ANAC presupposti e conseguenti, inclusi la comunicazione di conclusione del procedimento, il rigetto dell'istanza di annullamento in autotutela, la comunicazione di avvio del procedimento e la segnalazione della stazione appaltante. La vicenda traeva origine dalla risoluzione di un contratto per la fornitura di dispositivi medici destinati a un'unità ospedaliera, determinata dalla mancata consegna di parte della fornitura. La ricorrente ammetteva il mancato adempimento, ma lo riconduceva a cause di forza maggiore connesse alla crisi internazionale. Contestava, in sostanza, la legittimità della risoluzione e della conseguente annotazione ANAC, pur non risultando proposta, allo stato, un'azione civile contro la risoluzione contrattuale.

La decisione

Il TAR ha respinto l'istanza cautelare. Ha ritenuto che il sindacato dell'ANAC, e quello del giudice amministrativo sull'annotazione, sia limitato alla verifica di manifeste anomalie della procedura di risoluzione segnalata, senza estendersi al merito tecnico-economico della vicenda contrattuale, la cui cognizione presuppone accertamenti complessi spettanti anche alla giurisdizione ordinaria. In sede di esame prima facie non sono emerse illegittimità abnormi: la mancata consegna di parte della fornitura ospedaliera non era contestata, così come le conseguenze sulla continuità dell'attività chirurgica; la stessa impresa riconosceva l'inadempimento, sebbene lo giustificasse con cause di forza maggiore, e non si era opposta all'acquisto sostitutivo presso la seconda classificata. Il TAR ha inoltre considerato che l'annotazione dava conto delle giustificazioni dell'impresa, non determinava una preclusione assoluta a futuri rapporti contrattuali con altre stazioni appaltanti o con la stessa stazione appaltante e che quest'ultima aveva successivamente affidato alla ricorrente ulteriori forniture. Le spese della fase cautelare sono state compensate in ragione della peculiarità della vicenda.

Norme richiamate

  • art. 222, comma 10, d.lgs. 36/2023

    annotazione nel Casellario informativo dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture

    La disposizione costituisce la base normativa dell'annotazione ANAC oggetto di impugnazione; il giudice ha valutato in sede cautelare la legittimità prima facie dell'annotazione conseguente alla segnalazione di una risoluzione contrattuale.

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la domanda cautelare incidentale; il TAR ha applicato il relativo scrutinio prima facie e ha respinto la richiesta di sospensione.

Massime di principio

  • A fronte di una segnalazione relativa alla risoluzione di un contratto pubblico per inadempimento, il sindacato dell'ANAC sull'annotazione nel Casellario e quello del giudice amministrativo sull'operato dell'Autorità restano limitati alla verifica di manifeste anomalie della procedura, senza estendersi al merito tecnico-economico della controversia contrattuale, che richiede accertamenti complessi e può spettare alla giurisdizione ordinaria.
  • In sede cautelare non sussiste, prima facie, un'illegittimità manifesta dell'annotazione nel Casellario quando l'inadempimento consistente nella mancata consegna di parte della fornitura non è contestato e l'impresa stessa lo ammette, pur deducendo cause di forza maggiore.
  • L'annotazione nel Casellario non determina di per sé una preclusione assoluta alla stipulazione di futuri rapporti contrattuali con altre stazioni appaltanti o con la medesima stazione appaltante, soprattutto quando l'atto dà conto delle giustificazioni dell'impresa.

Come è indicizzato

MaterieEsecuzione del contratto pubblicoAnticorruzione e vigilanza ANAC
RamiContratti pubbliciAutorità indipendenti e regolazione
IstitutiDiscrezionalità amministrativa e tecnicaTutela cautelare

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