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Cassazione Civile, Ordinanza n. 33701/2024 del 20/12/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

ACCOGLIMENTO CON RINVIO

Favorevole al ricorrente (avvocati)

La controversia

Gli avvocati avevano proposto opposizione avverso il decreto di liquidazione dei compensi per l'attività svolta in favore di un collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione. Il Tribunale di Roma aveva rigettato l'opposizione ritenendo: non provata l'attività svolta per alcune fasi del processo penale per mancata produzione dei verbali; non liquidabile l'indennità di trasferta per carenza di parametri di riferimento; non cedibile il credito professionale vantato per tali prestazioni, con inefficacia della delega conferita da uno degli avvocati all'altro; corretta la quantificazione della fase decisoria in euro 1.200,00; corrette le spese del giudizio di opposizione. Con il ricorso per cassazione venivano dedotte plurime violazioni di legge e vizi motivazionali su tali punti, ma la Corte ha rilevato preliminarmente che il vero soggetto legittimato passivo non era il Ministero della giustizia bensì il Ministero dell'interno, unico obbligato al pagamento delle spese di difesa del collaboratore di giustizia. Poiché il Ministero dell'interno non era costituito, è stato ravvisato un difetto di contraddittorio.

La decisione

La Corte ha rilevato d'ufficio il difetto di contraddittorio per errata evocazione in giudizio del Ministero della giustizia anziché del Ministero dell'interno, soggetto legittimato passivo nella procedura di liquidazione dei compensi al difensore del collaboratore di giustizia ammesso al programma di protezione. Per tale ragione ha cassato l'ordinanza impugnata e ha rinviato la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione, perché regolarizzi il contraddittorio e provveda anche sulle spese del giudizio di legittimità. I motivi di ricorso non sono stati esaminati nel merito.

Norme richiamate

  • art. 15, comma 5, d.lgs. n. 150/2011

    richiamato dai ricorrenti in tema di opposizione al decreto di liquidazione dei compensi; la Corte non si pronuncia nel merito della sua applicazione perché assorbe la questione per difetto di contraddittorio

  • art. 115 c.p.c.

    richiamato nei motivi relativi alla prova dell'attività svolta e alla liquidazione; non esaminato nel merito

  • art. 82, comma 2, d.P.R. n. 115/2002

    richiamato dai ricorrenti in relazione alla liquidazione delle prestazioni professionali; non esaminato nel merito

  • art. 27 d.m. n. 55 del 2014

    richiamato per la liquidazione dell'indennità di trasferta; non esaminato nel merito

  • art. 1260 c.c.

    invocato per sostenere la cedibilità del credito professionale; non esaminato nel merito

  • art. 8, commi 5, 6, 7 e 8, d.m. 23 aprile 2004, n. 161

    richiamato in relazione alla cedibilità del credito per prestazioni rese in favore di collaboratore di giustizia; non esaminato nel merito

  • art. 13, commi 6 e 7, l. n. 247/2012

    richiamato per i criteri di liquidazione dei compensi professionali; non esaminato nel merito

  • artt. 1, 4, 5, 28 e 29 d.m. n. 55 del 2014

    richiamati per la quantificazione dei compensi e delle spese; non esaminati nel merito

  • tabella 15 d.m. n. 55 del 2014

    richiamata come parametro di liquidazione della fase decisoria nel giudizio davanti a GIP e GUP; non esaminata nel merito

  • tabella 2 d.m. n. 55 del 2014

    richiamata per la liquidazione delle spese del giudizio di opposizione; non esaminata nel merito

  • art. 115 d.P.R. n. 115 del 2002

    la Corte ribadisce che per la liquidazione degli onorari al difensore di persona ammessa al programma di protezione si applica la disciplina del patrocinio a spese dello Stato solo quanto a misura e procedimento di liquidazione/opposizione

  • art. 13 d.l. n. 8 del 1991 conv. in L. n. 82 del 1991

    norma che disciplina il programma di protezione dei collaboratori di giustizia e richiama il regime di liquidazione dei compensi al difensore

  • art. 4 l. n. 260/1958

    richiamato per affermare che l'errata identificazione dell'organo legittimato a resistere integra una mera irregolarità sanabile

  • art. 18917/2020

    citata come precedente di legittimità che individua nel Ministero dell'interno il soggetto passivamente legittimato nel procedimento di liquidazione

Massime di principio

  • Nel procedimento di liquidazione dei compensi del difensore di persona ammessa al programma di protezione dei collaboratori di giustizia, il soggetto passivamente legittimato è il Ministero dell'interno, non il Ministero della giustizia.
  • L'errata evocazione in giudizio della pubblica amministrazione legittimata costituisce una mera irregolarità processuale, sanabile mediante regolarizzazione del contraddittorio; se il soggetto corretto non è costituito, il giudice deve disporre la cassazione con rinvio per la rinnovazione del contraddittorio.
  • Quando emerge un difetto di contraddittorio per mancata partecipazione del litisconsorte o del soggetto necessario, la Corte di cassazione può arrestarsi a tale rilievo preliminare senza esaminare i motivi di ricorso nel merito.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniSpese di lite
RamiProcesso civilePrevidenza
SottomaterieRicorso per cassazione
IstitutiLitisconsorzio necessario

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