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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1664

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1664 della Commissione del 25 agosto 2023 che modifica gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per quanto riguarda le voci relative all’Argentina, al Regno Unito e agli Stati Uniti negli elenchi di paesi terzi da cui è autorizzato l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna (Testo rilevante ai fini del SEE)

Normativa europea32023R1664

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento aggiorna gli elenchi UE dei paesi terzi e delle zone da cui è autorizzato l’ingresso di determinate partite avicole, alla luce dell’evoluzione dell’influenza aviaria ad alta patogenicità in Argentina, Regno Unito e Stati Uniti. La Commissione reintroduce l’ammissibilità per taluni prodotti argentini, sospende l’ingresso da specifiche zone del Regno Unito e ripristina l’autorizzazione per alcune zone statunitensi. Contestualmente, viene corretto un errore materiale relativo alla zona US-2.363 nell’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404.

Modifica e rettifica del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 per aggiornare gli elenchi di paesi terzi/zone autorizzati all’ingresso nell’UE di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna, con riferimento ad Argentina, Regno Unito e Stati Uniti.

Ambito di applicazione

Si applica all’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame, carni fresche di pollame e selvaggina da penna, nonché, per quanto attiene all’allegato XV del regolamento (UE) 2021/404, ai prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna. Riguarda i paesi terzi e, in particolare, alcune zone del Regno Unito e degli Stati Uniti e l’intero territorio/zone dell’Argentina come elencati negli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404. Le misure sono adottate in base alla situazione epidemiologica di influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e si applicano dal giorno successivo alla pubblicazione, con una rettifica che opera retroattivamente dall’8 agosto 2023 per una specifica voce dell’allegato XIV.

Modifica e rettifica degli elenchi UE per l’ingresso di prodotti avicoli da Argentina, Regno Unito e Stati Uniti

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1664 interviene sul regolamento di esecuzione (UE) 2021/404, che contiene gli elenchi dei paesi terzi, territori, zone e compartimenti dai quali è autorizzato l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale ai sensi del regolamento (UE) 2016/429 e del regolamento delegato (UE) 2020/692. La misura è adottata in risposta all’evoluzione della situazione epidemiologica dell’influenza aviaria ad alta patogenicità (HPAI) e mira a garantire la protezione della sanità animale nell’Unione, evitando al contempo perturbazioni non necessarie degli scambi.

Quadro normativo di riferimento

Il regolamento richiama il sistema costruito dal regolamento (UE) 2016/429, che subordina l’ingresso nell’Unione di animali, materiale germinale e prodotti di origine animale all’inclusione del paese terzo o della zona negli elenchi autorizzativi. Il regolamento delegato (UE) 2020/692 stabilisce le prescrizioni sanitarie che le partite devono soddisfare, mentre il regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 disciplina concretamente gli elenchi di origine ammessa. Il presente atto modifica in particolare gli allegati V, XIV e XV di quest’ultimo regolamento.

Argentina: ripristino dell’autorizzazione per alcuni prodotti

Per l’Argentina, la Commissione prende atto delle informazioni aggiornate trasmesse il 10 agosto 2023 sulla situazione epidemiologica e sui focolai di HPAI verificatisi tra il 28 febbraio 2023 e il 14 giugno 2023, nonché sulle misure di contenimento adottate. Viene valorizzata, in particolare, l’attuazione della politica di abbattimento totale di cui all’articolo 38, paragrafo 2, del regolamento delegato (UE) 2020/692, insieme alla pulizia e disinfezione degli stabilimenti e a un programma di sorveglianza. La Commissione conclude che i focolai risultano estinti e che non vi è più rischio legato all’ingresso nell’Unione di carni fresche di pollame e di prodotti a base di carne di pollame provenienti dall’Argentina.

Sul piano operativo, l’allegato XIV è modificato per la voce relativa all’Argentina, mentre l’allegato XV è riscritto per riflettere il regime applicabile alle zone AR-0, AR-1 e AR-2. In sostanza, viene riaperto l’accesso per le categorie di prodotti indicati negli allegati, secondo le condizioni tabellari aggiornate.

Regno Unito: nuove zone soggette a restrizioni

Per il Regno Unito, la Commissione considera tre nuovi focolai di HPAI nel pollame in Scozia, confermati il 14 agosto 2023 in Aberdeenshire e Dumfries and Galloway mediante RT-PCR. Le autorità veterinarie britanniche hanno istituito zone di restrizione di almeno 10 km e applicato una politica di abbattimento totale. Alla luce di tale quadro, la Commissione ritiene opportuno sospendere l’ingresso nell’Unione di partite di pollame, materiale germinale di pollame e carni fresche di pollame e selvaggina da penna provenienti dalle zone interessate.

L’allegato V viene aggiornato introducendo le zone GB-2.312, GB-2.313 e GB-2.314, con indicazione delle rispettive coordinate e del raggio di 10 km. Anche l’allegato XIV è aggiornato per le medesime zone, con efficacia dal 14.8.2023. Si tratta quindi di una sospensione territoriale mirata, limitata alle aree colpite dai focolai.

Stati Uniti: adeguamento delle restrizioni e ripristino per alcune zone

Per gli Stati Uniti, la Commissione valuta informazioni aggiornate su tre focolai di HPAI in stabilimenti avicoli situati in Nevada, New York e South Dakota, confermati il 17 ottobre 2022 e il 22 marzo 2023. Le autorità statunitensi hanno applicato una politica di abbattimento totale e completato pulizia e disinfezione degli stabilimenti infetti. La Commissione ritiene che siano state fornite garanzie adeguate e che la situazione non rappresenti più una minaccia per la sanità pubblica o animale nell’Unione.

Di conseguenza, vengono aggiornate le voci relative alle zone US-2.313, US-2.445 e US-2.448 negli allegati V e XIV, con nuove date di applicazione e di termine della sospensione/autorizzazione. Nell’allegato XIV, per tali zone, compare anche la categoria GBM, oltre a POU e RAT. L’effetto complessivo è il riavvio dell’accesso per i prodotti avicoli dalle zone considerate non più a rischio secondo la valutazione della Commissione.

Rettifica tecnica della zona US-2.363

Il regolamento contiene anche una rettifica dell’allegato XIV del regolamento (UE) 2021/404, resa necessaria da un errore materiale introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1603. La rettifica riguarda la voce US-2.363, per la quale sono sostituite le righe tabellari con indicazione delle date 29.11.2022 e 22.6.2023. Tale rettifica si applica retroattivamente dall’8 agosto 2023.

Entrata in vigore, applicazione e natura giuridica

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La parte II dell’allegato, relativa alla rettifica, produce effetti dall’8 agosto 2023, mentre il resto delle modifiche segue l’entrata in vigore ordinaria. L’atto è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Disposizioni principali

Aggiornamento degli elenchi autorizzativi

Gli allegati V, XIV e XV del regolamento di esecuzione (UE) 2021/404 sono modificati per riflettere la situazione sanitaria attuale e l’esito delle valutazioni della Commissione su HPAI in Argentina, Regno Unito e Stati Uniti.

Argentina: revoca della sospensione e ripristino dell’accesso

L’Argentina è nuovamente autorizzata per le partite di carni fresche di pollame e selvaggina da penna e di prodotti a base di carne ottenuti da pollame e selvaggina da penna; nell’allegato XIV la voce AR-0 è sostituita con termini finali aggiornati (28.2.2023 / 10.8.2023) e nell’allegato XV la voce Argentina è riformulata per le zone AR-0, AR-1 e AR-2.

Regno Unito: sospensione mirata di nuove zone

Per tre nuove zone in Scozia, GB-2.312, GB-2.313 (Aberdeenshire, near Fraserburgh) e GB-2.314 (Dumfries and Galloway, near Kirkcudbright), sono introdotte restrizioni nell’allegato V e nell’allegato XIV, con descrizione di aree circolari di 10 km centrate su coordinate specifiche e date di applicazione 14.8.2023.

Stati Uniti: ripristino e aggiornamento di voci territoriali

Per le zone US-2.313, US-2.445 e US-2.448 gli allegati V e XIV sono aggiornati sostituendo le relative righe e definendo le nuove date di termine della sospensione o di autorizzazione; nell’allegato XIV le voci comprendono anche la categoria GBM. Nell’allegato XV la disciplina per gli Stati Uniti resta coerente con la situazione epidemiologica aggiornata.

Rettifica tecnica dell’allegato XIV

L’articolo 2 dispone la rettifica dell’allegato XIV per la zona US-2.363, correggendo un errore introdotto dal regolamento di esecuzione (UE) 2023/1603; la rettifica si applica con effetto dall’8 agosto 2023.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. La parte II dell’allegato, relativa alla rettifica, si applica dall’8 agosto 2023. Il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno Stato membro.

Come è indicizzato

Materiesanità animaleimportazioni di prodotti di origine animalecommercio agroalimentaresicurezza alimentare

Testo integrale

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