Salta al contenuto
Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1671

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1671 della Commissione del 24 agosto 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ciliegia di Lari» (IGP)]

Normativa europea32023R1671

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone la registrazione della denominazione «Ciliegia di Lari» come IGP nel registro UE delle DOP e IGP. La Commissione rileva che la domanda italiana era stata pubblicata e che non è pervenuta alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile negli Stati membri.

Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Ciliegia di Lari» come indicazione geografica protetta (IGP).

Ambito di applicazione

Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Ciliegia di Lari» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Riguarda quindi il prodotto agricolo/alimentare identificato come ciliegia di Lari, classificato nella classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni sostanziali ulteriori rispetto alla disciplina generale del regolamento (UE) n. 1151/2012 e della procedura di registrazione.

Registrazione della «Ciliegia di Lari» come IGP

Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1671 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di un nome nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, iscrivendo «Ciliegia di Lari» come indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, richiamato in particolare per la fase di pubblicazione della domanda e per l’assenza di opposizioni.

Presupposti della decisione

Nei considerando la Commissione indica che la domanda presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la procedura prevista dall’articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione conclude che il nome deve essere registrato.

Contenuto della registrazione

L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome «Ciliegia di Lari» nel registro delle DOP e IGP. La denominazione è associata a un prodotto della classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato espressamente nel testo. Il regolamento non disciplina ulteriori requisiti produttivi o disciplinari, limitandosi all’atto formale di registrazione.

Entrata in vigore e effetti giuridici

L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto precisa inoltre la propria piena efficacia nell’ordinamento dell’Unione: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Registrazione della IGP «Ciliegia di Lari»

L’articolo 1 iscrive il nome «Ciliegia di Lari» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. Il prodotto è qualificato come appartenente alla classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.

Presupposti procedurali della registrazione

Nei considerando si precisa che, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda italiana di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome doveva essere registrato.

Entrata in vigore e applicabilità

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materieagricolturadenominazioni di origine e indicazioni geografichequalità dei prodotti alimentarimercato interno

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa europea, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.