Regolamento (UE) 2023/1671
Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1671 della Commissione del 24 agosto 2023 recante iscrizione di un nome nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette [«Ciliegia di Lari» (IGP)]
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento dispone la registrazione della denominazione «Ciliegia di Lari» come IGP nel registro UE delle DOP e IGP. La Commissione rileva che la domanda italiana era stata pubblicata e che non è pervenuta alcuna opposizione nei termini previsti dal regolamento (UE) n. 1151/2012. L’atto ha efficacia generale, è obbligatorio in tutti i suoi elementi ed è direttamente applicabile negli Stati membri.
Iscrizione nel registro UE della denominazione geografica protetta «Ciliegia di Lari» come indicazione geografica protetta (IGP).
Ambito di applicazione
Il regolamento si applica alla registrazione, a livello dell’Unione europea, del nome «Ciliegia di Lari» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette. Riguarda quindi il prodotto agricolo/alimentare identificato come ciliegia di Lari, classificato nella classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014. Opera in tutti gli Stati membri ed è direttamente applicabile; non contiene esclusioni sostanziali ulteriori rispetto alla disciplina generale del regolamento (UE) n. 1151/2012 e della procedura di registrazione.
Registrazione della «Ciliegia di Lari» come IGP
Il regolamento di esecuzione (UE) 2023/1671 della Commissione dà attuazione alla procedura di registrazione di un nome nel registro UE delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette, iscrivendo «Ciliegia di Lari» come indicazione geografica protetta. L’atto si colloca nell’ambito del regolamento (UE) n. 1151/2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, richiamato in particolare per la fase di pubblicazione della domanda e per l’assenza di opposizioni.
Presupposti della decisione
Nei considerando la Commissione indica che la domanda presentata dall’Italia è stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012. Poiché non è stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione entro la procedura prevista dall’articolo 51 dello stesso regolamento, la Commissione conclude che il nome deve essere registrato.
Contenuto della registrazione
L’articolo 1 dispone l’iscrizione del nome «Ciliegia di Lari» nel registro delle DOP e IGP. La denominazione è associata a un prodotto della classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» di cui all’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014, richiamato espressamente nel testo. Il regolamento non disciplina ulteriori requisiti produttivi o disciplinari, limitandosi all’atto formale di registrazione.
Entrata in vigore e effetti giuridici
L’articolo 2 prevede l’entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’atto precisa inoltre la propria piena efficacia nell’ordinamento dell’Unione: è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Disposizioni principali
Registrazione della IGP «Ciliegia di Lari»
L’articolo 1 iscrive il nome «Ciliegia di Lari» nel registro delle denominazioni di origine protette e delle indicazioni geografiche protette come IGP. Il prodotto è qualificato come appartenente alla classe 1.6 «Ortofrutticoli e cereali, freschi o trasformati» ai sensi dell’allegato XI del regolamento di esecuzione (UE) n. 668/2014.
Presupposti procedurali della registrazione
Nei considerando si precisa che, ai sensi dell’articolo 50, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (UE) n. 1151/2012, la domanda italiana di registrazione era stata pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e che, non essendo stata notificata alcuna dichiarazione di opposizione ai sensi dell’articolo 51 del medesimo regolamento, il nome doveva essere registrato.
Entrata in vigore e applicabilità
L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. È inoltre precisato che il regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
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