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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1661

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661 della Commissione del 24 agosto 2023 che applica detrazioni dai contingenti di pesca disponibili per alcuni stock nel 2023 a motivo dell’eccessiva pressione di pesca esercitata negli anni precedenti

Normativa europea32023R1661

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento dispone riduzioni dei contingenti di pesca 2023 per diversi stock e Stati membri che hanno superato i contingenti assegnati nel 2022. La misura attua l’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009, applicando le detrazioni con i fattori moltiplicatori previsti e tenendo conto di eventuali regole specifiche di organizzazioni regionali di gestione della pesca. L’allegato individua, stock per stock, i quantitativi da sottrarre ai contingenti 2023. Il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione ed è direttamente applicabile in tutti gli Stati membri.

Applicazione nel 2023 di detrazioni ai contingenti di pesca di alcuni Stati membri per superamenti dei contingenti registrati nel 2022, ai sensi del regime di controllo della politica comune della pesca.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri e agli specifici stock/specie indicati nell’allegato del regolamento, limitatamente ai contingenti di pesca fissati per il 2023 dai regolamenti (UE) 2022/2090, 2023/194 e 2023/195. Incide sulle possibilità di pesca in acque dell’Unione e, ove previsto, in determinate acque non dell’Unione o di paesi terzi, sulla base dei superamenti dei contingenti accertati nel 2022. Sono esclusi dall’applicazione immediata i casi per i quali la detrazione è stata già interamente effettuata o deve essere rinviata per effetto di regole di gestione internazionali; inoltre non si considerano i superamenti inferiori a una tonnellata.

Regolamento di esecuzione (UE) 2023/1661: detrazioni dai contingenti di pesca 2023

Il regolamento attua il meccanismo di recupero dei superamenti dei contingenti di pesca previsto dall’articolo 105 del regolamento (CE) n. 1224/2009. In seguito alla constatazione che alcuni Stati membri hanno ecceduto i contingenti assegnati per il 2022, la Commissione dispone riduzioni dei contingenti 2023 per i medesimi stock, applicando i fattori moltiplicatori previsti e tenendo conto di talune regole specifiche di gestione internazionale.

Quadro normativo e ratio della misura

La Commissione richiama i regolamenti del Consiglio che hanno fissato le possibilità di pesca per il 2022 e per il 2023 e fonda l’intervento sul potere di detrazione previsto dal regolamento (CE) n. 1224/2009. La logica dell’atto è quella di compensare, attraverso una riduzione dei contingenti futuri, i quantitativi pescati oltre i limiti autorizzati, in funzione di tutela della corretta applicazione della politica comune della pesca.

Ambito soggettivo e oggettivo

L’atto riguarda gli Stati membri che hanno registrato superamenti nel 2022 e gli stock/specie elencati nell’allegato. Le detrazioni incidono sui contingenti 2023 fissati dai regolamenti (UE) 2022/2090, 2023/194 e 2023/195, quindi su stock dell’Atlantico, del Mediterraneo, del Mar Baltico e di altre acque pertinenti, a seconda delle tabelle dell’allegato. Restano fuori dal computo i superamenti inferiori a una tonnellata.

Regole di calcolo delle detrazioni

Il regolamento applica i fattori moltiplicatori dell’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. In particolare:

  • se il superamento è pari o inferiore a 100 tonnellate, la detrazione è pari al superamento moltiplicato per 1,00;
  • il fattore moltiplicatore addizionale opera solo se il superamento supera il 10 %;
  • la lettera "A" nell’allegato indica un moltiplicatore addizionale di 1,5 per superamento consecutivo nei tre anni 2020, 2021 e 2022;
  • la lettera "C" indica un moltiplicatore addizionale di 1,5 per stock assoggettati a piano pluriennale.

Regole speciali per alcuni stock ICCAT

Per il tonno obeso nell’Oceano Atlantico (BET/ATLANT) e per il pesce spada dell’Atlantico settentrionale a nord di 5° N (SWO/AN05N), entrambi gestiti dall’ICCAT, il regolamento rinvia le detrazioni al 2024, in coerenza con le raccomandazioni ICCAT 21-01 e 22-03. Il testo chiarisce inoltre che, nel caso portoghese relativo all’acciuga nelle zone 9 e 10 e nelle acque dell’Unione della zona Copace 34.1.1 (ANE/9/3411), la Commissione aveva già applicato integralmente la detrazione nel 2022; di conseguenza non residuano detrazioni da applicare nel 2023 per quello stock.

Allegato: stock e Stati membri interessati

L’allegato costituisce la parte operativa centrale dell’atto, poiché elenca per ciascuno Stato membro e per ciascun stock il quantitativo da sottrarre nel 2023. Vi figurano, tra gli altri, casi di superamento per razze, aringa, merluzzo bianco, eglefino, merluzzo carbonaro, spratto, melù, tonno bianco del Mediterraneo, sgombro, berici e pesce industriale, con indicazione del contingente iniziale 2022, delle catture totali e della detrazione da applicare. In alcuni casi l’allegato segnala detrazioni già in sospeso da anni precedenti o fattori addizionali non applicabili per insufficienza della soglia del 10 %.

Entrata in vigore ed efficacia diretta

L’articolo 2 stabilisce che il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Come tipico dei regolamenti UE, esso è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Disposizioni principali

Base giuridica e finalità

La Commissione adotta il regolamento sulla base dell’articolo 105, paragrafi 1, 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009, che impone detrazioni dai contingenti futuri quando uno Stato membro supera il contingente assegnato. La finalità è recuperare, tramite riduzione dei contingenti 2023 e, se necessario, degli anni successivi, i quantitativi eccedenti pescati nel 2022.

Criteri di determinazione delle detrazioni

Le detrazioni sono calcolate in applicazione dei fattori moltiplicatori previsti dall’articolo 105, paragrafi 2 e 3, del regolamento (CE) n. 1224/2009. Il regolamento precisa che, quando il superamento è pari o inferiore a 100 tonnellate, la detrazione è pari al quantitativo eccedente moltiplicato per 1,00. Il fattore moltiplicatore addizionale si applica solo se il superamento supera il 10 %; le lettere "A" e "C" nell’allegato segnalano casi particolari di moltiplicazione addizionale.

Rinvio di alcune detrazioni in base a regole internazionali

Per i casi disciplinati dalle raccomandazioni ICCAT 21-01 e 22-03, il superamento accertato nel 2022 per il tonno obeso nell’Atlantico (BET/ATLANT) e per il pesce spada dell’Atlantico settentrionale (SWO/AN05N) deve essere detratto solo nel 2024. Il regolamento richiama dunque l’allineamento al calendario di detrazione stabilito dall’organizzazione regionale di gestione della pesca.

Correzioni e aggiornamenti possibili

La Commissione segnala che ulteriori aggiornamenti o correzioni possono essere effettuati se emergono errori, omissioni o inesattezze nei dati di cattura dichiarati dagli Stati membri ai sensi dell’articolo 33 del regolamento (CE) n. 1224/2009.

Esclusione dei superamenti minimi

Poiché i contingenti sono espressi in tonnellate, il regolamento stabilisce che non vengono presi in considerazione i superamenti inferiori a una tonnellata.

Effetti pratici e allegato

L’articolo 1 dispone che i contingenti di pesca fissati per il 2023 nei regolamenti (UE) 2022/2090, 2023/194 e 2023/195 sono ridotti secondo quanto riportato nell’allegato. L’allegato contiene l’elenco degli Stati membri, delle specie e delle zone interessate, con indicazione del contingente iniziale 2022, degli sbarchi consentiti, delle catture totali, del superamento, dei fattori moltiplicatori e delle detrazioni da applicare nel 2023.

Entrata in vigore e efficacia

Ai sensi dell’articolo 2, il regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea ed è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiepescapolitica comune della pescacontrolli e sanzioni amministrativegestione dei contingenticonservazione delle risorse ittiche

Testo integrale

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