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Regolamento

Regolamento (UE) 2023/1679

Regolamento (UE) 2023/1679 della Banca centrale europea del 25 agosto 2023 che modifica il regolamento UE/2021/378 sull’applicazione degli obblighi di riserve minime (BCE/2021/1) (BCE/2023/21)

Normativa europea32023R1679

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il regolamento modifica il regolamento BCE/2021/1 sulle riserve minime per adeguare la remunerazione delle riserve obbligatorie detenute dagli enti creditizi. La BCE stabilisce che tali riserve sono remunerate allo 0%, sostituendo il precedente aggancio al tasso sui depositi presso la banca centrale, con l’obiettivo di preservare l’efficacia della trasmissione della politica monetaria e aumentare l’efficienza nel contesto di tassi di riferimento più elevati. Vengono inoltre aggiornati alcuni riferimenti tecnici, tra cui la definizione di giornata lavorativa TARGET e le regole per la remunerazione di fondi successivamente esclusi dalle riserve obbligatorie.

Modifica la disciplina BCE sulle riserve obbligatorie minime, portando la remunerazione delle riserve al 0% e adeguando la relativa disciplina tecnica e procedurale.

Ambito di applicazione

Si applica agli enti creditizi soggetti al regolamento (UE) 2021/378 della BCE sull’applicazione degli obblighi di riserve minime, per quanto riguarda la detenzione e la remunerazione delle riserve obbligatorie presso le banche centrali nazionali competenti. Riguarda il periodo di mantenimento delle riserve nell’Eurosistema e, in particolare, le modalità di remunerazione delle riserve sui conti di riserva; richiama inoltre il trattamento di taluni fondi successivamente esclusi dalle riserve obbligatorie ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento modificato. Si applica a decorrere dal 20 settembre 2023; entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

Modifica del regolamento BCE sulle riserve minime

Il regolamento (UE) 2023/1679 della BCE interviene sul regolamento (UE) 2021/378 relativo all’applicazione degli obblighi di riserve minime. Il provvedimento si inserisce nel contesto della politica monetaria dell’Eurosistema e risponde all’esigenza di preservare il ruolo del tasso sui depositi presso la banca centrale come ancoraggio dei tassi del mercato monetario a breve termine, migliorando al contempo l’efficienza della trasmissione monetaria.

Finalità e contesto economico-monetario

Dai considerando emerge che, nelle condizioni di abbondante liquidità, la remunerazione delle riserve detenute dalle banche presso la banca centrale rappresenta uno strumento rilevante per orientare i tassi monetari a breve termine. Il Consiglio direttivo della BCE ha quindi deciso il 27 luglio 2023 di fissare la remunerazione delle riserve obbligatorie minime allo 0%, scelta motivata sia da ragioni di efficacia della politica monetaria sia da esigenze di efficienza, anche in considerazione degli aumenti dei tassi di interesse di riferimento della BCE.

Modifiche al regolamento (UE) 2021/378

L’articolo 1 del regolamento modifica il testo del regolamento BCE/2021/1 in due punti principali.

Definizione di giornata lavorativa TARGET

La definizione di "giornata lavorativa TARGET" viene aggiornata mediante rinvio all’indirizzo (UE) 2022/912 della BCE (BCE/2022/8), relativo al sistema TARGET di nuova generazione, e al suo allegato III, punto 13. La modifica ha finalità tecnica e di coordinamento con la disciplina dei pagamenti e dei regolamenti lordi in tempo reale dell’Eurosistema.

Nuova disciplina della remunerazione

Il nuovo articolo 9 stabilisce che la banca centrale nazionale competente remunera le riserve obbligatorie minime detenute presso i conti di riserva allo 0%. L’eventuale remunerazione è corrisposta nella seconda giornata lavorativa TARGET successiva alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.

Trattamento dei fondi successivamente esclusi dalle riserve obbligatorie

Il nuovo articolo 9 disciplina anche l’ipotesi in cui fondi inizialmente compresi nell’importo delle riserve obbligatorie minime siano successivamente esclusi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), del regolamento modificato. In tal caso, tali fondi sono remunerati secondo le regole applicabili ai depositi non collegati alla politica monetaria previste dall’indirizzo (UE) 2019/671 della BCE (BCE/2019/7), a decorrere dalla data in cui si applica la relativa condizione specifica, secondo quanto stabilito dalla banca centrale nazionale competente.

Entrata in vigore e decorrenza

Il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. Tuttavia, la sua applicazione decorre dal 20 settembre 2023, data che coincide con il primo giorno del sesto periodo di mantenimento del 2023. Il regolamento è dichiarato obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri, conformemente ai Trattati.

Disposizioni principali

Adeguamento della definizione di giornata lavorativa TARGET

L’articolo 2, punto 13, del regolamento (UE) 2021/378 è sostituito per definire la "giornata lavorativa TARGET" rinviando alla definizione contenuta nell’indirizzo (UE) 2022/912 della BCE (BCE/2022/8), in combinato disposto con l’allegato III, punto 13, dello stesso indirizzo.

Remunerazione delle riserve obbligatorie minime allo 0%

Il nuovo articolo 9 stabilisce che la banca centrale nazionale competente remunera le riserve obbligatorie minime detenute presso i conti di riserva allo 0%.

Tempistica del pagamento della remunerazione

L’eventuale remunerazione sulle riserve obbligatorie minime è corrisposta dalla banca centrale nazionale competente nella seconda giornata lavorativa TARGET successiva alla fine del periodo di mantenimento oggetto della remunerazione.

Trattamento dei fondi successivamente esclusi dalle riserve obbligatorie

I fondi inclusi negli importi delle riserve obbligatorie minime e successivamente esclusi ai sensi dell’articolo 3, paragrafo 1, lettera d), sono remunerati secondo le norme applicabili ai depositi non collegati alla politica monetaria previste dall’indirizzo (UE) 2019/671 della BCE (BCE/2019/7), a partire dalla data in cui si applica la relativa condizione specifica, come stabilito dalla banca centrale nazionale competente.

Entrata in vigore e applicazione

Il regolamento entra in vigore il quinto giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea e si applica dal 20 settembre 2023, primo giorno del sesto periodo di mantenimento del 2023.

Come è indicizzato

Materiepolitica monetariasistema dei pagamentibanche e servizi finanziaririserve obbligatorie

Testo integrale

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