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direttiva

Direttiva 2010/91

Direttiva 2010/91/EU della Commissione, del 10 dicembre 2010 , che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio con l'iscrizione della sostanza attiva metosulam e che modifica la decisione 2008/934/CE Testo rilevante ai fini del SEE

Normativa europea32010L0091

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva 2010/91/UE iscrive il metosulam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, consentendo agli Stati membri di autorizzare i prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza secondo le condizioni previste. La misura sostituisce la precedente non iscrizione disposta dalla decisione 2008/934/CE, che viene modificata sopprimendo la relativa voce. La direttiva impone inoltre agli Stati membri di recepire entro il 31 ottobre 2011 e di applicare le disposizioni dal 1° novembre 2011, nonché di riesaminare le autorizzazioni esistenti entro il 1° novembre 2011 e, per taluni prodotti, entro il 30 aprile 2015.

Iscrizione del metosulam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE per consentire l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari che lo contengono, con modifica conseguente della decisione 2008/934/CE.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell'Unione europea, ai richiedenti/titolari delle autorizzazioni e ai prodotti fitosanitari contenenti metosulam come sostanza attiva. Riguarda l'immissione in commercio e la revisione delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari ai sensi della direttiva 91/414/CEE, con obblighi specifici di recepimento e di riesame delle autorizzazioni esistenti. L'iscrizione concerne l'uso del metosulam come erbicida e prevede condizioni specifiche e obblighi informativi post-iscrizione.

Iscrizione del metosulam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

La direttiva 2010/91/UE della Commissione interviene sul regime delle sostanze attive dei prodotti fitosanitari previsto dalla direttiva 91/414/CEE. In esito alla procedura di riesame e alla valutazione scientifica svolta dalla Francia, dall'EFSA e dal comitato permanente per la catena alimentare e la salute degli animali, la Commissione ritiene che il metosulam soddisfi, in generale, i requisiti dell'articolo 5, paragrafo 1, lettere a) e b), della direttiva 91/414/CEE per gli usi esaminati.

Contesto procedurale e motivazioni

Il metosulam era già stato incluso nell'elenco delle sostanze da valutare nell'ambito della terza fase del programma di lavoro di cui all'articolo 8, paragrafo 2, della direttiva 91/414/CEE. In precedenza, a seguito della rinuncia del richiedente a sostenere l'iscrizione entro la procedura originaria, la Commissione aveva adottato la decisione 2008/934/CE che disponeva la non iscrizione della sostanza. Successivamente, su nuova domanda presentata secondo la procedura accelerata del regolamento (CE) n. 33/2008, la sostanza è stata rivalutata e la Commissione ha ritenuto opportuno procedere all'iscrizione nell'allegato I.

Ambito di applicazione

La direttiva riguarda gli Stati membri, i richiedenti e i titolari delle autorizzazioni dei prodotti fitosanitari contenenti metosulam. L'effetto principale è consentire, nell'Unione, l'autorizzazione di prodotti fitosanitari contenenti tale sostanza attiva, a condizione che siano rispettate le prescrizioni della direttiva 91/414/CEE e le condizioni specifiche stabilite per il metosulam nell'allegato I.

Obiettivo e contenuto essenziale

L'atto realizza due obiettivi principali:

  • iscrivere il metosulam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE;
  • adeguare la decisione 2008/934/CE, sopprimendo la precedente voce di non iscrizione.

L'iscrizione ha durata limitata: la voce inserita nell'allegato I prevede una scadenza al 30 aprile 2021.

Condizioni dell'iscrizione e profili di rischio

L'allegato stabilisce che il metosulam può essere autorizzato solo come erbicida. Nella valutazione dei prodotti fitosanitari contenenti la sostanza, gli Stati membri devono prestare particolare attenzione:

  • alla protezione delle acque sotterranee in regioni sensibili per caratteristiche del suolo e/o climatiche;
  • al rischio per gli organismi acquatici;
  • al rischio per le piante non bersaglio al di fuori dei campi.

Le condizioni di impiego devono includere, se necessario, misure di attenuazione del rischio. Inoltre, la valutazione deve tenere conto delle conclusioni del rapporto di riesame sul metosulam, in particolare delle appendici I e II nella versione definitiva approvata il 28 ottobre 2010.

Obblighi informativi del richiedente

L'iscrizione è subordinata a ulteriori informazioni da fornire alla Commissione tramite gli Stati membri interessati:

  • entro il 30 ottobre 2011: ulteriori informazioni sulla specifica della sostanza attiva fabbricata;
  • entro il 30 aprile 2013: informazioni confermative sulla potenziale dipendenza dal pH dell'adsorbimento del suolo, sulla lisciviazione nelle acque sotterranee e sull'esposizione delle acque superficiali per i metaboliti M01 e M02, nonché sulla potenziale genotossicità di una impurezza.

Recepimento nazionale

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare, entro il 31 ottobre 2011, le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva. Tali disposizioni si applicano dal 1° novembre 2011. Gli Stati membri devono inoltre comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e una tavola di concordanza; quando le adottano, devono inserire un riferimento alla direttiva oppure corredare l'atto di pubblicazione di tale riferimento.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 4 disciplina il passaggio dal regime precedente al nuovo quadro di iscrizione.

Entro il 1° novembre 2011 gli Stati membri devono modificare o revocare, se necessario, le autorizzazioni esistenti per i prodotti fitosanitari contenenti metosulam, verificando in particolare che:

  • siano rispettate le condizioni dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE relative al metosulam, salvo quelle della parte B della voce;
  • il titolare dell'autorizzazione possieda o possa accedere a un dossier conforme all'allegato II della direttiva 91/414/CEE, in conformità all'articolo 13.

Nuova valutazione per prodotti complessi e termine finale

In deroga alla regola generale, per ciascun prodotto contenente metosulam come unica sostanza attiva, oppure come una delle più sostanze attive tutte già iscritte entro il 30 aprile 2011, è richiesta una nuova valutazione secondo i principi uniformi dell'allegato VI e sulla base di un dossier conforme all'allegato III.

Dopo tale valutazione, gli Stati membri devono stabilire se il prodotto rispetti le condizioni dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere b), c), d) ed e), della direttiva 91/414/CEE e poi:

  • se il prodotto contiene solo metosulam, modificarne o revocarne l'autorizzazione, se necessario, entro il 30 aprile 2015;
  • se il prodotto contiene più sostanze attive, modificarne o revocarne l'autorizzazione entro il 30 aprile 2015 oppure entro il termine successivo fissato dalle direttive che hanno iscritto le altre sostanze attive interessate.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il 1° maggio 2011 e si rivolge agli Stati membri, che sono i soli destinatari dell'atto.

Disposizioni principali

Iscrizione del metosulam nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE

L'articolo 1 dispone la modifica dell'allegato I della direttiva 91/414/CEE secondo l'allegato della direttiva. Il metosulam è inserito con il numero 317, purezza minima ≥ 980 g/kg, entrata in vigore dell'iscrizione il 1° maggio 2011 e scadenza il 30 aprile 2021. È autorizzato solo l'uso come erbicida.

Modifica della decisione 2008/934/CE

L'articolo 2 sopprime la voce relativa al metosulam nell'allegato della decisione 2008/934/CE, che prevedeva la non iscrizione della sostanza attiva e la revoca delle autorizzazioni dei prodotti contenenti tale sostanza entro il 31 dicembre 2011.

Recepimento nazionale e applicazione

L'articolo 3 impone agli Stati membri di adottare e pubblicare le disposizioni necessarie entro il 31 ottobre 2011, comunicandole immediatamente alla Commissione con tavola di concordanza. Le disposizioni si applicano dal 1° novembre 2011 e devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate al momento della pubblicazione ufficiale.

Riesame delle autorizzazioni esistenti

L'articolo 4, paragrafo 1, prevede che gli Stati membri modifichino o revocano, se necessario, le autorizzazioni esistenti per prodotti contenenti metosulam entro il 1° novembre 2011, verificando il rispetto delle condizioni dell'allegato I (tranne la parte B della voce metosulam) e l'accesso del titolare a un dossier conforme all'allegato II, ai sensi dell'articolo 13 della direttiva 91/414/CEE.

Nuova valutazione per taluni prodotti e termine finale

L'articolo 4, paragrafo 2, prevede una nuova valutazione per i prodotti contenenti metosulam come unica sostanza attiva o insieme ad altre sostanze attive già iscritte entro il 30 aprile 2011, sulla base dei principi uniformi dell'allegato VI e di un dossier conforme all'allegato III. Dopo la valutazione, gli Stati membri devono modificare o revocare le autorizzazioni entro il 30 aprile 2015; per i prodotti con più sostanze attive, il termine può essere più lungo se lo prevede la direttiva di iscrizione delle altre sostanze.

Entrata in vigore

L'articolo 5 stabilisce che la direttiva entra in vigore il 1° maggio 2011.

Condizioni specifiche dell'iscrizione e obblighi informativi

L'allegato prevede che, nell'applicazione dei principi uniformi dell'allegato VI, gli Stati membri tengano conto del rapporto di riesame sul metosulam e prestino particolare attenzione alla protezione delle acque sotterranee in aree sensibili, al rischio per gli organismi acquatici e al rischio per le piante non bersaglio fuori dai campi. Le condizioni di utilizzo devono comprendere misure di attenuazione dei rischi, se del caso. Il richiedente deve fornire entro il 30 ottobre 2011 ulteriori informazioni sulla specifica della sostanza attiva fabbricata ed entro il 30 aprile 2013 informazioni confermative sulla dipendenza dal pH dell'adsorbimento del suolo, sulla lisciviazione nelle acque sotterranee, sull'esposizione delle acque superficiali per i metaboliti M01 e M02 e sulla potenziale genotossicità di una impurezza.

Come è indicizzato

Materieprodotti fitosanitariagricolturasostanze attivesicurezza alimentaresalute e ambiente

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