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direttiva

Direttiva 2010/88

Direttiva 2010/88/UE del Consiglio, del 7 dicembre 2010 , che modifica la direttiva 2006/112/CE relativa al sistema comune di imposta sul valore aggiunto, in relazione alla durata dell’obbligo di applicazione di un’aliquota normale minima

Normativa europea32010L0088

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La direttiva proroga di cinque anni il vincolo europeo sull’aliquota normale minima IVA, mantenendola al 15% dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015. La misura è adottata in un contesto di incertezza sulla futura strategia IVA e mira a evitare distorsioni della concorrenza e squilibri tra Stati membri. La direttiva impone il recepimento entro il 1° gennaio 2011 e lascia agli Stati membri la scelta delle modalità legislative, regolamentari e amministrative.

Modifica la direttiva IVA 2006/112/CE prorogando al 31 dicembre 2015 il periodo in cui l’aliquota normale non può essere inferiore al 15%.

Ambito di applicazione

Si applica agli Stati membri dell’Unione europea, in quanto modifica una disposizione della direttiva 2006/112/CE sul sistema comune dell’IVA. Incide sul parametro minimo dell’aliquota normale IVA applicabile negli ordinamenti nazionali dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015. Non introduce regimi settoriali o categorie soggettive nuove, ma disciplina un vincolo di armonizzazione fiscale per gli Stati membri.

Proroga del minimo dell’aliquota normale IVA

La direttiva 2010/88/UE modifica la direttiva 2006/112/CE sul sistema comune d’imposta sul valore aggiunto per prorogare il periodo di applicazione dell’aliquota normale minima al 15%. L’intervento risponde all’esigenza di mantenere un quadro armonizzato transitorio, in attesa della definizione di una nuova strategia IVA a livello dell’Unione.

Finalità e contesto normativo

I considerando precisano che l’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE prevedeva già, per il periodo dal 1° gennaio 2006 al 31 dicembre 2010, che l’aliquota normale non potesse essere inferiore al 15%. La Commissione e il Consiglio ritengono opportuno mantenere tale soglia per evitare che l’aumento delle divergenze tra aliquote nazionali produca squilibri strutturali nell’Unione e distorsioni della concorrenza, soprattutto alla luce delle regole più recenti sul luogo di prestazione dei servizi, orientate al principio della tassazione nel luogo di consumo.

Modifica dell’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE

L’articolo 1 sostituisce integralmente l’articolo 97 della direttiva IVA, stabilendo che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2015, l’aliquota normale non può essere inferiore al 15%. La direttiva non disciplina altre aliquote ridotte o strutture nazionali dell’IVA, ma interviene esclusivamente sul livello minimo dell’aliquota ordinaria.

Margini di discrezionalità degli Stati membri

La direttiva vincola gli Stati membri quanto al risultato da raggiungere, ossia il mantenimento di una soglia minima del 15% per l’aliquota normale nel periodo indicato. Restano invece ai legislatori nazionali la scelta della forma e dei mezzi di attuazione, purché siano rispettati il livello minimo e il termine di recepimento. I considerando richiamano anche l’accordo interistituzionale "Legiferare meglio", incoraggiando gli Stati membri a predisporre prospetti di concordanza tra direttiva e misure nazionali di attuazione.

Recepimento e obblighi di comunicazione

L’articolo 2 impone il recepimento entro il 1° gennaio 2011 mediante disposizioni legislative, regolamentari e amministrative idonee. Gli Stati membri devono comunicare immediatamente alla Commissione il testo delle misure adottate e indicare, nel testo nazionale o in sede di pubblicazione ufficiale, il riferimento alla direttiva. Devono inoltre trasmettere alla Commissione il testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore interessato.

Entrata in vigore e destinatari

La direttiva entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. I destinatari sono esclusivamente gli Stati membri, che sono tenuti a conformare il proprio ordinamento alla nuova scadenza fissata per l’aliquota normale minima IVA.

Disposizioni principali

Proroga dell’aliquota normale minima IVA

L’articolo 1 sostituisce l’articolo 97 della direttiva 2006/112/CE prevedendo che, a decorrere dal 1° gennaio 2011 e fino al 31 dicembre 2015, l’aliquota normale IVA non possa essere inferiore al 15%.

Motivazione e finalità della proroga

I considerando evidenziano che la soglia minima del 15% è funzionale a evitare crescenti divergenze tra aliquote nazionali, squilibri strutturali nell’Unione e distorsioni della concorrenza. La proroga è giustificata dall’attesa dell’esito delle consultazioni su una nuova strategia IVA, ritenendo prematuro fissare una nuova aliquota permanente o modificare il livello minimo.

Termine di recepimento

L’articolo 2, paragrafo 1, impone agli Stati membri di mettere in vigore entro il 1° gennaio 2011 le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla direttiva e di comunicarle immediatamente alla Commissione.

Modalità di recepimento e obblighi di comunicazione

Le disposizioni nazionali adottate devono contenere un riferimento alla direttiva o esserne corredate all’atto della pubblicazione ufficiale; le modalità del riferimento sono lasciate alla scelta degli Stati membri. L’articolo 2, paragrafo 2, impone inoltre la comunicazione alla Commissione del testo delle disposizioni essenziali di diritto interno adottate nel settore disciplinato dalla direttiva.

Entrata in vigore e destinatari

L’articolo 3 stabilisce che la direttiva entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. L’articolo 4 indica che i destinatari sono gli Stati membri.

Come è indicizzato

Materiefiscalità indirettaivaarmonizzazione fiscalediritto tributario dell'unione europea

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