Direttiva 2010/84
Direttiva 2010/84/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 dicembre 2010 , che modifica, per quanto concerne la farmacovigilanza, la direttiva 2001/83/CE recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano Testo rilevante ai fini del SEE
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa direttiva 2010/84/UE riforma in profondità il sistema UE di farmacovigilanza, aggiornando la direttiva 2001/83/CE per rafforzare la prevenzione, individuazione e valutazione dei rischi dei medicinali dopo l’immissione in commercio. Introduce obblighi più chiari per titolari e autorità competenti, un ruolo centrale dell’EMA e del comitato per la valutazione dei rischi, nuove procedure unificate per la gestione dei segnali e degli studi post-autorizzazione, nonché strumenti di trasparenza verso professionisti e pazienti. La direttiva fissa anche termini di recepimento e una serie di disposizioni transitorie per l’attivazione graduale degli obblighi informativi e della banca dati Eudravigilance.
Modifica la direttiva 2001/83/CE rafforzando in modo organico la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano nell’Unione, con nuove regole su segnalazione, monitoraggio, valutazione dei rischi, studi post-autorizzazione e trasparenza.
Ambito di applicazione
Si applica ai medicinali per uso umano disciplinati dalla direttiva 2001/83/CE e, in particolare, agli Stati membri, alle autorità nazionali competenti, ai titolari delle autorizzazioni all’immissione in commercio, all’EMA/agenzia europea per i medicinali e ai comitati coinvolti nella valutazione dei rischi e nelle procedure di mutuo riconoscimento/decentrate. Incide sia sui medicinali autorizzati a livello nazionale sia su quelli autorizzati con procedura centralizzata ai sensi del regolamento (CE) n. 726/2004, con alcune regole specifiche per medicinali generici, omeopatici, a uso tradizionale, biologici, biosimilari e medicinali soggetti a monitoraggio addizionale. Prevede disposizioni transitorie per autorizzazioni già rilasciate e per l’entrata progressiva di taluni obblighi legati alle funzionalità della banca dati Eudravigilance.
Direttiva 2010/84/UE sulla farmacovigilanza dei medicinali per uso umano
La direttiva 2010/84/UE interviene sulla direttiva 2001/83/CE per rafforzare in modo sistemico la farmacovigilanza nell’Unione, con l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei medicinali immessi sul mercato senza ostacolarne la libera circolazione. Il legislatore europeo evidenzia che il profilo di sicurezza completo di un medicinale si conosce spesso solo dopo l’autorizzazione e che occorre quindi un sistema più coordinato, trasparente e scientificamente robusto.
Finalità e impostazione generale
La riforma mira a prevenire, rilevare, valutare e gestire gli effetti collaterali negativi, ampliando il perimetro della farmacovigilanza anche a errori terapeutici, usi non conformi alle indicazioni, uso improprio, abuso e esposizioni professionali. Il nuovo assetto valorizza il ruolo del titolare dell’autorizzazione all’immissione in commercio, delle autorità nazionali competenti, dell’EMA e del comitato per la valutazione dei rischi per la farmacovigilanza.
Definizioni e strumenti di base
L’articolo 1 modifica le definizioni rilevanti della direttiva 2001/83/CE. In particolare:
- l’"effetto collaterale negativo" è definito come reazione nociva e non voluta a un medicinale;
- lo "studio sulla sicurezza dopo l’autorizzazione" è lo studio finalizzato a individuare, caratterizzare o quantificare un rischio per la sicurezza, confermare il profilo di sicurezza o misurare l’efficacia delle misure di gestione del rischio;
- il "sistema di gestione del rischio" comprende attività di farmacovigilanza e interventi per identificare, caratterizzare, prevenire o minimizzare i rischi;
- il "piano di gestione del rischio" è la descrizione dettagliata di tale sistema;
- il "sistema di farmacovigilanza" è il sistema di controllo e segnalazione usato da titolare e Stati membri per monitorare la sicurezza e il rapporto rischio/beneficio;
- il "documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza" descrive in dettaglio il sistema usato dal titolare per uno o più medicinali.
Obblighi nella domanda di autorizzazione all’immissione in commercio
L’articolo 8 rafforza i contenuti minimi della domanda di autorizzazione. Il richiedente deve depositare una sintesi del proprio sistema di farmacovigilanza, con attestazione della presenza di una persona qualificata, indicazione dei Paesi in cui essa opera, recapiti, dichiarazione sulle risorse disponibili e riferimento al sito di conservazione del documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza. Deve inoltre allegare il piano di gestione del rischio per il medicinale interessato. Il sistema di gestione del rischio deve essere proporzionato ai rischi individuati, ai rischi potenziali e alla necessità di dati di sicurezza post-autorizzazione.
Monitoraggio addizionale e informazione al pubblico
Per i medicinali inclusi nell’elenco di cui all’articolo 23 del regolamento (CE) n. 726/2004, il riassunto delle caratteristiche del prodotto deve riportare la dicitura che il medicinale è soggetto a monitoraggio addizionale, preceduta dal simbolo nero e accompagnata da una nota esplicativa standard. La stessa informazione viene riportata nel foglietto illustrativo, insieme a un invito espresso a segnalare i sospetti effetti collaterali negativi. La Commissione è inoltre chiamata a valutare la leggibilità e l’utilità di RCP e foglietti illustrativi, con eventuali proposte di miglioramento.
Condizioni dell’autorizzazione e studi post-autorizzazione
Gli articoli 21 bis, 22, 22 bis, 22 ter e 22 quater costituiscono il nuovo nucleo della disciplina. L’autorizzazione all’immissione in commercio può essere subordinata a condizioni relative a:
- misure per l’uso sicuro del medicinale;
- studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione;
- obblighi più rigorosi di registrazione o segnalazione;
- ulteriori restrizioni o condizioni d’uso;
- adeguato sistema di farmacovigilanza;
- studi sull’efficacia dopo l’autorizzazione, quando emergano questioni di efficacia risolvibili solo dopo la commercializzazione.
Le autorità competenti possono imporre tali obblighi anche dopo il rilascio dell’autorizzazione, con atto motivato e notificato per iscritto, indicando obiettivi e scadenze. Il titolare può presentare osservazioni entro 30 giorni dalla notifica. Se l’obbligo è confermato, esso diventa condizione dell’autorizzazione e il sistema di gestione del rischio va aggiornato. La Commissione può adottare atti delegati per definire in quali situazioni siano necessari studi sull’efficacia post-autorizzazione.
Responsabilità del titolare e aggiornamento continuo del dossier
L’articolo 23 rafforza il dovere del titolare di tenere conto dei progressi scientifici e tecnici nei metodi di fabbricazione e controllo, introdurre le modifiche necessarie e comunicare immediatamente tutte le nuove informazioni che possano comportare modifiche della documentazione regolatoria. Devono essere comunicati anche eventuali divieti o restrizioni imposti da altri Paesi, nonché risultati positivi e negativi di studi clinici e di altri studi, anche su indicazioni o popolazioni non incluse nell’autorizzazione. L’autorità può chiedere in qualsiasi momento prova documentale del permanere di un rapporto rischio/beneficio favorevole e copia del documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza, da trasmettere entro sette giorni.
Rinnovo dell’autorizzazione
Ai fini del rinnovo, il titolare deve presentare almeno nove mesi prima della scadenza una versione consolidata del dossier qualità-sicurezza-efficacia, comprensiva della valutazione dei sospetti effetti collaterali negativi e dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza. Dopo il rinnovo, l’autorizzazione ha in linea di principio validità illimitata, salvo che per motivi giustificati di farmacovigilanza l’autorità decida un ulteriore rinnovo quinquennale.
Architettura istituzionale: gruppo di coordinamento, Commissione ed EMA
L’articolo 27 amplia il gruppo di coordinamento, che ora esamina anche questioni di farmacovigilanza relative a medicinali autorizzati dagli Stati membri e variazioni delle autorizzazioni. Il gruppo è composto da un rappresentante per Stato membro, con eventuali supplenti ed esperti, e si avvale del supporto dell’EMA. Nelle funzioni di farmacovigilanza si basa sulla valutazione scientifica e sulle raccomandazioni del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza. Sono disciplinati consenso, maggioranza, indipendenza e segreto professionale.
Segnalazione, banca dati Eudravigilance e tempi di trasmissione
Il nuovo titolo IX distingue i flussi informativi dei titolari e degli Stati membri. I titolari devono registrare tutti i sospetti effetti collaterali negativi ricevuti nell’Unione o in Paesi terzi e trasmettere elettronicamente a Eudravigilance:
- gli eventi gravi entro 15 giorni dalla conoscenza;
- gli eventi non gravi entro 90 giorni.
Gli Stati membri devono gestire un sistema di farmacovigilanza, registrare i casi notificati nel proprio territorio, incoraggiare le segnalazioni da parte di pazienti e operatori sanitari, garantire il follow-up e trasmettere a Eudravigilance i casi gravi entro 15 giorni e i non gravi entro 90 giorni. È prevista una particolare attenzione agli errori terapeutici e ai medicinali biologici, anche mediante identificazione del lotto di fabbricazione. In via generale, gli Stati membri non possono imporre ai titolari obblighi di segnalazione ulteriori, salvo motivi giustificabili connessi alla farmacovigilanza.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza
Gli articoli 107 ter e seguenti ridefiniscono i PSUR come strumenti di analisi del rapporto rischio/beneficio, non più come meri elenchi di casi individuali. I PSUR devono contenere:
- sintesi dei dati pertinenti su benefici e rischi;
- valutazione scientifica del rapporto rischio/beneficio;
- dati su vendite, prescrizioni e popolazione esposta.
La frequenza di trasmissione è stabilita nell’autorizzazione; per le autorizzazioni preesistenti del 21 luglio 2012 si applicano regole transitorie di default, con presentazioni semestrali iniziali e successivi intervalli annuali o triennali, salvo diversa previsione. Per medicinali con la stessa sostanza attiva o associazione di sostanze attive è possibile una frequenza armonizzata e una data di riferimento unica per l’Unione, determinata dal comitato o dal gruppo di coordinamento, previa consultazione del comitato per la valutazione dei rischi.
Valutazione unica e conseguenze regolatorie dei PSUR
Per i medicinali autorizzati in più Stati membri, e in taluni casi per tutti i medicinali con la stessa sostanza attiva, è prevista una valutazione unica dei PSUR. La relazione di valutazione è redatta da uno Stato membro o da un relatore del comitato, trasmessa all’agenzia e agli Stati interessati, e può essere seguita da osservazioni del titolare. Il comitato per la valutazione dei rischi adotta la raccomandazione finale, che può portare al mantenimento, alla variazione, alla sospensione o alla revoca dell’autorizzazione da parte delle autorità nazionali o della Commissione, secondo che il medicinale sia autorizzato a livello nazionale o centralizzato.
Rilevamento dei segnali e procedura d’urgenza dell’Unione
La direttiva istituisce una procedura specifica per il rilevamento dei segnali di sicurezza e una procedura d’urgenza a livello UE. In caso di rischio urgente, uno Stato membro o la Commissione può avviare la procedura se intende sospendere, revocare o vietare la fornitura, rifiutare il rinnovo o introdurre nuove controindicazioni, riduzioni di dose o restrizioni. L’EMA verifica se il problema riguarda altri medicinali o classi terapeutiche, pubblica l’avvio della procedura e coordina la partecipazione di titolari, professionisti e pubblico. Il comitato di valutazione dei rischi formula una raccomandazione entro 60 giorni, riducibile in urgenza, e può proporre ulteriori valutazioni, misure di minimizzazione del rischio, sospensione, revoca, non rinnovo o variazione dell’autorizzazione.
Studi di sicurezza non interventistici post-autorizzazione
Per gli studi post-autorizzazione non interventistici avviati, gestiti o finanziati dal titolare, la direttiva stabilisce che non possano essere svolti se promuovono l’uso del medicinale e che i pagamenti ai professionisti sanitari siano limitati al tempo impiegato e al rimborso spese. Il protocollo va presentato preventivamente al comitato di valutazione dei rischi o all’autorità nazionale competente, che entro 60 giorni approva, obietta o qualifica lo studio come trial clinico ai sensi della direttiva 2001/20/CE. Le modifiche sostanziali richiedono nuova valutazione; la relazione finale va trasmessa entro 12 mesi dalla fine della raccolta dati, salvo deroga scritta, e può dar luogo a raccomandazioni sulla variazione dell’autorizzazione.
Trasparenza, portali e comunicazioni pubbliche
Ogni Stato membro deve istituire un portale web nazionale dei medicinali collegato al portale europeo, pubblicando relazioni di valutazione, sintesi, RCP, foglietti illustrativi, piani di gestione del rischio e l’elenco dei medicinali soggetti a monitoraggio addizionale. Se il titolare intende diffondere informazioni di farmacovigilanza su un medicinale, deve informare preventivamente o simultaneamente autorità nazionali, EMA e Commissione; in assenza di urgenza, il preavviso deve essere dato almeno 24 ore prima. Le informazioni pubbliche devono essere obiettive e non fuorvianti, con eliminazione dei dati personali e commercialmente riservati salvo necessità di salute pubblica.
Ispezioni, controllo e sanzioni
Le ispezioni nazionali, svolte in cooperazione con l’EMA, includono anche il controllo del documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza e del rispetto del titolo IX. Se emergono inosservanze, l’autorità deve consentire osservazioni al titolare, informare gli altri Stati membri, l’EMA e la Commissione e adottare, se necessario, sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. Le stesse logiche di enforcement si riflettono anche nei poteri di sospensione, revoca o variazione dell’autorizzazione quando il medicinale sia nocivo, inefficace, il rapporto rischio/beneficio non sia favorevole, oppure non siano rispettate le condizioni imposte.
Disposizioni transitorie, recepimento ed entrata in vigore
Gli Stati membri dovevano recepire la direttiva entro il 21 luglio 2012 e applicare le misure nazionali dalla stessa data. La direttiva è entrata in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. L’articolo 2 prevede un’entrata progressiva di alcuni obblighi, legata alla messa a disposizione delle funzionalità della banca dati Eudravigilance e, per il documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza, alla data di rinnovo dell’autorizzazione o al decorso di tre anni dal 21 luglio 2011, a seconda di quale evento si verifichi per primo.
Disposizioni principali
Riforma delle definizioni chiave
Modifica l’articolo 1 della direttiva 2001/83/CE introducendo o riformulando le nozioni di "effetto collaterale negativo", "studio sulla sicurezza dopo l’autorizzazione", "sistema di gestione del rischio", "piano di gestione del rischio", "sistema di farmacovigilanza" e "documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza". La nozione di effetto collaterale negativo comprende la reazione nociva e non voluta ad un medicinale, e il quadro di farmacovigilanza include il monitoraggio del rapporto rischio/beneficio.
Obblighi documentali nella domanda di autorizzazione
All’articolo 8, paragrafo 3, la domanda di autorizzazione all’immissione in commercio deve includere una sintesi del sistema di farmacovigilanza, con indicazione del responsabile qualificato, dei recapiti, della disponibilità delle risorse necessarie e del riferimento al luogo di conservazione del documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza. Deve inoltre essere allegato il piano di gestione dei rischi, con descrizione del sistema da istituire, e una serie di documenti su autorizzazioni pregresse, dati di sicurezza, RCP e foglio illustrativo proposti, nonché decisioni di rigetto eventualmente intervenute.
Monitoraggio addizionale e segnalazione di sospetti effetti collaterali
All’articolo 11 e all’articolo 59 si impone per i medicinali inclusi nell’elenco dell’articolo 23 del regolamento (CE) n. 726/2004 l’indicazione "soggetto a monitoraggio addizionale"/"Medicinale sottoposto a monitoraggio addizionale", preceduta dal simbolo nero previsto dal regolamento e accompagnata da una nota esplicativa standard. Per tutti i medicinali va inserito un testo standard che sollecita la segnalazione dei sospetti effetti collaterali negativi da parte dei professionisti sanitari e, nel foglietto illustrativo, anche dei pazienti.
Nuovo quadro dell’autorizzazione condizionata e delle condizioni post-autorizzazione
Gli articoli 21 bis, 22, 22 bis, 22 ter e 22 quater consentono di subordinare l’autorizzazione a condizioni su uso sicuro, studi sulla sicurezza dopo l’autorizzazione, obblighi di segnalazione rafforzati, altre restrizioni di impiego, adeguato sistema di farmacovigilanza e, in casi specifici, studi sull’efficacia post-autorizzazione. Le autorità competenti possono imporre tali obblighi anche dopo il rilascio dell’autorizzazione, con provvedimento motivato, notificato per iscritto e con termini di adempimento; la Commissione può adottare atti delegati per precisare in quali situazioni siano necessari studi sull’efficacia.
Responsabilità del titolare dell’autorizzazione e aggiornamento continuo delle informazioni
L’articolo 23 rafforza gli obblighi del titolare: adeguamento ai progressi scientifici e tecnici, comunicazione immediata di nuove informazioni rilevanti, inclusi divieti o restrizioni di altri Paesi, dati positivi e negativi di studi clinici e non clinici, nonché usi non conformi alle indicazioni autorizzate. Il titolare deve mantenere aggiornate le informazioni sul medicinale e fornire, su richiesta dell’autorità competente, dati che dimostrino il mantenimento di un rapporto rischio/beneficio favorevole e copia del documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza entro sette giorni.
Rinnovo dell’autorizzazione e validità illimitata
L’articolo 24 prevede che, ai fini del rinnovo, il titolare presenti almeno nove mesi prima della scadenza una versione consolidata del dossier qualità-sicurezza-efficacia con valutazione dei sospetti effetti collaterali negativi e dei rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza. Dopo il rinnovo, l’autorizzazione ha validità illimitata, salvo ulteriore rinnovo quinquennale per giustificati motivi di farmacovigilanza, compresa l’esposizione di un numero insufficiente di pazienti.
Gruppo di coordinamento e ruolo dell’EMA
L’articolo 27 amplia il mandato del gruppo di coordinamento alle questioni di farmacovigilanza di medicinali autorizzati dagli Stati membri e alle variazioni delle autorizzazioni; l’EMA svolge la segreteria e il gruppo si basa sulle valutazioni e raccomandazioni del comitato di valutazione dei rischi per la farmacovigilanza. Sono disciplinate composizione, durata dell’incarico, possibilità di esperti, trasparenza, indipendenza, segreto professionale, regole di consenso e prevalenza della maggioranza in assenza di accordo.
Procedura unica per questioni di sicurezza e segnalazioni urgenti
Gli articoli 31, 107 decies, 107 undecies e 107 duodecies introducono un meccanismo armonizzato per l’esame di questioni di farmacovigilanza, con possibile intervento urgente, consultazione del comitato di valutazione dei rischi, audizioni pubbliche, raccomandazione entro 60 giorni salvo urgenza, e successiva decisione del gruppo di coordinamento o della Commissione a seconda del tipo di autorizzazione coinvolta. La procedura copre sospensione, revoca, mancato rinnovo, variazione o altre misure di sicurezza.
Sistema UE di farmacovigilanza, segnalazione e Eudravigilance
Il nuovo titolo IX impone agli Stati membri di istituire e mantenere un sistema di farmacovigilanza con autorità competente nominata, revisione periodica del sistema e obblighi di incoraggiare e facilitare le segnalazioni di pazienti e operatori sanitari. I titolari devono disporre di una persona qualificata residente e operante nell’Unione, di un sistema di gestione dei rischi per ogni medicinale e di un documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza. Le segnalazioni di sospetti effetti collaterali gravi e non gravi sono trasmesse elettronicamente a Eudravigilance entro 15 o 90 giorni, con regole speciali per errori terapeutici, medicinali biologici e duplicati.
Rapporti periodici di aggiornamento sulla sicurezza (PSUR)
Gli articoli 107 ter, 107 quater, 107 quinquies e 107 sexies disciplinano contenuto, periodicità e valutazione dei PSUR: sintesi dei benefici e rischi, valutazione scientifica, dati di vendita e di esposizione, trasmissione elettronica e valutazione unica per medicinali con la stessa sostanza attiva o autorizzati in più Stati membri. Sono previsti casi di esenzione o riduzione degli obblighi per medicinali generici, omeopatici, a uso tradizionale o con sostanza attiva di impiego consolidato, salvo esigenze di salute pubblica. Le scadenze possono essere armonizzate a livello UE con una data di riferimento per l’Unione.
Gestione delle conseguenze regolatorie dei PSUR e degli studi post-autorizzazione
Gli articoli 107 septies, 107 octies, 107 quaterdecies, 107 quindecies, 107 sexdecies, 107 septdecies e 107 octodecies prevedono che, sulla base dei PSUR o degli studi post-autorizzazione, le autorità possano mantenere, variare, sospendere o revocare le autorizzazioni. Per gli studi non interventistici post-autorizzazione imposti come condizione, è richiesto un protocollo preventivo, approvazione o obiezione motivata entro 60 giorni, relazione finale entro 12 mesi dal termine della raccolta dati e possibile raccomandazione del comitato di valutazione dei rischi, seguita dalle procedure di coordinamento o decisione della Commissione.
Trasparenza, portali web e comunicazioni al pubblico
Gli articoli 106, 106 bis e 107 terdecies impongono a ciascuno Stato membro di mantenere un portale web nazionale collegato al portale europeo dei medicinali, pubblicando relazioni di valutazione, RCP, foglietti illustrativi, sintesi dei piani di gestione dei rischi, elenco dei medicinali soggetti a monitoraggio addizionale e informazioni sui canali di segnalazione. Le comunicazioni di sicurezza diffuse dal titolare devono essere notificate preventivamente alle autorità e presentate in modo obiettivo e non fuorviante; l’EMA coordina gli avvisi per i medicinali autorizzati in più Stati membri.
Ispezioni, controlli e sanzioni
L’articolo 111 estende le ispezioni al documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza e al rispetto degli obblighi del titolo IX; in caso di non conformità, l’autorità deve consentire osservazioni, informare gli altri Stati membri, l’EMA e la Commissione e, se del caso, applicare sanzioni effettive, proporzionate e dissuasive. L’articolo 102 lettera f) e l’articolo 29 del preambolo ribadiscono l’obbligo di sanzioni efficaci per i titolari inadempienti.
Recepimento, transizione ed entrata in vigore
Gli Stati membri devono adottare e pubblicare le misure di recepimento entro il 21 luglio 2012 e applicarle dal 21 luglio 2012. La direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale. Le disposizioni transitorie dell’articolo 2 modulano l’applicazione di alcuni obblighi in funzione della disponibilità delle funzionalità di Eudravigilance e della data delle autorizzazioni, con regole specifiche per il documento di riferimento del sistema di farmacovigilanza, la trasmissione elettronica delle segnalazioni e dei PSUR.
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