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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 29108/2022 del 22/07/2022

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

La controversia

La ricorrente aveva insinuato al passivo un credito prededucibile relativo a prestazioni professionali rese all'amministrazione giudiziaria del patrimonio confiscato a CD Holding s.r.l.; il credito, pur prededucibile, risultava allo stato illiquido. Il Tribunale aveva confermato l'esclusione dal passivo sostenendo che, per l'illiquidità, il credito dovesse essere accertato e liquidato con la procedura ordinaria (artt. 57 ss. d.lgs. n. 159/2011). La ricorrente deduceva (1) contraddittorietà rispetto a pronunce rese lo stesso giorno in composizione diversa che avevano accolto analoghe pretese per altre società del gruppo, e (2) illogicità della motivazione perché il credito doveva essere liquidato dal giudice delegato in sede di formazione dello stato passivo e la liquidazione poteva avvenire facilmente mediante applicazione di tariffe professionali, senza necessità preventiva del parere dell'Ordine, che il giudice avrebbe invece potuto sollecitare alla richiedente.

La decisione

La Corte ha ritenuto fondato il secondo motivo, rilevando che il credito è ontologicamente prededucibile e riconducibile ai crediti sorti nel corso della procedura (art. 54 d.lgs. n. 159/2011). Pur rilevando l'assenza del requisito della liquidità nel provvedimento impugnato, la Corte ha constatato che la liquidazione era agevole e dipendeva dalla mera applicazione di tariffe libero-professionali; il giudice delegato era quindi tenuto a procedere alla liquidazione (eventualmente richiedendo il parere dell'Ordine, ma sollecitando la ricorrente a produrlo) e non poteva frapporre ritardi od omissioni tali da privare il credito di soddisfacimento prededucibile. La sentenza ha inoltre evidenziato contraddittorietà nel dispositivo impugnato: da un lato il Tribunale richiedeva l'accertamento ordinario per l'illiquidità, dall'altro avallava il rifiuto del primo giudice di quantificare e ammettere il credito, determinando un danno definitivo o una ingiustificata dilazione. Per questi motivi l'ordinanza è stata annullata e la causa rinviata al Tribunale per nuova valutazione conforme ai principi esposti.

Norme richiamate

  • d.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 (Testo unico in materia di misure di prevenzione)

    L'art. 54, comma 1 disciplina i crediti prededucibili sorti nel corso della procedura: se sono liquidi, esigibili e incontestati possono essere soddisfatti al di fuori del piano di riparto previa autorizzazione del giudice delegato; in mancanza di tali caratteristiche devono essere insinuati al passivo secondo gli artt. 57 e ss. L'art. 61, commi 1 e 3 stabilisce che, una volta approvato il piano di riparto, i crediti prededucibili assumono ordine di soddisfazione prioritario. Il provvedimento impugnato è stato censurato perché ha omesso di valorizzare che la liquidazione poteva essere ottenuta agevolmente per mera applicazione di tariffe, il che imponeva al giudice delegato di provvedere alla liquidazione e non di relegare il credito alla procedura ordinaria con conseguente pregiudizio per il creditore.

Massime di principio

  • Un credito prededucibile sorto nel corso di una procedura di amministrazione giudiziaria può essere soddisfatto fuori dal piano di riparto se è liquido, esigibile e incontestato: in caso di dubbio sulla liquidità, va valutato se la liquidazione sia comunque agevole (es. applicazione di tariffe); se lo è, il giudice delegato deve provvedere alla liquidazione.
  • Il giudice delegato può richiedere il parere dell'Ordine professionale per la liquidazione di crediti professionali, ma deve, se necessario, sollecitare il creditore a produrre documentazione o il parere; l'assenza di tale iniziativa non può trasformarsi in pregiudizio definitivo per il creditore.
  • Non sono ammissibili omissioni procedurali o ritardi imputabili all'organo giudiziario che di fatto impediscano l'effettivo riconoscimento e soddisfacimento di un credito prededucibile; tali comportamenti possono determinare l'annullamento del provvedimento e il rinvio per nuova valutazione.
  • Se la eziologia del credito consente una pronta quantificazione (per esempio tramite tariffe giudiziali o libero-professionali applicabili), la caratterizzazione come 'illiquido' non giustifica automaticamente l'esclusione dalla soddisfazione prededucibile.
  • Decisioni contrastanti adottate dallo stesso ufficio in composizioni diverse sulla medesima questione possono essere motivo di censura per contraddittorietà e richiedere una coerente riconsiderazione in sede di rinvio.

Testo integrale

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