Cassazione Penale, Sentenza n. 36566/2022 del 27/09/2022
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Letizia Armando, condannato irrevocabilmente in rito abbreviato per truffa aggravata (art. 640, comma 2, n. 1 c.p.) con confisca per equivalente di beni per 600.000 euro, ha chiesto in sede di esecuzione la revoca della confisca sostenendo che un altro concorrente (Claudio Bidognetti), processato con rito ordinario, era stato poi condannato per truffa semplice (esclusione della natura pubblica dell'ente) e quindi la diversa qualificazione giuridica sopravvenuta avrebbe dovuto ridurre il trattamento sanzionatorio a suo favore. Il ricorrente ha invocato in via analogica l'art. 669 c.p.p. (esecuzione della sentenza meno grave tra sentenze irrevocabili relative allo stesso fatto) e, in subordine, ha dedotto profili di illegittimità costituzionale.
La decisione
La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso. Ha ritenuto inammissibile la richiesta di «revisione» del trattamento sanzionatorio formulata al giudice dell'esecuzione: la modifica della condanna in funzione della sola applicazione di un trattamento meno afflittivo non è ammessa se non nei casi di revisione che conducano al proscioglimento. La confisca per equivalente è qualificata come misura sanzionatoria afflittiva che può colpire ciascun concorrente per l'intero profitto e lo Stato può soddisfarsi sul patrimonio di ciascuno fino al valore complessivo, fatti salvi i rapporti di regresso interni. L'art. 669 c.p.p. non è applicabile tra diversi imputati (inter alios) ma solo nei confronti del medesimo imputato; il contrasto di giudicati tra processi per imputati diversi non impone l'esecuzione della sentenza meno gravosa. Il ricorrente è inoltre stato condannato alle spese ai sensi dell'art. 616 c.p.p.
Norme richiamate
art. 640, secondo comma, n. 1, cod. pen.
La fattispecie di truffa aggravata per averla commessa nei confronti di un ente di natura pubblica; tale aggravante comporta un inquadramento giuridico più grave che ha inciso sulla misura ablativa (confisca per equivalente).
art. 322-ter cod. pen.
Norma richiamata in relazione alla confisca per equivalente quale misura avente funzione di prelievo a compensazione dei proventi illeciti.
art. 640-quater cod. pen.
Dispositivo collegato alla confisca per equivalente per la sottrazione di profitti derivanti dal reato; usato come base giuridica per la misura ablativa disposta.
art. 676 cod. proc. pen.
Ha regolato la funzione del giudice dell'esecuzione davanti al quale è stata proposta la domanda di revoca della confisca; la Corte evidenzia comunque l'incompetenza funzionale del giudice dell'esecuzione a operare una revisione sostanziale della condanna.
art. 630, comma 1, lett. a), cod. proc. pen.
Riferimento alla revisione penale: la Corte ricorda che la revisione è prevista solo entro i limiti stabiliti dalla normativa e consente, in linea di principio, il superamento del giudicato solo in presenza di elementi che conducano al proscioglimento.
art. 669, comma 1, cod. proc. pen.
La disposizione riguarda l'esecuzione delle sentenze irrevocabili e vale soltanto nei confronti del medesimo imputato in relazione al medesimo fatto; non è applicabile per conflitti di giudicati formatisi in processi diversi relativi a imputati diversi.
art. 616 cod. proc. pen.
Norma richiamata per la condanna alle spese processuali a carico del ricorrente a seguito della reiezione del ricorso.
art. 3 Cost.
Richiamato dall'istante in prospettiva costituzionale (parità), ma la Corte ha ritenuto che l'assetto normativo (in particolare l'ambito di applicazione dell'art. 669 c.p.p.) sia razionale e non violi il principio di uguaglianza.
art. 24 Cost.
Richiamato in relazione al diritto di difesa; la Corte ha ritenuto assenti profili tali da dimostrare una lesione di tale diritto derivante dall'assetto applicativo delle norme procedurali.
art. 27, terzo comma, Cost.
Richiamato in ordine alla funzione rieducativa delle pene, ma la Corte ha ritenuto che l'attuale disciplina processuale non contrasti con tale principio rispetto al caso di specie.
art. 111 Cost.
Richiamato in relazione al diritto all'equo processo; la Corte ha ritenuto che l'interpretazione normativa applicata non violi tale garanzia.
Massime di principio
- La confisca per equivalente è una misura sanzionatoria afflittiva finalizzata al recupero dei profitti illeciti e può essere applicata, in misura fino al valore complessivo del profitto, a ciascun concorrente nel reato; l'eventuale regresso tra coautori è questione di rapporti interni.
- Il giudice dell'esecuzione non è competente a rivedere la sostanza della condanna penale; per ottenere una riduzione del trattamento sanzionatorio quando sopravviene un elemento favorevole occorre il rimedio della revisione penale nei limiti previsti dalla legge (che, in via generale, richiede fumus proscioglimento).
- L'art. 669 c.p.p. (esecuzione della sentenza meno grave) opera solo nei confronti del medesimo imputato e non può essere invocato per far valere sentenze più favorevoli pronunciate contro altri imputati; i conflitti di giudicato 'inter alios' non determinano automaticamente modifica dell'esecuzione.
- Se più sentenze irrevocabili divergono sulla qualificazione giuridica del medesimo fatto ma non sui fatti storici, ciò non basta per revocare provvedimenti definitivi adottati nei confronti di altro imputato; la diversa valutazione giuridica tra giudici diversi non configura il contrasto idoneo alla revoca automatica.
- In casi di condanne concorrenti, lo Stato può soddisfarsi su ciascun patrimonio dei condannati fino alla concorrenza del valore complessivo del profitto illecito, senza che ciò comporti indebita locupletazione, ma restano impregiudicati i diritti di regresso tra corresponsabili.
- Se si ritiene che una misura ablativa debba essere modificata alla luce di una successiva pronuncia favorevole su un altro imputato, la strada corretta è la revisione (ove ricorrano i presupposti) o l'azione civile/di regresso tra i coimputati, non l'opposizione esecutiva per ottenere la riduzione della misura penale.
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